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la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

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Author Archive for: profstanco

Scommettiamo che tra qualche giorno non se ne parla più (Casta Gifuni)?

in News / by Gian Luca Conti
02/12/2009

Gaetano_GifuniGifuni è un gran commis d’etat.
Un vero gran commis d’etat.
A lungo segretario generale del Senato, ministro per i rapporti con il Parlamento in un governo Fanfani, ha terminato la sua carriera come segretario della Presidenza della Repubblica.
Una carriera apparentemente senza ombre, iniziata per concorso e terminata con l’unanime riconoscimento di massimo esperto delle prassi costituzionali.
La Presidenza della Repubblica vive di prassi costituzionali e attraverso le prassi costruisce il suo ruolo e, nelle prassi costituzionali, ad esempio in materia di formazione del governo o di gestione dei disegni di legge di iniziativa governativa, il segretario generale della Presidenza della Repubblica ha un ruolo delicatissimo e spesso decisivo.
Gifuni nella elaborazione di queste prassi è stato un ingegnere dalle qualità eccezionali.
Forse, un genio.
Un genio che è stato beccato con le mani nella marmellata.
Una marmellata che è eversiva delle prassi costituzionali finora in vigore e che Napolitano ha apertamente infranto.
La questione è facile, facile.
La Presidenza della Repubblica ha autonomia contabile.
Il che significa che i controlli con cui lo Stato deve assicurare, attraverso un terzo imparziale, che i denari provenienti dalla generalità dei contribuenti e destinati al soddisfacimento di interessi pubblici siano effettivametne impiegati a questo scopo, nel caso della Presidenza della Repubblica, come degli altri organi costituzionali, sono interni alla Presidenza della Repubblica stessa.
Questo principio è stato affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 129 del 1981, proprio in un caso in cui la Corte dei Conti aveva avuto l’ardire di pretendere di sottoporre alla propria giurisdizione il controllo sulla dotazione della Presidenza della Repubblica e delle Camere.
Tradotto in pratica il principio della autonomia contabile della Presidenza della Repubblica funzionava con i denari della dotazione nella cassaforte del cassiere e gli alti funzionari della Presidenza che prelevavano liberamente sottoscrivendo delle ricevute che definire ironiche è un complimento.
Uno di questi signori era il nipote del Segretario Generale, il quale si era anche fatto una villetta abusiva nella tenuta di Castelporziano, senza i necessari permessi, ma in virtù di un provvedimento del Segretario Generale.
Brutta storia.
Brusca inversione delle prassi costituzionali da parte del Presidente Napolitano, il quale ha – giustamente – considerato che in questo caso il principio della autonomia costituzionale della Presidenza suonava come I panni sporchi si lavano in famiglia ed ha trasmesso il fascicolo sugli ammanchi e le altre irregolarità alla Procura della Repubblica.
Una scelta che suona come rinuncia alle prerogative stabilite da Corte 129 del 1981 e come volontaria sottoposizione alla supremazia della legge da parte della suprema carica dello Stato.
Una scelta che probabilmente Gifuni non avrebbe condiviso e che forse pensava che nessun Capo dello Stato avrebbe avuto il coraggio di compiere: nessun potere rinuncia mai volontariamente alle proprie guarentigie.
Tuttavia è una scelta che può far pensare in chiave di moral suasion.
Può far pensare talmente tanto che si può scommettere che nessuno fra qualche giorno ne parlerà più.
Esattamente come nessuno, nelle cronache che si dilungano sui nepotismo di Gifuni, ha commentato il valore costituzionale della denuncia di Napolitano.

Muftì Castelli

in News / by Gian Luca Conti
01/12/2009

Gli ingegneri sono persone pratiche.
Castelli è una persona pratica.
Di conseguenza, se la sua cravatta con nodo a rotonda stradale tuona, ci sono delle ragioni eminentemente pratiche.
Che riguardano il compagno Fini, secondo la definizione killer di Feltri, e la lotta per l’egemonia culturale all’interno del PdL.
La questione del referendum svizzero sui minareti, però, è molto più interessante.
Non ha nulla a che vedere con la libertà di culto.
Di per sé, è semplicemente una discussione sul diritto di una fede ad essere pervasivamente rumorosa.
Le campane sono pervasivamente rumorose e i Quaderni di diritto e politica ecclesiastica editi dal Mulino sono pieni di giurisprudenza che affronta sacerdoti accusati di molestie alla quiete pubblica per un uso disinvolto degli apparati sonori.
Come la Rivista giuridica dell’edilizia ha più volte rappresentato la delicata questione dell’interesse a ricorrere contro la licenza edilizia per la costruzione di un campanile.
I minareti, altrettanto.
Forse di più: il canto del Muezzin illumina l’alba nello stretto dei Dardanelli, ma può essere considerato fuor di luogo – come un cammello – in una valle Svizzera.
Tutto qui: il suono della religione si giustifica con le radici culturali di un popolo ed un popolo non ha, probabilmente, il diritto di esportare queste radici, che fanno parte di un ecosistema e in un altro ecosistema possono funzionare come organismi geneticamente modificati.
Ma questo non ha nulla a che vedere con la libertà di culto.
Non ha nulla a che vedere con la reazione becera del Muftì Castelli che pretende di inserire la croce nella bandiera italiana, perché una società può essere multietnica ma non multiculturale.
In realtà, una società multietnica è necessariamente multiculturale e questa è una straordinaria fortuna, anche se impone di ripensare temi apparentemente religiosi ma retoricamente politici come l’ora di religione o il crocifisso, le campane ed i minareti.

Ciampi: era meglio quando cantavi il vino

in News / by Gian Luca Conti
24/11/2009

Il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi fu accolto nella sua città natale da una scritta di dimensioni ragguardevoli: Ciampi, era meglio quando cantavi del vino.
Testo degno di un Cardinali.
Perfettamente disincantato, come è di una città in cui si sta troppo bene per poter immaginare di aver voglia di lavorare.
Ma Ciampi non è più livornese da molti anni.
Di conseguenza, invece di non far nulla, continua a lavorare anche in pensione e rilascia interviste che possono essere considerate interferenze istituzionali.
Ciampi è un pensionato.
Un pensionato particolare perché è stato il presidente della Repubblica.
Ha rilasciato una intervistsa a Repubblica censurando in termini decisamente forti il presidente del Consiglio dei Ministri, fra l’altro, sul tema delle leggi ad personam, che sono sicuramente una questione molto delicata sul piano costituzionale.
E’ arrivato al punto di suggerire a Napolitano di avvalersi della prerogativa di non promulgare la legge una volta che sia approvata dalle Camere.
Questa esternazione, come si chiamavano le dichiarazioni di Cossiga, con il tono di chi definisce un discorso con il sapore di un rumore involontario del corpo, pone alcune questioni piuttosto complicate.
La prima è di carattere logico: il disegno di legge sul processo breve non è ancora stato presentato alle Camere, discusso o approvato, sicché si sta parlando di un nulla che potrebbe anche essere molto ragionevole sul piano costituzionale. Il diritto ad un processo che si concluda in tempi ragionevoli non pare poter essere considerato uno scandalo da nessuno.
La seconda è di carattere istituzionale: chi è stato presidente della Repubblica dovrebbe astenersi dal prendere posizione su problemi che affannano lo scrittoio del suo successore. Il presidente della Repubblica rappresenta l’unità costituzionale della nazione e l’unità costituzionale della nazione viene minata se un ex presidente della Repubblica interpreta il tessuto costituzionale in termini radicalmente difformi dall’attuale presidente della Repubblica. Se per un costituzionalista può essere normale avere idee diverse da un altro costituzionalista, può non essere altrettanto normale che due presidenti della Repubblica abbiano una posizione dialettica sul contenuto normativo della Costituzione.
La terza è di carattere costituzionale: gli ex presidenti della Repubblica sono senatori a vita, ovvero partecipano al dialogo politico con un ruolo al di sopra delle parti politiche perché non sono vincolati al mandato elettorale. Le prerogative della insindacabilità, in questo caso, sono prerogative a vita ed una assoluta immunità per qualsiasi pensiero espresso nell’esercizio delle proprie funzioni dovrebbe spingere al massimo self restraint.
Soprattutto, però, le dichiarazioni di Ciampi hanno mosso il presidente del Consiglio, sollecitato dal fido consigliere di sempre, a presentarsi al popolo, con un messaggio televisivo in cui, a rete unificate, dichiarerà il vero significato dell’offensiva giustizialista che è costretto a fronteggiare e invitare i matti alle botte non è mai una politica saggia.
Neppure per un pensionato.

Grazia per Berlusconi?

in News / by Gian Luca Conti
10/11/2009

fini_berlusconiFini e Berlusconi hanno parlato a lungo questa mattina.
Un colloquio che ha visto il Presidente della Camera rilasciare una rapida intervista, in cui si è detto soddisfatto dell’impegno del Governo a maggiori stanziamenti per la giustizia.
Il concambio è un disegno di legge che crea una corsia preferenziale per i cittadini incensurati sottoposti ad una azione penale: massimi sei anni per arrivare ad un verdetto definitivo dopo di che si ha la prescrizione del reato.
La cosa non convince.
Non perché sia sbagliato un disegno di legge di questo genere.
In astratto, non è sbagliato neppure il Lodo Alfano e, in astratto, l’immunità delle più alte cariche dello Stato è una scelta costituzionalmente ammissibile.
E’, inevitabilmente, sbagliato in concreto perché condiziona la politica criminale del paese ai bisogni di impunità del suo premier e, quindi, potrebbe essere considerato incostituzionale esattamente come il Lodo Alfano.
La strada costituzionale dell’immunità per Berlusconi è il decreto di grazia.
Napolitano deve firmare la grazia per Berlusconi, senza attendere che sia condannato, con una sicura torsione ad personam di tutti i principi costituzionali (nel potere di grazia, il confine fra azione penale e potere di clemenza è dato dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna in modo da impedire che l’azione penale possa essere influenzata dal potere di clemenza e che il potere di clemenza possa entrare nel processo penale).
Eppure, appare più coerente: il Premier non vuole essere processato? che lo si liberi, ma lui e solo lui, da ogni processo, con un provvedimento naturalmente singolare e senza continuare a cercare soluzioni che non possono essere buone per tutti giacché sono studiate per una sola persona. 
In fondo, Berlusconi ritiene di non poter essere processato in virtù del voto popolare e la grazia lo libererebbe da ogni processo per ragioni taumaturgiche.
Basterebbe un disegno di legge costituzionale in cui si dica che il Presidente della Repubblica può concedere la grazia alle più alte cariche dello Stato per insigni meriti astrali.
O qualcosa del genere, magari con il parere vincolante del Papa.
Tanto siamo a prenderci per il naso e l’articolo più cliccato del corriere on line, oggi, è Maurizio Corona prende due multe per eccesso di velocità.

68, 90 e 96 sulla ruota di Roma (Parametri a caso in una difesa parlamentare)

in News / by Gian Luca Conti
29/10/2009

lottoC’è un ministro del Parlamento che si chiama Altero Matteoli.
Il nome sa di risorgimento.
Lo scandalo in cui è coinvolto meno.
Questo ministro viene a sapere che un prefetto è sottoposto ad una indagine penale e che le comunicazioni del funzionario sono intercettate dalla Procura.
Avverte il funzionario di entrambe le cose.
Di conseguenza, viene intrapreso un procedimento a suo carico in cui si deve accertare se ha violato il segreto di ufficio o se ha illecitamente favorito il prefetto.
Questo ministro ha un avvocato che si chiama Consolo e che è parlamentare.
La tesi del legale del ministro è che il ministro abbia commesso un reato ministeriale e che: (i) debba essere giudicato dal Tribunale dei Ministri; (ii) la Camera dei Deputati debba pronunciarsi sulla autorizzazione a procedere nei confronti del ministro.
Il punto, che può sfuggire, è che i ministri godono di un regime penale singolare, che subordina l’esercizio della azione penale nei loro confronti alla autorizzazione di una Camera, solo per i reati ministeriali, ovvero per le fattispecie criminose che siano collegate all’esercizio delle loro funzioni di governo.
L’idea è che il ministro, in quanto vertice dell’esecutivo, possa andare oltre alla lettera della legge e commettere anche dei reati, che possono trovare una giustificazione politica e che in questi casi la giustificazione politica possa consentire l’assoluzione del ministro.
Questo accade nei casi in cui la Camera – a maggioranza assoluta dei propri membri – giudichi che il ministro ha agito per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante ovvero per il conseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo (art. 9, terzo comma, legge cost. 1/1989).
Questa valutazione è una valutazione politica e come tale insindacabile.
Di conseguenza, la Camera di appartenenza del ministro può, con un voto a maggioranza assoluta, assolverlo.
La maggioranza del voto è la motivazione dei presupposti di cui all’art. 9, terzo comma, legge cost. 1/1989.
Che perciò potrebbero anche non sussistere, ma essere egualmente dichiarati, con l’unica sanzione della responsabilità politica del voto parlamentare.
In altre parole, una maggioranza forte è arbitra dell’esercizio dell’azione penale nei confronti dei membri del governo purché l’azione penale riguardi dei reati commessi nell’esercizio delle funzioni ministeriali.
Di conseguenza, il nodo è di carattere procedurale e riguarda il soggetto che è chiamato a definire un determinato fatto come commesso nell’esercizio delle funzioni di governo.
Ad oggi, una piana lettura dell’art. 2, legge 219 del 1989, in combinato disposto con gli artt. 6 e 7, legge cost. 1/1989, riserva questa attribuzione al Procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione si è commesso il fatto, che deve trasmettere le denunzie al Collegio previsto dall’art. 7, legge cost. 1/1989 ed al Collegio inquirente che deve compiere tutte le indagini del caso restituendo gli atti al Procuratore della Repubblica che procede a richiedere l’autorizzazione a procedere nel caso in cui ritenga ragionevolmente fondate le accuse ovvero procede alla archiviazione.
In questa attribuzione, non vi è alcuno spazio per gli organismi parlamentari: è la magistratura che decide se quel determinato fatto ipotizzato a carico di un ministro è un reato ministeriale e quindi sottoposto ad un filtro di carattere politico oppure un reato comune per il quale il ministro è responsabile esattamente come ogni altro cittadino.
Il Parlamento, ieri, con una larga maggioranza, ha invertito questa posizione deliberando che spetta alla Camera decidere sulla natura politica o meno del reato ministeriale.
E’ una decisione che si presta a molte critiche.
La prima è di carattere logico: la legge cost. 1/1989 ha introdotto una condizione di procedibilità per l’esercizio della azione penale nei confronti dei reati ministeriali. Il giudice naturale delle condizioni di procedibilità è il giudice penale che come giudica dell’azione penale giudica anche delle condizioni di procedibilità della stessa. Questa osservazione è stressata, nel senso di sottolineata con forza, dal disegno di legge 891 del 2008, a firma Consolo, dove la pregiudizialità della valutazione parlamentare è imposta con una modifica espressa dell’art. 2, legge 219 del 1989 e sul piano intellettuale presentare un disegno di legge che prevede l’esercizio di una attribuzione significa confessare che sino a quel momento quella attribuzione non è riconosciuta a favore del soggetto cui si intende attribuirla.
La seconda è di carattere costituzionale: il dibattito parlamentare ha fatto tesoro della giurisprudenza costituzionale sviluppata sull’art. 68, Cost, che garantisce l’irresponsabilità dei parlamentari per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Secondo questa giurisprudenza spetta alle Camere stabilire se una opinione o un voto sono inerenti all’esercizio delle funzioni parlamentari, perché la prerogativa della insindacabilità si salda alla autonomia del Parlamento. Ma l’art. 96, Cost. non riguarda l’autonomia del Governo, nevvero che il voto sulla autorizzazione a procedere è affidato al Parlamento, che in questo modo esercita la propria funzione di controllo politico sull’operato ministeriale.
La terza è sempre di carattere costituzione e riguarda l’art. 90, Cost, non evocato nel dibattito parlamentare. Il giudizio penale sulla responsabilità del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione è affidato alla Corte costituzionale, sulla base delle indagini svolte dal comitato di cui all’art. 12, legge cost. 1/1953. Questo comitato viene equiparato dall’art. 5, legge 219 del 1989 al collegio di cui all’art. 7, legge cost. 1/1989 ed ha il compito, così l’art. 8, secondo comma, legge 219 del 1989, di stabilire se i fatti per i quali si sta esercitando l’azione penale cadono o meno nell’ambito di applicazione dell’art. 90, Cost. Se è così, per logica sistematica, il collegio di cui all’art. 7, legge 219 del 1989 ha il compito di effettuare la stessa valutazione con riferimento all’art. 96, Cost.
La decisione della Camera dei Deputati, però, pone una questione molto più grave: se una camera può decidere a maggioranza assoluta di considerare come reato ministeriale qualsiasi fatto per il quale siano in corso delle indagini nei confronti di un membro del governo, la definizione di reato ministeriale diventa politica e questo è possibile solo nel caso di cui all’art. 90, Cost, per la particolare posizione del Capo dello Stato nella forma di governo ed il peculiare disegno della responsabilità penale "aperta" disegnata dalla Costituzione nei suoi riguardi come una sorta di spada di Damocle.
Significa affidare il compito, l’attribuzione costituzionale, di decidere se un ministro può essere sottoposto a processo ad una maggioranza politica, con una torsione non indifferente dei principi dello Stato di diritto.
Di Pietro, ieri, è stato molto efficace sul punto: Che ci azzecca un ministro che dice ad un prefetto che è indagato e che deve stare attento quando parla al telefono con il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico connesso all’esercizio delle funzioni di governo?
C’entra 375 "si" contro 199 "no".
Solo questo e non altro.

Lombardi l’infedele senza giustizia

in News / by Gian Luca Conti
21/10/2009

Immagine 1Lombardi Vallauri è un professore di filosofia del diritto.
E’ anche un nonno molto simpatico ed uno dei presidenti di commissione di laurea più divertenti di tutti i tempi.
Si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per avere soddisfazione contro il provvedimento dell’Università Cattolica che non aveva accettato la sua domanda per il corso di filosofia del diritto nell’anno accademico 1998 – 1999.
Tanto il Tar del Lazio che il Consiglio di Stato avevano ritenuto giustificato il provvedimento del Consiglio di Facoltà: la Chiesa cattolica aveva espresso il proprio veto all’insegnamento del prof. Vallauri, perché lo stesso si poneva in contrasto con i principi della religione cattolica e perciò costituiva un attentato al benessere spirituale degli studenti. La Chiesa cattolica ha il potere di esprimere il veto sugli insegnanti nelle scuole cattoliche a norma del Concordato. Il Concordato ha dignità costituzionale e non è consentito alle autorità dello Stato italiano discutere il veto della Chiesa cattolica senza interferire con l’esercizio delle prerogative che le spettano.
Per la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, è stata violata la libertà di espressione dell’uomo Vallauri (Lombardo, nel press release), perché il Consiglio di Facoltà avrebbe potuto negargli l’insegnamento, di cui era titolare da oltre venti anni, solo dopo avere preso in considerazione le ragioni che sorreggevano il pronunciamento della Chiesa cattolica.
In altre parole, la Corte di Strasburgo non ha affermato che Vallauri aveva il diritto di insegnare in una università confessionale anche se le sue opinioni non coincidevano con quelle della confessione che finanzia l’università, o che lo Stato italiano non può accettare che la libertà di insegnamento possa essere limitata per ragioni di carattere confessionale, ma solo che le ragioni di carattere confessionale che militavano contro Vallauri avrebbero dovuto essere oggetto di una motivazione espressa.
Non è un gran passo in avanti per la libertà religiosa.
Il punto era – ed è dal 1972 – che l’Università Cattolica è una persona giuridica di diritto pubblico e come tale fa parte dello Stato apparato. Le norme concordatarie possono essere oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale (e oggi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) per contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, che non possono essere modificati da una fonte subcostituzionale. La libertà di insegnamento è un principio fondamentale della Costituzione e non può essere limitata per ragioni di carattere confessionale.
In nessun caso.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel momento in cui afferma che l’art. 10 della Convenzione consente limitazioni della libertà di espressione che siano previste dalla legge e che abbiano uno scopo ragionevole, perché necessario ad una società democratica, riconosce anche che la limitazione del diritto all’insegnamento in una scuola confessionale può essere legittima in virtù di questo principio, massacra l’essenza della libertà di insegnamento, che è libertà di prescindere da qualsiasi imperativo di carattere religioso, etico o politico nella scelta delle pregiudiziali di carattere ideologico che rendono l’insegnare una attività inevitabilmente politica.
Non è una bella sentenza.
Per nulla.
Peggio, c’è solo l’osservatorio sulla giurisprudenza della Corte Europea della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non ne fa minimamente parola. 

Gli omosessuali e la loro rappresentanza politica

in News / by Gian Luca Conti
14/10/2009

b17fe6cba754de3d2cda6c236d77ea57La Camera dei Deputati ha ritenuto, con una maggioranza non troppo risicata, di non proseguire nell’esame dell’aggravante per i reati commessi a causa dell’orientamento sessuale.
Le motivazioni tecniche della mozione pregiudiziale riguardavano il principio di eguaglianza (secondo Buttiglione: le ossa di un omosessuale devono costare in termini di pena quanto le ossa di un eterosessuale) ed il principio di tassatività delle fattispecie penali (in pratica, dimostrare che un reato è stato commesso in virtù dell’orientamento sessuale sarebbe talmente complesso da risultare discrezionale).
Sono entrambi argomenti che non reggono.
Tutte le aggravanti e tutte le attenuanti ledono il principio di eguaglianza della persona offesa: le ossa di un disgraziato malmenato da un incensurato, che ha diritto alle attenuanti generiche, costano meno delle ossa di un altrettanto disgraziato picchiato da un extracomunitario con precedenti penali.
Tutte le fattispecie penali evocano concetti che hanno bisogno di interpretazione per essere applicati e la interpretazione determina un alto tasso di discrezionalità, come si è già avuto modo di osservare.
Il punto, però, è diverso.
Le aggravanti sono uno strumento di politica criminale, perché stabiliscono quali comportamenti sono più pericolosi per la convivenza in un determinato momento storico.
In questo momento storico, i reati contro gli omosessuali fanno davvero più paura di altri reati?
Bastano i quaranta casi di violenza ai danni di diversamente orientati per giustificare una aggravante?
Forse no.
Sicuramente no.
Come sicuramente, così Grillini, paragonare gli omosessuali in Italia agli ebrei nella Germania di Hitler è grave ed ingiusto.
Il problema è solo politico.
Gli omosessuali sono una lobby molto ricca e molto potente.
Una lobby che tutti vogliono nel proprio cartello elettorale.
Di qui, il progetto di legge.
Di qui, la fronda finiana, sempre molto acuta.
Di qui, la Binetti, che, per una volta, fa una splendida figura, perché ha correttamente interpretato il principio del libero mandato parlamentare. 

Il segreto della camera di consiglio (Un galantuomo)

in News / by Gian Luca Conti
08/10/2009

9788815124234Chi scrive è diventato professore universitario dopo avere conosciuto Paolo Grossi.
Sono state le lezioni di Paolo Grossi, la sua attenta lucidità, che lo hanno convinto.
Sono le lezioni di Paolo Grossi che cerca di rincorrere per i suoi studenti.
Paolo Grossi può avere molti difetti.
Ma è sicuramente un galantuomo.
Un uomo d’altri tempi.
Un uomo che sa coltivare il diritto con quella passione che faceva disegnare le colline ai monaci medioevali, sui cui usi giuridici ha molto studiato e attentamente scritto.
L’intelligenza di Paolo Grossi è nella sua scuola, che, molto laicamente, ha impegnato nello studio delle dottrine giuspubbliciste, piuttosto che appiattirla sui suoi interessi primariamente orientati al diritto privato e alle teorie della proprietà.
E’ lui il giudice costituzionale di cui si parla nelle cronache di oggi.
Il giudice che avrebbe fatto pendere il piatto della bilancia per la incostituzionalità del Lodo Alfano.
E’ lui che Berlusconi citava quando indicava con sapida ignoranza 11 giudici di nomina presidenziale (anziché 5), e quindi comunisti.
Grossi può essere molte cose, ma immaginarlo comunista è davvero impossibile.
Il problema, però, è un altro.
La notizia che Grossi era indeciso è una notizia che appartiene al segreto della camera di consiglio della Corte costituzionale.
Il segreto della camera di consiglio fa sì che le sentenze della Corte costituzionale escano da un Collegio e siano l’immagine della Costituzione: la Costituzione non può tollerare voci discordanti e le sentenze integrano il testo costituzionale perché gli danno voce e forza normativa.
Far emergere i rumors della Corte significa indebolirla spaventosamente.
Questo è intollerabile.
Come è intollerabile immaginare una Corte di destra o di sinistra o citare, così Feltri, la provenienza dei giudici come sintomo della loro coloritura politica: i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti sono nominati a vita proprio per sganciarli da qualsiasi mandato di carattere politico.
La stessa cosa è per i nostri giudici costituzionali, che durano in carica nove anni, ovvero più di una magistratura, ma anche di un mandato presidenziale, e non sono rieleggibili.
E’ un contesto che non accetta, che non dovrebbe accettare, pettegolezzi da camera di consiglio.
L’unica cosa che importa è che cosa la Corte ha deciso e se la sua motivazione può reggere il confronto con l’opinione pubblica da cui deriva la legittimazione delle sentenze.
Il resto sono chiacchiere.
Di pessimo gusto.
Perchè trasformano la Consulta in una salone di bellezza di periferia.

La Corte costituzionale ed il superenalotto

in News / by Gian Luca Conti
07/10/2009

ConsultaOggi, è attesa la sentenza sul cd. Lodo Alfano.
I giornali incorrono pronostici e chiacchierano di incostituzionalità, incostituzionalità parziale, inammissibilità, infondatezza, e quant’altro, costringendo i loro cronisti a ripetere l’esame di diritto costituzionale come se fosse una sessione di superenalotto.
Dal punto di vista costituzionale, dal punto di vista di uno studioso di diritto costituzionale, appare difficile sostenere l’incostituzionalità del Lodo Alfano.
Non perchè questa legge sia conforme alla Costituzione.
Non sembra esserlo.
Ma perchè le ordinanze che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale evocano dei parametri che rendono molto complesso l’accoglimento della questione di illegittimità costituzionale.
Il più ficcante di questi parametri è l’art. 138, Cost., che chiederebbe, secondo le prospettive dei giudici milanesi, una legge costituzionale per introdurre la sospensione dei processi in favore del Primo Ministro.
Tuttavia, è un parametro costituzionale molto scivoloso, che costringerebbe la Corte a introdurre una forma di riserva di legge costituzionale non necessariamente evocata dal testo costituzionale ed è un parametro su cui la Corte si è pronunciata molto raramente: l’ultima volta, salvo errori, con la sentenza 372/2004, a proposito del riconoscimento di altre forme di convivenza more uxorio diverse dal matrimonio operata dallo Statuto della Regione Toscana e la sentenza fu, non a caso, di inammissibilità.
Eppure, politicamente parlando, la sentenza di incostituzionalità appare non improbabile dopo avere ascoltato gli interventi di Gaetano Pecorella, presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e quindi avvocato istituzionalmente scomodo: una carica dello Stato non può difendere un’altra carica dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale senza confondere le ragioni del libero foro con considerazioni politiche, e di Ghidini, che ha reso molto complicato per la Corte respingere la questione di legittimità costituzionale nel momento in cui ha affermato la superiorità del Presidente del Consiglio rispetto alle ragioni della giustizia per effetto della investitura popolare.
Il ragionamento di Ghidini, nella sostanza, ha costretto la Corte costituzionale in un angolo: se la Corte respingesse la questione di legittimità costituzionale riconoscerebbe il valore taumaturgico del voto popolare e questo sarebbe davvero troppo.
In questa situazione pare possibile quotare l’incostituzionalità del Lodo Alfano, almeno a 2,10, tanto per fare un numero.
Ma l’aspetto singolare è che questo non dipende dalle ragioni dei giudici milanesi, che avrebbero meritato un ben diverso fiato, ma dalla difesa del Premier, che lascia immaginare una congiura di palazzo, in cui si gioca un atout apparentemente azzardato: se la Corte accoglie la questione, gli avvocati del Premier acquistano un prestigio inimmaginabile perché ottengono l’avallo costituzionale sul plusvalore di legittimazione democratica del voto popolare. Se non l’accoglie, gli avvocati del premier vincono il premio Bruto perché potranno sostenere di essere i veri artefici della caduta del dittatore.
Da tempo, si parla di congiure e Arlecchino Calderoli ha mostrato più volte di vedere le mani di Letta su questa vicenda, che davvero sembra perfetta per le caratteristiche da gentiluomo del consigliori di Berlusconi.

Elegie geriatriche

in News / by Gian Luca Conti
16/09/2009

silvio-berlusconi-vespa
Il cd. Salotto di Vespa, ieri, ha suscitato molte polemiche.
La Stampa, quotidiano negli ultimi tempi non lontano da una linea di fiancheggiamento esterno nei confronti del governo, si è pronunciato con un editoriale di Mattia Feltri (Lo show senza concorrenza), in cui Berlusconi viene paragonato a Leopoldo Fregoli.
A Fregoli, il Berlusconi di Vespa assomiglia molto: sia per la totale assenza di una personalità propria (è ingegnere, architetto, giardiniere, imprenditore, etc.), sia soprattutto per quel viso da burattino invecchiato che fa ridere piangendo.
Ieri, la Repubblica di D’Avanzo si poneva in chiave timidamente speranzosa. Immaginava lo show di Berlusconi come l’estremo vaneggiare di un dittatore sulla via del tramonto. Molto Idi Amin o Bokassa.
E’ una tesi pericolosa: Berlusconi non è affatto sulla via del tramonto. La sua faccia da Fregoli animato Pixar appare sempre più intramontabile e, soprattutto, poche cose sono più pericolose degli estremi singulti di un leader populista.
Il "tramonto" di Berlusconi è l’elegia del miglior Presidente del Consiglio degli ultimi 150 anni, di un uomo che non considera necessaria la democrazia interna al proprio partito, perché il partito è un comitato elettorale e il comitato elettorale non risponde ai propri soci secondo lo schema della rappresentanza popolare, ma secondo il modello della "democrazia assembleare" tipica delle società per azioni.
Ci si deve domandare che cosa significa essere il miglior presidente del Consiglio dei Ministri degli ultimi centocinquanta anni. Perché Berlusconi si pone a paragone con De Gasperis (in realtà, il vero confronto lo dovrebbe cercare con Cavour o con Ricasoli). Perché sia difficile, sul piano logico e costituzionale, paragonare le dinamiche di Berlusconi con Zoli, Rumor, Colombo, Fanfani, Andreotti, Leone, etc. Perché l’unico paragone vero che può venire in mente, a parte De Gasperis, che c’entra davvero poco, è il Craxi della riforma dei Patti Lateranensi, piuttosto che il ferreo modo di condurre gli affari di governo imposto dalla dura onestà di Crispi.
Si tratta, però, di dinamiche estranee alla logica degli equilibri repubblicani, in cui il Presidente del Consiglio dovrebbe essere un primus inter pares, la cui autorità non si pone sul piano personale, ma nella attenta capacità di coordinare un’azione di governo efficace perché coesa.
Questa trasformazione del Presidente del Consiglio è il vero miraggio delle elegie geriatriche ed è una configurazione non lontana dai programmi istituzionali della nascente "corrente di Montecitorio", che non è una fronda, come sembra apparire allo smarrimento del Partito Democratico, ma la leva di una pericolosa manovra a tenaglia.
Il corpo elettorale potrebbe difendere la Costituzione esercitando la chimera del diritto di resistenza, ma un popolo che guarda un Fregoli farsi Caligola senza incazzarsi di brutto dà poche speranze.

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