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la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

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Il servo non ha fatto il padrone: la Consulta e la morte (sent. 152/2026)

0 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
26/07/2026

Il 24 luglio la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 152/2026, decisa in camera di consiglio il 23 giugno, relatori Viganò e Antonini. Vale la pena fermarsi, perché questa sentenza chiude — per ora, e in modo interessante — una porta che molti si aspettavano restasse socchiusa.

Il caso. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 29 settembre 2025 (reg. ord. 223/2025), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., come già ritagliato da Corte cost. 242/2019, “limitatamente alle parole «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale»”. Il procedimento riguarda tre persone imputate per aver aiutato P.R., malata di paralisi sopranucleare progressiva, a morire in Svizzera nel febbraio 2023. Il giudice bolognese non chiedeva un aggiustamento del requisito: la Corte stessa lo nota, parlando di “sola, radicale, ablazione del requisito in parola”, cioè di estendere la non punibilità anche a chi non dipende da trattamenti di sostegno vitale, purché affetto da patologia irreversibile, sofferenze intollerabili e piena capacità di autodeterminarsi.

La Corte ha detto due cose. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di motivazione, la censura basata sull’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU (richiamando peraltro Karsai c. Ungheria, che esclude proprio questo tipo di violazione). E ha dichiarato non fondate, nel merito, le censure fondate sugli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, Cost.

Perché. Il cuore della motivazione sta in una distinzione che la Corte ripete da 242/2019 in avanti e che qui torna a blindare: non è mai stato riconosciuto “un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile”. Quello che la Corte ha ritenuto irragionevole è precludere l’aiuto al suicidio a chi già ha il diritto, riconosciuto dalla legge 219/2017, di rifiutare i trattamenti che lo tengono in vita, e di lasciarsi morire per questa via. Chi non dipende da un sostegno vitale non ha, semplicemente, questa possibilità: non può “lasciarsi morire” rifiutando cure che non riceve. Ecco perché — dice la Corte, richiamando 135/2024 e 66/2025 — la ratio della sentenza del 2019 non si estende a lui.

C’è poi il passaggio, di nuovo mutuato da 135/2024 e in fondo da 50/2022, sulla “pressione sociale indiretta”: ogni ampliamento degli spazi di autonomia individuale nel morire porta con sé il rischio che persone malate, anziane, sole, si convincano “di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società”, decidendo così “di farsi anzitempo da parte”. La Corte lo scrive esplicitamente: tutelare la libertà di scegliere come morire non può mai prevalere incondizionatamente sulla protezione della vita, quando quella protezione riguarda i più fragili. Da qui il richiamo, non nuovo ma sempre un po’ consolatorio, allo sviluppo delle cure palliative come alternativa reale, non come clausola di stile.

E infine il punto che a me interessa di più, perché è quello su cui da tempo insisto scrivendo su questo tema: il compito della Corte “non è quello di sostituirsi al legislatore”, ma “soltanto quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto”. Estendere la non punibilità anche a chi non dipende da sostegno vitale resta una scelta “costituzionalmente non obbligata”: il legislatore può farlo, non deve farlo per ordine della Consulta.

Nel pezzo che avevo scritto per il Forum della Rivista del Gruppo di Pisa mi ero speso a distinguere due cose che vengono continuamente confuse: una cosa è il riconoscimento di un diritto fondamentale — compito che, dicevo, “non avrebbe potuto essere svolto in questi termini dal legislatore ordinario” e che è toccato alla Corte —, un’altra è la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni necessarie a renderlo effettivo, che spetta al circuito della decisione politica. La 152/2026 sta esattamente su questa linea di faglia, ma la disegna in modo più netto di quanto avessi previsto: la Corte non solo non estende il diritto, dice cheil dove fermarsi non è materia sua, perché quel confine ulteriore — includere chi non dipende da sostegno vitale — non è imposto dalla Costituzione, è una possibilità che la Costituzione lascia aperta al legislatore.

In “Dare a Cesare quel che è di Cesare” avevo scritto che la Corte costituzionale rischia sempre di cadere nella tentazione del “suprematismo giudiziario”, di comportarsi come il servo che si fa padrone quando il padrone — il legislatore — ha abbandonato la casa. Ecco: questa sentenza è, letteralmente, il servo che rifiuta di fare il padrone. Lo dice a chiare lettere: fissare il limite minimo sì, riscrivere la disciplina no. Chi si aspettava un altro passo in avanti nella stessa direzione di 242/2019 — pensando che la logica dell’autodeterminazione, una volta aperta, dovesse espandersi per forza propria — deve fare i conti con una Corte che si è fermata apposta, e lo ha motivato.

Il punto debole, o forse no. Resta un nodo che la sentenza non scioglie e che, onestamente, nemmeno io riesco a sciogliere del tutto: la distinzione fra chi dipende da un sostegno vitale e chi no non è una distinzione sulla sofferenza — che può essere identica, anzi peggiore nel secondo caso, se il paziente resta lucido più a lungo proprio perché nessuna macchina lo tiene in vita — ma sulla disponibilità di una via d’uscita alternativa (il rifiuto delle cure). È una distinzione procedurale travestita da distinzione sostanziale, e la Corte lo sa, tanto che non la difende come naturale ma come il punto fin dove è arrivata finora, lasciando esplicitamente aperta la porta a un intervento legislativo diverso. Il che, se si prende sul serio quanto scrivevo a proposito della legge toscana — che il nucleo del diritto è “nessuno può essere privato della libertà di stabilire il valore della sua vita” — lascia un margine di incoerenza che il legislatore, se mai deciderà di occuparsene, dovrà affrontare direttamente, non ereditare per inerzia.

Per ora, il messaggio della Corte è di una chiarezza rara: il limite minimo è fissato, il resto tocca al Parlamento. Il problema, come sempre in questa materia, è che il Parlamento continua a non esserci.

Il DL Thor

in profstanco / by Gian Luca Conti
25/02/2026

Il Presidente della Repubblica ha emanato, dopo circa venti giorni dal consiglio dei ministri che lo aveva licenziato, il D.L. Sicurezza, d.l. 23/26, in GU del 24 febbraio.

Si è detto e scritto molto sulla necessità e l’urgenza che devono caratterizzare questo strumento normativo secondo il dettato costituzionale: in casi straordinari di necessità ed urgenza, il governo può…

Così l’art. 77, Cost., dove tradizionalmente si legge “straordinario” come imprevedibile secondo l’ordinaria diligenza, “necessità” come bisogno di una fonte primaria perché altrimenti il caso straordinario non potrebbe essere adeguatamente fronteggiato, “urgente” come un bisogno di intervento improrogabile e indilazionabile.

Il preambolo del d.l. 23/26 articola il bisogno normativo cui è chiamato a fare fronte su quattro diversi piani. Due dei quali sono indicati come “necessità ed urgenza” e due come “straordinaria necessità e urgenza”.

Il piano della necessità e urgenza riguarda:

  1. la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto
    dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale;
  2. la necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di
    sicurezza urbana e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni.

Il piano della straordinaria necessità e urgenza:

  1. la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione;
  2. la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Verrebbe da osservare che se ci devono essere tre requisiti e nel preambolo ne vengono indicati solo due, il d.l. confessa di essere incostituzionale.

Ma è una osservazione pissera.

Come pissera è l’osservazione che se il governo è esclusivamente responsabile del d.l. che sottopone attraverso la conversione a un bill of indemnity delle Camere, in questi termini l’Arcoleo ma anche Santi Romano e tutta la dottrina classica, allora non ha senso che il Capo dello Stato lo tenga in gestazione per diciannove esatti giorni.

Perché in questo modo cambia la forma di governo: è il Capo dello Stato che concorre con il governo nella formulazione del decreto legge e nella valutazione dei tre requisiti.

In questo modo, quello che era il decreto legge con cui si volevano tutelare le forze di polizia con uno scudo, non ragionevole secondo chi scrive, quando commettono un reato nel compimento del dovere ed è diventato il D.L. Zack quando si è scoperto che il poliziotto indagato per l’omicidio di uno spacciatore non aveva affatto compiuto il proprio dovere diventa penna e volontà anche del Presidente della Repubblica.

Ci sarebbe da pensare: è una torsione l’aver emanato il d.l. dopo diciannove giorni? E’ stato perché il Capo dello Stato ha messo la penna e imposto le modifiche, secondo una lettura della figura presidenziale simile a quella che emerge dalla Grazia di Sorrentino? o è stato perché emanare il d.l. il giorno in cui il poliziotto infedele viene incriminato di omicidio volontario è per il governo un suicidio politico e il Presidente della Repubblica lo ha fatto apposta per metterlo in difficoltà?

Entrambe le letture sono, ovviamente, di mera fantasia.

Il fatto è che il Capo dello Stato, secondo l’art. 77, Cost., quando riceve la deliberazione del Consiglio dei ministri che gli sottopone un decreto legge per fare fronte a una situazione che secondo il governo è di straordinaria necessità e urgenza, deve agire con la rapidità che quella situazione impone.

Altrimenti, dice che non ci sono i presupposti per un decreto legge e rinvia la deliberazione al Consiglio dei ministri che valuterà il da farsi.

Ma queste sono chiacchiere di costituzionalisti.

 

Una riforma costituzionale indifferibile ed urgente

in profstanco / by Gian Luca Conti
03/02/2026

Askatasuna, o come si scrive, è un poliziotto preso a martellate e un altro malmenato. Tentato omicidio per la Presidente del Consiglio.

Il disagio minorile è un maranza che accoltella un altro ragazzo nei corridoi scolastici a Spezia, se rammento bene.

La zona della stazione di Milano è un cinese che gira armato e se un poliziotto gli spara alla testa (alla testa, non al corpo), non deve essere iscritto nel registro degli indagati.

Da questi eventi di cronaca, triste e, fortunatamente, non troppo quotidiana: non ci sono molte persone armate di bastone che menano guardie giurate per sottrargli la pistola; non capitano di frequente duelli alla rusticana nelle scuole superiori; i centri sociali non vengono sgombrati tutti i giorni e comunque non sono molti, il Governo ha ricavato gli estremi del caso straordinario di necessità e urgenza che giustifica il ricorso al decreto legge.

Si può scrivere che non c’è necessità e urgenza, ma è un’affermazione sterile: il sistema costituzionale si è evoluto in termini tali che ciò che era pensato per far fronte alle calamità naturali, oggi è solo una iniziativa legislativa dotata di una retroattivamente precaria forza normativa.

Si deve scrivere una cosa diversa ed assai più seria: il Governo, questa volta, si sta arrischiando in una operazione pericolosa: dopo Askatasuna, sarà possibile un fermo di polizia amministrativa di dodici ore per chiunque abbia partecipato a manifestazioni considerate violente. L’essenza dell’art. 13, Cost. è che nessuno può essere privato della libertà personale senza un provvedimento motivato dell’Autorità giurisdizionale e nei soli casi previsti dalla legge.

Dopo il poliziotto che ha colpito alla testa l’uomo armato alla stazione di Milano, le forze incaricate di tutelare la sicurezza pubblica che, nello svolgimento dei loro compiti, compiano fatti considerati dalla legge come reati non saranno più sottoposti a indagini organizzate e gestite dal Procuratore della Repubblica, ma saranno soggetti unicamente alla cognizione disciplinare dell’Amministrazione di appartenenza.

Dopo il maranza accoltellatore di Spezia, nessun ragazzo potrà più comprare coltelli da cucina. E perché quando a Ravenna, un quattordicenne ha accoltellato i genitori nel sonno, non si è previsto di vietare i coltelli da cucina a tutte le famiglie con figli minori senza porto d’armi?

La Costituzione non ride quando si smarrisce in via di urgenza il senso della riserva di giurisdizione. Soffre. E questo non è un attentato alla magistratura, è una violazione dello Stato di diritto.

Ma fa meno rumore e, quindi, si preferisce concentrarsi sulla separazione delle carriere che, davvero, sul piano degli equilibri costituzionali, può essere inopportuna ma è meno pericolosa dei decreti legge di revisione costituzionale che stanno iniziando a diventare troppo frequenti.

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  • Marco AntoniottiQueste sono sottigliezze che i più perdono e gli "ordinari...29/09/2017 - 14:24 by Marco Antoniotti
  • glcontiUn maestro è una persona che ha l'autorevolezza per formare...29/09/2017 - 13:49 by glconti
  • Marco Antoniotti"Ha investito tutta la sua energia intellettuale seguendo...29/09/2017 - 13:31 by Marco Antoniotti
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