Il DL Thor
Il Presidente della Repubblica ha emanato, dopo circa venti giorni dal consiglio dei ministri che lo aveva licenziato, il D.L. Sicurezza, d.l. 23/26, in GU del 24 febbraio.
Si è detto e scritto molto sulla necessità e l’urgenza che devono caratterizzare questo strumento normativo secondo il dettato costituzionale: in casi straordinari di necessità ed urgenza, il governo può…
Così l’art. 77, Cost., dove tradizionalmente si legge “straordinario” come imprevedibile secondo l’ordinaria diligenza, “necessità” come bisogno di una fonte primaria perché altrimenti il caso straordinario non potrebbe essere adeguatamente fronteggiato, “urgente” come un bisogno di intervento improrogabile e indilazionabile.
Il preambolo del d.l. 23/26 articola il bisogno normativo cui è chiamato a fare fronte su quattro diversi piani. Due dei quali sono indicati come “necessità ed urgenza” e due come “straordinaria necessità e urgenza”.
Il piano della necessità e urgenza riguarda:
- la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto
dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale; - la necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di
sicurezza urbana e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni.
Il piano della straordinaria necessità e urgenza:
- la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione;
-
la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di immigrazione e protezione internazionale.
Verrebbe da osservare che se ci devono essere tre requisiti e nel preambolo ne vengono indicati solo due, il d.l. confessa di essere incostituzionale.
Ma è una osservazione pissera.
Come pissera è l’osservazione che se il governo è esclusivamente responsabile del d.l. che sottopone attraverso la conversione a un bill of indemnity delle Camere, in questi termini l’Arcoleo ma anche Santi Romano e tutta la dottrina classica, allora non ha senso che il Capo dello Stato lo tenga in gestazione per diciannove esatti giorni.
Perché in questo modo cambia la forma di governo: è il Capo dello Stato che concorre con il governo nella formulazione del decreto legge e nella valutazione dei tre requisiti.
In questo modo, quello che era il decreto legge con cui si volevano tutelare le forze di polizia con uno scudo, non ragionevole secondo chi scrive, quando commettono un reato nel compimento del dovere ed è diventato il D.L. Zack quando si è scoperto che il poliziotto indagato per l’omicidio di uno spacciatore non aveva affatto compiuto il proprio dovere diventa penna e volontà anche del Presidente della Repubblica.
Ci sarebbe da pensare: è una torsione l’aver emanato il d.l. dopo diciannove giorni? E’ stato perché il Capo dello Stato ha messo la penna e imposto le modifiche, secondo una lettura della figura presidenziale simile a quella che emerge dalla Grazia di Sorrentino? o è stato perché emanare il d.l. il giorno in cui il poliziotto infedele viene incriminato di omicidio volontario è per il governo un suicidio politico e il Presidente della Repubblica lo ha fatto apposta per metterlo in difficoltà?
Entrambe le letture sono, ovviamente, di mera fantasia.
Il fatto è che il Capo dello Stato, secondo l’art. 77, Cost., quando riceve la deliberazione del Consiglio dei ministri che gli sottopone un decreto legge per fare fronte a una situazione che secondo il governo è di straordinaria necessità e urgenza, deve agire con la rapidità che quella situazione impone.
Altrimenti, dice che non ci sono i presupposti per un decreto legge e rinvia la deliberazione al Consiglio dei ministri che valuterà il da farsi.
Ma queste sono chiacchiere di costituzionalisti.


























