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la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

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Come mi chiamo? (La Corte e i cognomi)

in profstanco / by Gian Luca Conti
27/04/2022

Notoriamente la Corte costituzionale ha sempre ragione.

Anzi: la Corte costituzionale è una metafora della vita e non vi è evento della vita di un individuo che non possa essere risolto ricorrendo alla sua giurisprudenza.

La dottrina della Corte per molti costituzionalisti è l’equivalente del Talmud per un rabbino ortodosso.

Anche se, ovviamente, non hanno mai letto il Talmud. O, si potrebbe dire, non hanno letto neppure il Talmud.

L’ultima sentenza della Corte costituzionale di cui è stata data notizia a mezzo comunicato stampa è piuttosto divertente.

La Corte è stata investita della questione di legittimità costituzionale delle norme che impediscono ai genitori, se d’accordo, di dare al proprio figlio il cognome della madre anziché del padre e, giustamente, l’ha dichiarata costituzionalmente illegittima.

La conseguenza naturale sul piano additivo avrebbe dovuto essere che da qui in avanti i genitori possono scegliere se dare al proprio figlio il cognome dell’uno o dell’altro o di entrambi e che in assenza di questa scelta vale la previsione codicistica argomentata dall’art. 262, c.c. (sul punto, Corte cost. 282/2016).

La Corte, però, è andata più in là e ha stabilito che secondo gli artt. 2, 3 e 117, Cost., ciascuno dei genitori può, con l’accordo dell’altro, dare il proprio cognome al figlio e che in mancanza di una scelta di questo genere il figlio deve avere entrambi i cognomi. In quest’ultimo caso, però, i genitori devono trovare un accordo circa l’ordine nel quale i due cognomi devono comparire nei documenti. In assenza di accordo, specifica il comunicato stampa, si deve interpellare il giudice tutelare il quale deciderà (in base a quali criteri?) quale sia il cognome che risponde maggiormente all’interesse del minore. Read more →

La responsabilità ministeriale del Geco

in profstanco / by Gian Luca Conti
20/02/2019

Salvini non ha dormito tranquillo prima che si svolgesse la consultazione sulla autorizzazione a procedere nei suoi confronti sulla piattaforma Rosseau.

Non ha dormito tranquillo, come ha comunicato a tutti gli italiani che lo seguono, compreso il sottoscritto, perché un geco ha invaso la sua cucina.

Questo non ha impedito alla consultazione di svolgersi regolarmente, di consigliare ai membri a cinque stelle della Giunta delle elezioni e delle autorizzazioni del Senato di negare l’autorizzazione a procedere, sia pure con una maggioranza che ha evidenziato una certa divisione nel movimento.

Si dice che la piattaforma non avrebbe dovuto influenzare i parlamentari e sul piano delle astratte forme costituzionali l’art. 67, Cost. sta a ricordare che i membri del Parlamento rappresentano la nazione senza vincolo di mandato.

Questo è vero sempre.

Come è sempre vero che la piattaforma Rosseau rimedia a quell’inconveniente della democrazia rappresentativa, che vede il corpo elettorale sovrano solo nel momento in cui vota, noto sin dai tempi di Rosseau, appunto.

La vera questione però riguarda l’essenza del reato ministeriale e dell’autorizzazione a procedere prevista per questo tipo di reati.

Si dice che è un’autorizzazione a procedere in cui il Parlamento valuta se l’iniziativa del giudice penale sia diretta a condizionare l’esercizio della rappresentanza politica e il corretto divenire del processo di governo.

Il nodo, in questo caso, è il fumus persecutionis e cambiando tutto quello che c’è da cambiare non siamo lontani dall’art. 68 e dai suoi dintorni.

Nei reati ministeriali, però, vi è di più perché la formula costituzionale “reati commessi [dai ministri] nell’esercizio delle loro funzioni” può essere anche interpretata come reati collegati all’azione di governo e quindi coperti dalla relazione di fiducia fra Parlamento e governo.

Il voto sull’autorizzazione a procedere di cui all’art. 96, Cost. non è quindi un voto che riguarda un conflitto fra un ministro e un pubblico ministero che lo sospetta di avere commesso un reato.

E’ un voto sul conflitto fra la legge penale e l’azione di governo, in cui il Parlamento è chiamato a stabilire se quei determinati fatti che astrattamente possono essere considerati reati possono essere considerati irrilevanti sul piano penale perché coperti dalla ragion di Stato e giustificati dalla relazione di fiducia fra il Parlamento stesso ed il governo.

Si comprende allora il voto della piattaforma Rousseau: un gruppo parlamentare può rivolgersi ai propri elettori per sapere se quel governo risponde alle loro aspettative e questo voto non è molto diverso da quello sul contratto di governo.

Ovviamente, poi, se la piattaforma Rousseau funziona come pare che funzioni, Salvini ha assolutamente ragione ad essere preoccupato più dei gechi che delle autorizzazioni a procedere.

Che cosa è un diritto fondamentale (Cassino, 10-11 giugno 2016)?

in Senza categoria / by Gian Luca Conti
11/06/2016

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I diritti fondamentali vivono in due diverse dimensioni. Da una parte, sono diritti all’autonomia, pretese alla non interferenza nell’autonomia dell’individuo. Dall’altra parte, sono strumenti con cui lo Stato concorre allo sviluppo della personalità dell’individuo. Gli uni si declinano negativamente, gli altri si realizzano positivamente. O meglio consistono di prestazioni e interventi in cui la persona non è autosufficiente.

Forse questa, semplificando molto, è la distanza fra la dimensione negativa e la dimensione positiva dei diritti fondamentali: nella dimensione negativa, ciascuno ha bisogno solo di essere lasciato in pace perché la sua felicità – la realizzazione della sua persona – dipende solo da lui. Nella dimensione positiva, invece, l’individuo non è autosufficiente e ha bisogno di essere aiutato per realizzare la sua persona.

La libertà di domicilio vive della dimensione negativa perché la sua garanzia consiste solamente del consentire a ogni individuo di proiettare la propria personalità nello spazio senza subire il condizionamento della soggezione a possibili e improvvise intrusioni.

Il diritto alla salute vive della dimensione positiva perché la pretesa dell’individuo è il soccorso dello Stato per fare fronte a uno stato di bisogno: la malattia.

Le due dimensioni però sono strettamente collegate perché tutte le situazioni soggettive che si sono tradizionalmente considerate come libertà negative, in realtà diventano effettive solo nella misura in cui l’individuo non considera lo Stato come il gendarme della sua autosufficienza e lo Stato cerca di costruire il contesto dell’autosufficienza individuale perché la stessa sia effettivamente il luogo di realizzazione dell’individuo come persona.

Lo stesso ragionamento vale anche per le libertà positive: il bisogno del soccorso statale dialoga con il principio di autodeterminazione individuale ed è asservito a questo. Si ha diritto alle cure che si sono chieste, non a quelle che si ha paura di ricevere. Si ha diritto all’istruzione che genera cittadini consapevoli dei propri diritti, non a quella che trasforma i bambini in balilla di un futuro strano.

La matrice unitaria delle due dimensioni discende forse dal fatto che la Costituzione è una e che ha un senso solo se viene attuata nel suo complesso, traducendo i valori normativi che porta in direzioni di senso per la realtà in cui vive.

E’ bello parlare così, è anche confortante.

Ma è un ragionare d’altri tempi, perché il ragionare dell’oggi ha a che fare con una realtà che è completamente cambiata dal 1948. Allora i proprietari della realtà, coloro che possono condizionare in qualche modo le libertà – positive e negative – degli individui erano sottoposti al controllo della sovranità statale e quindi all’autorità dei valori costituzionali. Oggi, i proprietari della realtà in cui vivono i cittadini globali e in cui vivono le libertà individuali dei cittadini globali – i signori della rete – sfuggono alla sovranità dei singoli Stati, esistono in un ordinamento che assomiglia molto a quello del mare, quando il mare era mare aperto e l’unico diritto era quello dei corsari.

Di fronte a questi signori, che operano come antichi feudatari, ciascuno pressocchè assolutamente sovrano nell’ambito della propria contea, gli Stati assomigliano alla dissoluzione dell’impero romano e i diritti fondamentali, forse, più che dei ragionamenti dei discorsi di giuristi del ventesimo secolo, hanno bisogno delle lotte dei cittadini del XXI secolo.

La doppia dimensione dei diritti fondamentali

In pratica e schematicamente (Le conseguenze del terremoto costituzionale per Capaccioli)

in News / by Gian Luca Conti
05/12/2013

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1 – Gli allievi di Capaccioli ricordano che il loro maestro era solito invitarli ad essere pratici. In pratica, quindi gli effetti dell’annullamento della legge elettorale dovrebbero essere i seguenti.

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Il terremoto costituzionale

in News / by Gian Luca Conti
05/12/2013

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1 – Si è scritto nella immediatezza del comunicato stampa che la sentenza con cui la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale 270/2005, il cd. Porcellum, determina almeno due problemi non irrilevanti:

(i) il fatto che siccome della sentenza è possibile individuare gli effetti solo con la lettura della motivazione (nel comunicato stampa si legge: “Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici“) e la motivazione è stata anticipata dalla lettura del dispositivo sotto forma di comunicato stampa, oggi, siamo senza legge elettorale;

(ii) il procedimento di convalida degli eletti, quantomeno con riferimento a coloro che sono stati eletti con lista bloccata ovvero per mezzo di un premio di maggioranza, ovvero di tutti i membri del Parlamento di cui non sia ancora stata convalidata l’elezione non potrebbe proseguire: le sentenze della Corte costituzionale hanno efficacia ex tunc e rendono non più applicabile, da nessun organo dello Stato e perciò neppure dal Parlamento, le norme dichiarate incostituzionali. Di conseguenza, le Giunte delle elezioni di Camera e Senato, che sono chiamate a verificare la correttezza del procedimento elettorale con riferimento a ciascun elettore, dall’apertura del seggio fino alla proclamazione dell’eletto, non potrebbero proseguire le loro operazioni e nessun membro del Parlamento ne farebbe legittimamente parte.

Queste erano le osservazioni a prima lettura, adesso, però, forse, vale la pena farsi qualche domanda in più sul senso di questa sentenza della Corte costituzionale.

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Fraintendimenti ottuagenari (Rodotà e il terrorismo)

in News / by Gian Luca Conti
24/09/2013

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Much ado about nothing.

E’ questo che si deve dire della polemica fra Alfano e Rodotà sul terrorismo. Rodotà ha detto delle parole forse avventate, non perché non siano corrette, ma perché si prestavano a essere fraintese e Alfano le ha prontamente fraintese.

Ma la vera questione è un’altra ed è una questione che riguarda le interiora repubblicane: è ancora ragionevole la proroga sine die della legislazione di piombo? Si può ancora parlare di terrorismo in Italia?

E queste polemiche sembrano avere come unico scopo quello di allontanare da questa domanda, che invece ha un senso ed è un senso cruciale dal punto di vista della Costituzione, perché se l’emergenza giustifica delle torsioni costituzionali nel momento in cui esiste per evitare che la Costituzione diventi un patto suicida, il tollerare la sopravvivenza delle torsioni costituzionali al finire dell’emergenza assomiglia molto a un suicidio della Costituzione.

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A quo o de’ che? (Ancora sulla questione di costituzionalità della incandidabilità)

in profstanco / by Gian Luca Conti
29/08/2013

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In una delle sue migliori interpretazioni del commissario Monnezza, Thomas Milian chiede a una signorina che lavoro faccia e alla risposta che lavora come cassiera in un cinema d’essai risponde: De’ che?

Nel caso della incandidabilità, o meglio delle norme poste in materia di incandidabilità dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, forse, giudice a quo suona molto come giudice De’ che, nel senso proposto dall’illustre attore appena richiamato. Read more →

Il tramonto dell’apocalisse (Corte costituzionale e agibilità politica)

in News / by Gian Luca Conti
26/08/2013

tramonto

L’incandidabilità viene letta sempre più spesso, soprattutto a centro destra, come una questione di agibilità politica.

Chi scrive non capisce bene il senso di questa espressione: agibilità è lemma del diritto sanitario e serve a indicare che un immobile non residenziale può essere effettivamente utilizzato perché conforme alla disciplina edilizia e urbanistica e completato a regola d’arte senza che alcuna macchia di umidità residui dal momento in cui il cemento è stato steso e i mattoni sono stati legati con la malta.

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La vita del “diritto alla vita” costituzionale è vita di relazione

in News / by Cassandra Battiato
09/07/2013

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Il mondo moderno si è imbattuto con una serie di cambiamenti.

Penso prima di tutto agli sconvolgimenti tecnologici degli ultimi venti anni ovvero agli I-pad, I-pod ad internet ed alle magnifiche magie informatiche.

E’ cambiata la comunicazione ed il linguaggio: dalle lettere ai tweet, dagli amici ai followers.

Ma il mondo moderno si è imbattuto anche in evoluzioni delle concezioni culturali e delle rivendicazioni individuali non di poco conto.

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Una diversa normalità non è normale ovunque e nello stesso modo (Commento a caldo su CEDU, 19 febbraio 2013)

in News / by Gian Luca Conti
20/02/2013

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (19 febbraio 2013, in X ed altri Vs Austria) ha stabilito che se uno dei due membri di una coppia di fatto eterosessuale può adottare il figlio naturale dell’altro membro, lo stesso diritto deve essere riconosciuto anche al membro di una coppia di fatto omosessuale che si trovi nella stessa situazione.

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