In pratica e schematicamente (Le conseguenze del terremoto costituzionale per Capaccioli)
1 – Gli allievi di Capaccioli ricordano che il loro maestro era solito invitarli ad essere pratici. In pratica, quindi gli effetti dell’annullamento della legge elettorale dovrebbero essere i seguenti.
2 – Al Senato, la Giunta delle elezioni e delle immunità ha concluso le proprie operazioni il 22 ottobre 2013, proponendo la convalida di tutte le elezioni, ad eccezione della contestazione relativa al Molise su cui si è pronunciata l’assemblea.
Ai sensi dell’art. 135 ter, r.S., il Senato discute i risultati dei lavori della Giunta solo nel caso di elezioni contestate:
1. L’Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità. 2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l’Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz’altro approvate le conclusioni della Giunta.
Non vi sono elezioni contestate e quindi si può immaginare che si intenderà sostenere che il rapporto giuridico si sia esaurito, ovvero che la sentenza della Corte costituzionale non abbia alcun effetto sulle elezioni svolte.
3 – Alla Camera, la Giunta delle elezioni, il 7 novembre, ha concluso i propri lavori con riferimento all’unico deputato eletto in Val d’Aosta.
Le posizioni di tutti gli altri deputati proclamati eletti, poiché, ai sensi dell’articolo 83, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, saranno prese in esame, ai sensi dell’articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale e rimangono subordinate all’esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.
Queste operazioni, al 28 novembre, non sono ancora concluse dalla Giunta e l’art. 17 bis, primo comma, r.C. prevede: Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l’Assemblea non procede a votazioni e la proposta s’intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l’Assemblea respinge l’ordine del giorno, s’intende approvata la proposta della Giunta.
Di conseguenza, la Camera è costretta ad un piccolo gioco che giustifica pienamente il tempo preso dalla Corte costituzionale fra la pubblicazione del dispositivo a mezzo di comunicato stampa e la pubblicazione della sentenza.
Siccome gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136, primo comma, Cost) e questi effetti retroagiscono con il solo limite dei rapporti esauriti (fra le tante: Cass., Sez. Lav., 9 gennaio 2013, n. 355), la Camera è costretta a provvedere in via di urgenza alla convalida di tutti i propri eletti prima che la Corte provveda alla pubblicazione della sentenza, perché dopo l’elezione non potrebbe più essere convalidata, essendo fondata su una legislazione dichiarata illegittima.
4 – Il cortocircuito logico è del tutto evidente: da una parte, il Senato ha concluso i propri lavori e la convalida dei senatori li rende intangibili rispetto agli effetti della sentenza della Corte costituzionale.
Dall’altra parte, la Camera non ha ancora terminato i suoi lavori, non li ha terminati la Giunta delle elezioni e l’Assemblea non ha ancora avuto modo di discuterli. Di conseguenza, venti deputati potrebbero chiedere con un ordine del giorno motivato di non procedere alla convalida dell’elezione dell’intera Camera dei deputati. In questo caso, una maggioranza parlamentare viene ad essere titolare del principio democratico perché può decidere se le elezioni devono essere poste nel nulla per effetto del rispetto di un principio inviolabile ovvero se possono essere confermate malgrado la violazione del principio democratico.
Nello stesso tempo, la Corte costituzionale lascia che l’efficacia di una sua sentenza fondata sulla violazione da parte della normativa elettorale di un principio inviolabile della Costituzione dipenda dal comportamento della Camera dei Deputati, ovvero dello stesso soggetto che ha tollerato il protrarsi di questa situazione.
Il che suona davvero piuttosto antipatico.
Quasi una ghigliottina costituzionale.
Soprattutto, perché sul piano costituzionale, oggi la legge 270/2005 è perfettamente valida ed efficace poiché non è stata pubblicata la sentenza che la dichiara incostituzionale.
Di conseguenza, se si dovesse addivenire ad uno scioglimento anticipato delle Camere, le nuove elezioni non potrebbero tenersi che con questa legge, ma se la legge è incostituzionale alla luce del comunicato stampa, la conseguenza è che il Capo dello Stato potrebbe non ritenersi autorizzato allo scioglimento anticipato delle Camere fino alla pubblicazione della sentenza…