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la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

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Temeraria è l’inerzia? Giovani riflessioni sul taglio dei parlamentari

in profstanco / by Gian Luca Conti
08/09/2020

Venerdì, 11 settembre 2020, alle 15:30, per chi può in presenza alla Sapienza, e per chi non può su google meet, last minute sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Chi vuole attentare alle ragioni della democrazia rappresentativa comincia sempre con il ridurre il numero dei parlamentari o piuttosto chi vuole leggi incomprensibili cerca di aumentarlo?

Forse, il punto non è questo.

Chi vuole bene alla democrazia rappresentativa si deve chiedere come migliorare il funzionamento del Parlamento e il suo modo di essere percepito dalla società civile.

Non dipende dal numero dei suoi membri ma dei problemi che pone la rappresentanza ai cittadini di un mondo complicato ma anche più felice, molto più felice, che ai tempi della rivoluzione industriale.

Ne parlano:

Dott.ssa Antonia Maria Acierno, Laureata magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II

Dott. Diego Baldoni, Dottorando di ricerca, Università degli Studi di Genova

Dott. Stefano Bargiacchi, Dottorando di ricerca, Università degli Studi di Siena

Dott. Nicolò Fuccaro, Dottore di ricerca, Università degli Studi di Genova

Dott. Francesco Neri, Laureando magistrale in Governo e Politiche, LUISS di Roma

Giulio Santini, Allievo ordinario, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Introducono e concludono Rolando Tarchi, Gian Luca Conti. Coordinano Francesca Biondi Dal Monte e Fabio Pacini.

L’evento è organizzato dal Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e dall’istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna e segue ai webinar del 25 e 26 giugno con cui fa corpo, anticipando il dibattito che inizierà subito dopo il referendum.

Locandina 11 settembre 2020 def

183 costituzionalisti

in profstanco / by Gian Luca Conti
24/08/2020

L’appello dei 183

183 costituzionalisti, fra i quali anche chi scrive, hanno firmato un appello agli elettori contro la riduzione del numero dei parlamentari.

Il senso di questo appello per chi scrive è evitare un grande malinteso: tagliare il numero dei parlamentari non risolverà i problemi della democrazia italian style.

Nello stesso tempo, però, occorre anche ammettere che se il numero dei parlamentari dovesse essere effettivamente ridotto la democrazia rappresentativa italiana non soffrirebbe più di tanto.

Il vero problema, la quadratura del circolo, nel linguaggio di uno dei più attenti studiosi del diritto elettorale (Giovanni Schepis), non riguarda il numero dei parlamentari ma il ruolo del Parlamento nel sistema politico e la soluzione di questo problema sta nella legittimazione del Parlamento dinanzi alla società civile che manca e manca per ragioni storiche almeno a far data dal 1992 e da quel terribile commiato delle istituzioni rappresentative che fu il discorso di Craxi alla Camera del 3 luglio 1992:

nella vita democratica di una nazione non c’è nulla di peggio del vuoto politico

La quadratura di questo circolo non sta sicuramente nel numero dei parlamentari: 630 deputati e 315 senatori vivono lo stesso vuoto politico di 400 deputati e 200 senatori. Read more →

Le libertà al tempo del coronavirus

in profstanco / by Gian Luca Conti
10/04/2020

Sono forti le assonanze fra il coronavirus e la disciplina sui vaccini obbligatori posta dal d.l. 73/2017: a prima vista, appare uno stesso fenomeno: la Repubblica, attraverso la legge e la sua esatta applicazione da parte del Governo, deve proteggere i cittadini dal rischio per la loro salute che un comportamento libertario di altri cittadini potrebbe causare. Di conseguenza, la legge limita la libertà di coloro che potrebbero causare un danno potenzialmente grave e irreparabile agli altri.

Ma la straordinaria pervasività della pandemia in corso ha condotto a misure particolarmente eccezionali perché dapprima il d.l. 6/2020 e successivamente il d.l. 19/2020 hanno individuato una serie estremamente ampia di limitazioni alla libertà personale autorizzando il Presidente del Consiglio dei Ministri a definire in concreto, attraverso atti amministrativi generali, i provvedimenti restrittivi della libertà personale dell’intera popolazione e il Presidente del Consiglio dei Ministri (d.d.P.C.M. 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020) ha addirittura in parte delegato questo potere di ordinanza al Ministro per lo Sviluppo Economico (d.m. 25 marzo 2020).

Il Parlamento è restato sullo sfondo, limitando il proprio intervento alla conversione in legge del d.l. 6/2020 (legge 13/2020) e autorizzando il ricorso all’indebitamento secondo quanto previsto dall’art. 6, quinto comma, legge 243/2012 (la relazione è stata trasmessa alla Presidenza della Camera il 5 marzo 2020 e posta all’ordine del giorno della seduta dell’11 marzo 2020) per effetto del verificarsi di una situazione a carattere eccezionale.

In altre parole, la limitazione delle libertà personali autorizzata dal Governo con i suoi decreti legge e dallo stesso Governo affidata agli atti amministrativi generali del Presidente del Consiglio dei Ministri non è stata oggetto di una vera discussione parlamentare: il paese non ha sentito bisogno del Parlamento ma del Governo per rispondere alla paura di un morbo terribile e spaventoso.

Di qui, sono possibili due osservazioni, non da costituzionalista, ma da cittadino privato di una porzione significativa delle proprie libertà fondamentali.

La prima riguarda gli effetti del principio di precauzione sulla forma di Governo e sulla forma di Stato. Il principio di precauzione, inteso come il motore del diritto della paura, secondo la definizione di Sunstein, può essere letto come obbligo di adottare qualsiasi misura necessaria a evitare un rischio in assenza di una sicurezza scientifica circa l’estensione del rischio ovvero come possibilità di adottare misure non basate su di una evidenza scientifica univoca. In entrambi i casi è un principio di azione politica che serve nei casi in cui manchi la certezza circa l’esatta estensione di un rischio e quindi sulla effettiva necessità delle misure per contenerlo. La catena di decreti legge e atti amministrativi generali adottati rivela un preciso modo di intendere questo principio di azione politica: non è l’oggetto di una discussione parlamentare, del complesso equilibrio di una sede referente e della sua trasposizione nell’agone assembleare per mezzo delle relazioni di maggioranza e minoranze nonché del potere di emendamento (e di parere sugli emendamenti di iniziativa parlamentare) del Governo. E’ l’oggetto di una volontà politica che si fonda su di un giudizio scientifico.

In altre parole, il principio di precauzione giustifica una torsione della forma di Governo verso l’esecutivo e, in particolare, il suo vertice. E’ sicuramente una torsione autoritaria, che il popolo ha vissuto senza particolari critiche o mal di pancia, vuoi per effetto della crisi del metodo parlamentare, vuoi perché il potere dell’emergenza è sentito come volontà e non come discussione.

La seconda osservazione riguarda la legislazione dell’emergenza, nella legislazione dell’emergenza si rivela sempre una gerarchia di valori. La legislazione sul terrorismo è stata giustificata dall’interesse alla sicurezza dello Stato considerato come un valore supremo. In quel momento, la difesa delle istituzioni democratiche dal rischio generato dall’uso della paura come strumento di lotta politica ha giustificato misure straordinarie di limitazione delle libertà individuali dei cittadini sospettati di essere coinvolti nella lotta armata secondo la cd. logica del doppio binario.

Il valore evocato dal principio di precauzione e dalla lotta contro la pandemia in corso è completamente diverso: anche la difesa delle istituzioni democratiche (e quindi della centralità del Parlamento nella forma di Governo, ma anche del ruolo delle regioni nella forma di Stato) cede rispetto alla paura per la propria salute.

La società del benessere liquido ha prima di tutto paura della propria morte e questa paura giustifica qualsiasi sacrificio, del diritto al lavoro, della libertà personale, della libertà di domicilio, della libertà di circolazione, della libertà di riunione, delle libertà religiose, del diritto alla ricerca e alla frequentazione dei musei.

Questo, forse, spaventa più del coronavirus: una società che tiene di più alla propria vita che ai propri diritti fondamentali perché non è la società dei costituenti i quali conobbero il carcere di Villa Triste per avere il privilegio di scrivere la carta costituzionale e di iniziarla con la proclamazione delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili.

Il fantasma della legge elettorale

in profstanco / by Gian Luca Conti
21/05/2019

AncoraCalderoli

Il porcellum bis

Una legge elettorale fantasma si aggira fra Montecitorio e il Quirinale.

Il 13 maggio 2019, la Camera dei deputati ha definitivamente approvato il progetto di legge di iniziativa dei senatori Perilli, Calderoli e Patuanelli già approvata dal Senato della Repubblica il 19 febbraio 2019.

Il progetto di legge, non ancora promulgato dal Presidente della Repubblica, ha per oggetto le modifiche al sistema elettorale necessarie per assicurare l’applicabilità del sistema elettorale indipendentemente dal numero dei deputati fissato dall’art. 56, secondo comma, Cost. e dal numero dei senatori di cui all’art. 57, secondo comma, Cost.

Stupisce il silenzio dei giornali, con l’eccezione del Manifesto e di pochi altri, e, almeno per quanto mi è parso di vedere, anche della dottrina.

Eppure la notizia è significativa sia sul piano costituzionale che politico. Read more →

Le riforme dell’avvocato del popol(ism)o

in profstanco / by Gian Luca Conti
08/11/2018

1 – Il silenzio, dal 12 luglio 2018, quando il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ha introdotto il tema delle riforme costituzionali sostenute (ma non proposte) dal Governo in una audizione dinanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato, ad oggi, quando, il 16 ottobre 2018, sia al Senato che alla Camera, le stesse Commissioni hanno iniziato l’esame in sede referente delle proposte di legge costituzionale nel frattempo depositate dai parlamentari della maggioranza, è stato profondo. Read more →

In pratica e sempre schematicamente (Le conseguenze del terremoto costituzionale dal punto di vista delle primarie)

in News / by Gian Luca Conti
09/12/2013

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1 – Ieri, Renzi ha ricevuto una valanga di consensi come segretario del Partito democratico.

Non anche come candidato leader del centrosinistra.

E neppure come effettivo leader dell’attuale maggioranza parlamentare.

In altre parole, le primarie che ieri si sono concluse sono iniziate come il processo di investitura di un leader di partito che sarebbe anche stato il candidato premier in una non lontana competizione elettorale e comunque il whip della maggioranza parlamentare e sono finite con poco più o poco meno di un segretario della Democrazia cristiana ai tempi di Rumor.

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In pratica e schematicamente (Le conseguenze del terremoto costituzionale per Capaccioli)

in News / by Gian Luca Conti
05/12/2013

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1 – Gli allievi di Capaccioli ricordano che il loro maestro era solito invitarli ad essere pratici. In pratica, quindi gli effetti dell’annullamento della legge elettorale dovrebbero essere i seguenti.

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Il terremoto costituzionale

in News / by Gian Luca Conti
05/12/2013

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1 – Si è scritto nella immediatezza del comunicato stampa che la sentenza con cui la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale 270/2005, il cd. Porcellum, determina almeno due problemi non irrilevanti:

(i) il fatto che siccome della sentenza è possibile individuare gli effetti solo con la lettura della motivazione (nel comunicato stampa si legge: “Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici“) e la motivazione è stata anticipata dalla lettura del dispositivo sotto forma di comunicato stampa, oggi, siamo senza legge elettorale;

(ii) il procedimento di convalida degli eletti, quantomeno con riferimento a coloro che sono stati eletti con lista bloccata ovvero per mezzo di un premio di maggioranza, ovvero di tutti i membri del Parlamento di cui non sia ancora stata convalidata l’elezione non potrebbe proseguire: le sentenze della Corte costituzionale hanno efficacia ex tunc e rendono non più applicabile, da nessun organo dello Stato e perciò neppure dal Parlamento, le norme dichiarate incostituzionali. Di conseguenza, le Giunte delle elezioni di Camera e Senato, che sono chiamate a verificare la correttezza del procedimento elettorale con riferimento a ciascun elettore, dall’apertura del seggio fino alla proclamazione dell’eletto, non potrebbero proseguire le loro operazioni e nessun membro del Parlamento ne farebbe legittimamente parte.

Queste erano le osservazioni a prima lettura, adesso, però, forse, vale la pena farsi qualche domanda in più sul senso di questa sentenza della Corte costituzionale.

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L’incostituzionalità della legge elettorale: due problemi al volo

in News / by Gian Luca Conti
04/12/2013

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Questo il comunicato stampa della Corte costituzionale:

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione. La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali “bloccate”, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza. Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici. Resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali.

Quindi oggi sappiamo che la legge elettorale è stata dichiarata incostituzionale, ma non sappiamo perché né in che termini.

Il che equivale a dire che finché la sentenza non sarà pubblicata non abbiamo una legge elettorale.

Non era mai successo.

Nello stesso tempo, sappiamo che la legge elettorale regola la convalida degli eletti, che, forse, non può proseguire.

Il che equivale a dire che non abbiamo neppure un parlamento, perché gran parte dei suoi membri non può essere confermata in carica.

Singolare.

Soprattutto che accada ad opera della Corte costituzionale…

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