• Follow us on Twitter
  • Join our Facebook Group
  • RSS
la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

JusBox

  • Improptus
  • il sofà di mezzanotte
  • Request for comments
  • Hangout

Tag Archive for: 139

Si ma No oppure No ma Si? A proposito di separazione fra le carriere, Città della Pieve, 17 gennaio 2026

in profstanco / by Gian Luca Conti
18/01/2026

1. Oggetto e premesse metodologiche

L’oggetto di queste riflessioni è il referendum costituzionale concernente la separazione delle carriere e l’introduzione di due Consigli superiori della magistratura, rispettivamente della magistratura giudicante e della magistratura requirente.

Prima di affrontare il merito della riforma, è necessario esplicitare alcune premesse. La prima è condensata nel titolo di questo contributo: non è agevole costruire una posizione nettamente orientata né per il “sì” né per il “no”. Ogni argomento che milita a favore di una delle due opzioni sembra infatti rafforzare, specularmente, le ragioni dell’altra.

Una seconda premessa riguarda il rifiuto di leggere la riforma attraverso cleavage ideologici tradizionali. Quando si discute di magistratura, si discute del potere dello Stato che più intensamente interagisce con la dimensione politica, in termini di vigilanza, controllo e, in certa misura, per come si è evoluta la Costituzione materiale, di indirizzo. Ne discende che è istituzionalmente poco elegante che il soggetto sottoposto a vigilanza intervenga direttamente sull’organizzazione di chi esercita quella vigilanza; ma è altrettanto problematico che il giudice, soggetto soltanto alla legge, pretenda di orientare il legislatore o addirittura partecipi al dibattito intorno al contenuto di una riforma costituzionale.

L’analisi deve dunque restare fedele a una lettura della Costituzione il più possibile imparziale, attenta agli equilibri complessivi della forma di Stato e della forma di governo, lontana tanto dalla pregiudiziale politica quanto da quella corporativa.

2. La giurisdizione nel tessuto costituzionale

La Costituzione considera la giustizia come “giurisdizione” e, al suo interno, distingue ambiti funzionalmente diversi: il civile, il penale e la giustizia amministrativa.

Nel processo civile, la giurisdizione è orientata alla tutela dei diritti soggettivi (art. 24 Cost.), da leggere in connessione con l’art. 2 Cost.: la signoria della volontà non è fine a sé stessa, ma è strumento di realizzazione della persona.

In ambito penalistico, i valori costituzionali rilevanti sono l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), la presunzione di innocenza e la funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.). Essi si pongono in un rapporto talora di endiadi, talora di tensione. L’obbligatorietà, infatti, si colora inevitabilmente di discrezionalità nel confronto con la presunzione di innocenza e con la finalità rieducativa, ma resta strutturalmente connessa al principio di eguaglianza e al divieto di discriminazione.

Ne consegue che l’obbligatorietà può ammettere temperamenti, ma non può mai degenerare in strumentalità o piegarsi a finalità estranee ai valori costituzionali che la sorreggono.

La giustizia amministrativa non ci riguarda ma si può dire che si fonda sulla costruzione dal basso dell’interesse pubblico attraverso la imparzialità dell’azione amministrativa.

3. Unicità del CSM e statuto costituzionale del pubblico ministero

Queste coordinate consentono di considerare l’unicità del Consiglio superiore della magistratura, voluta dall’art. 104 Cost., e l’unicità delle carriere dei magistrati giudicanti e di quelli requirenti come uno degli elementi più innovativi del testo costituzionale.

Non è infatti per niente scontato che il pubblico ministero, il magistrato requirente, se si preferisce, sia intriso della cultura della giurisdizione, debba interconnettere stabilmente nell’esercizio delle sue funzioni il valore dell’eguaglianza che giustifica l’obbligatorietà dell’azione penale con i valori della opportunità evocati dalla presunzione di innocenza e dalla funzione rieducativa della pena.

Si tratta di una rottura netta rispetto all’ordinamento statutario e alla tradizione della legge Casati, che conosceva una magistratura requirente funzionalmente e organizzativamente distinta da quella giudicante e subordinata al potere esecutivo.

Nel periodo statutario, il pubblico ministero è considerato come la cinghia di trasmissione fra la politica criminale del Governo del Re e l’esercizio della giurisdizione. Questo disegno sarà, ovviamente, portato alle estreme conseguenze nel periodo fascista quando la concezione ideale dello Stato, in materia di politica criminale, genera il concetto di ordine pubblico che il pubblico ministero è chiamato ad incarnare.

La scelta del costituente è dunque una scelta “contro”: contro il modello autoritario di giustizia, contro la subordinazione dell’azione penale all’esecutivo, contro una concezione centralizzata e idealizzata dell’ordine pubblico come fine ultimo dello Stato.

4. Obbligatorietà dell’azione penale e rifiuto dell’ordine pubblico in senso ideale

Il costituente non poteva non essere pienamente consapevole dell’irraggiungibilità pratica dell’obbligatorietà dell’azione penale. Era evidente che il pubblico ministero avrebbe comunque dovuto selezionare tra le notizie di reato.

La domanda decisiva è allora perché, nonostante ciò, sia stato affermato un principio così forte come quello della obbligatorietà dell’azione penale e la risposta non può, ovviamente, accontentarsi della retorica delle norme programmatiche.

Una possibile risposta risiede nel rifiuto di fondare l’azione penale su una nozione sostantiva di ordine pubblico. L’obbligatorietà funziona come un “velo di Maya”: impedisce la costruzione di una cornice assiologica unica e predeterminata e affida la inevitabile discrezionalità che caratterizza l’esercizio dell’azione penale a un corpo diffuso, autonomo e indipendente.

In tal modo, l’azione penale resta ancorata a una logica personalistica e di eguaglianza, e non alla tutela di un ordine ideale precostituito.

5. Costituzione materiale e funzioni di supplenza

A partire dal secondo Novecento, dal crepuscolo del secolo breve, tuttavia, la Costituzione materiale ha preso una direzione diversa.

La magistratura giudicante ha progressivamente assunto una funzione di supplenza rispetto al circuito politico-rappresentativo, intercettando bisogni di giustizia sociale che la politica non riusciva a elaborare. Parallelamente, la magistratura requirente ha assunto una funzione di watchdog della democrazia, strutturalmente propria della sfera pubblica.

Questo slittamento produce una tensione con la separazione dei poteri: la magistratura giudicante esonda dai confini della “bocca della legge” e necessita di un collegamento con la società civile che eccede le forme istituzionali tradizionali. Ma lo stesso vale per la magistratura requirente che oltrepassa i limiti che le sarebbero imposti dalla cultura della giurisdizione.

6. Autogoverno e degenerazione correntizia

Queste funzioni di supplenza sono state giustificate attraverso l’autogoverno.

Un altro velo di Maya.

Il CSM, però, si è progressivamente trasformato. Le correnti, nate per organizzare il pluralismo culturale interno (Gardone), si sono mutate in strutture di intermediazione corporativa, analoghe — sul piano funzionale — ai partiti politici.

L’analogia non è giuridica (art. 18 vs art. 49 Cost.), ma funzionale: partiti e correnti organizzano il pluralismo e mediano il potere. Tuttavia, mentre i partiti sono responsabili verso l’esterno (elezioni, opinione pubblica, alternanza), le correnti rispondono solo verso l’interno. Ne deriva un potere senza responsabilità democratica esterna, e questo rappresenta il vero nodo costituzionale.

7. La prospettiva comparata

Il confronto con altri ordinamenti rafforza la problematicità del modello italiano.

Nel Regno Unito e in Francia vige il principio di opportunità (opportunity principle; principe d’opportunité de poursuite), con pubblici ministeri separati dai giudici e collegati, in forme diverse, all’esecutivo. In Germania, il principio di legalità (legalität prinzip) convive con carriere separate e una struttura fortemente gerarchica in cui il pubblico ministero può essere considerato un funzionario dello Stato in senso weberiano (beamte).

In tutti questi sistemi, l’esercizio dell’azione penale è accompagnato da forme chiare di responsabilità. Il modello italiano, invece, combina obbligatorietà, indipendenza diffusa e forte esposizione pubblica del processo, producendo una tensione difficilmente sostenibile.

8. La riforma costituzionale oggetto di referendum

La riforma prevede la separazione delle carriere, la duplicazione dei CSM, l’introduzione del sorteggio nella loro composizione e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare.

Il nodo critico è il sorteggio: efficace solo in corpi omogenei e numericamente ampi, problematico quando opera su elenchi ristretti e politicamente pre-selezionati. Il rischio è una componente non togata coesa e in grado di orientare strutturalmente gli organi di autogoverno.

Ulteriori criticità riguardano la disciplina transitoria, l’efficacia sospensivamente condizionata della riforma e l’incertezza circa l’attuazione dell’ordinamento giudiziario di accompagnamento.

9. Conclusioni

Il problema non è la scelta tra modello accusatorio e inquisitorio, categorie ormai storicamente superate. Il vero nodo è la collocazione della magistratura requirente nella dinamica dei poteri e la sostenibilità dell’obbligatorietà dell’azione penale in un contesto di forte esposizione pubblica e supplenza politica.

La costruzione originaria dell’art. 104 Cost. è coerente con il rifiuto dell’ordine pubblico come fondamento assiologico dell’azione penale. Resta però da chiedersi se essa regga ancora oggi. Un intervento appare necessario per evitare che il conflitto tra poteri degeneri in una contrapposizione distruttiva, come mostrano alcune esperienze comparate fra le quali spicca quella spagnola.

Che la riforma oggetto di referendum sia lo strumento adeguato per raggiungere questo obiettivo resta, tuttavia, una questione aperta. Ed è precisamente in questa incertezza che si colloca, inevitabilmente, il “sì, ma no, no, ma sì”.

Si potrebbe essere molto più favorevoli al Sì se il circuito Parlamento – Governo avesse predisposto, quanto meno in bozza, alla maniera di quanto è accaduto con la legislazione elettorale in occasione del referendum sulla riforma costituzionale cd. Renzi – Boschi, anche la riforma dell’Ordinamento Giudiziario che renderà concretamente applicabile la riforma.

In questa situazione di incertezza, una riforma della magistratura può essere considerata opportuna ma tale giudizio non può non essere accompagnato dal ragionevole timore per una manovra avventurosa e inconsapevole delle conseguenze che tale riforma è destinata a generare.

In Spagna, il circuito politico rappresentativo è arrivato ai ferri corti con la magistratura e il sistema sta tremando.

In Italia, dobbiamo assolutamente evitare che questo accada perché, per quanto si possa dir male della magistratura, essa ha svolto una rilevantissima funzione di salvaguardia e promozione dei valori costituzionali per tutta la storia repubblicana.

La Costituzione tradita? 75 anni dopo, ipotesi per un bilancio

in profstanco / by Gian Luca Conti
03/01/2023

La Costituzione compie, quest’anno, settantacinque anni.

Li ha compiuti, più precisamente, il 27 dicembre 1947, perché quello è il giorno in cui la Carta costituzionale è stata promulgata, anche se è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 1 gennaio 1948 e perciò, come ci ha ricordato il Capo dello Stato nel suo messaggio di fine anno, è il 1 gennaio 2023 che si festeggia il suo 75° compleanno.

Non sono pochi: lo Statuto Albertino nel 1922 aveva 74 anni. Read more →

L’intollerabile fascista: Tajani non si candida come Sindaco di Empoli

in News / by Gian Luca Conti
15/03/2019

Il fascismo ha fatto cose buone?

Tajani ha detto qualcosa che è suonato più o meno come il fascismo ha fatto cose buone anche se non possono non essere condannate le leggi razziali e l’omicidio Matteotti. Più o meno nelle stesse ore, il Sindaco di Empoli, che dovrà sfidare fra pochi mesi un politico locale proveniente dalle file di Fratelli di Italia, ha scoperto che Mussolini era stato nominato cittadino onorario anche del suo paese e ha deliberato la revoca di quell’antico provvedimento.

La prima cosa che viene in mente è: che noia!

La seconda è che Tajani, sostanzialmente, ha espresso un giudizio politicamente storico sul fascismo mentre la signora Barnini ha espresso un giudizio morale sul capo responsabile del regime fascista e si tratta di due cose diverse.

La Costituzione condanna il fascismo?

La Costituzione non accetta la possibilità che sia ricostituito il disciolto partito nazionale fascista nella XII disposizione transitoria e finale.

La Repubblica italiana ha tollerato due movimenti politici che avevano molto in comune con le aspirazioni del “disciolto”: il partito dell’Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini e il Movimento Sociale Italiano di Michelini ed Almirante, prima, e di Fini, poi, e ha previsto che i capi responsabili del regime fascista potessero essere tenuti lontani dalla vita pubblica solo per un breve periodo di tempo (cinque anni).

La posizione costituzionale sul fascismo è una posizione prudente e ragionevole che considera una realtà di fatto l’esistenza di numerosi fascisti nella società civile di allora e l’adesione – qualunquistamente convinta – della maggior parte degli italiani durante il ventennio al regime fascista.

Gli apoti della congregazione di Prezzolini – coloro che non se la sono fanno dare a bere – quando scrivono la loro costituzione condannano il fascismo ma accettano i fascisti, riconoscendo il bisogno di integrarli nella vita democratica come una necessità costituzionale.

E’ quello che probabilmente avrebbero fatto anche Piero Gobetti e i fratelli Rosselli se fossero sopravvissuti alla politica sanguinaria delle nostre camicie brune.

Il fascismo in Parlamento

Il fascismo non ha amato il Parlamento anche se la Camera dei deputati, durante il ventennio, si era assolutamente invaghita del fascismo, come si conviene a un’assemblea che era eletta attraverso l’adesione da parte degli elettori alle liste precompilate dal Gran Consiglio.

La distanza fra il nostro Parlamento e il modello parlamentare fascista si percepisce bene nel modo di votare le leggi: le leggi fasciste venivano approvate per acclamazione, spesse volte cantando Giovinezza.

Così è stato nel 1938 per le leggi razziali.

Il Parlamento repubblicano “vota”, non acclama: chi acclama si unisce a una folla di cui condivide il sentimento. Il voto, nell’art. 68, Cost., e anche in 67, invece, è il risultato di una opinione che il membro del Parlamento esprime a titolo individuale assumendosi la piena responsabilità politica del proprio voto anche in dissenso dal gruppo al quale appartiene e dal quale può essere espulso.

Per questa ragione, l’art. 64, terzo comma può essere considerato un principio fondamentale e una delle disposizioni più lontane dal fascismo della Costituzione.

Parlare oggi di fascismo e di Mussolini

Parlare oggi di fascismo non può esaurirsi nel dire che ha fatto anche cose buone oltre che quelle orribili che conosciamo tutti. Significa ricordare un parlamento che non conosceva altro modo di esprimersi che l’acclamazione e avvertire, con un certo disagio, che anche la nostra aula, sia al Senato che alla Camera, vede troppo spesso i membri del Parlamento aderire senza alcuno spirito critico alle istruzioni dei loro capigruppo.

Tajani non ha peccato nella sua affermazione, correttamente criticata da chi ha osservato che anche un serial killer magari è stato bravo a scuola. Ha peccato perché non ha considerato l’essenza del fascismo per la Costituzione come un metodo inaccettabile di formazione delle decisioni pubbliche.

Ma anche la Sindaca Pd di Empoli, forse, ha espresso un giudizio un po’ avventato togliendo la cittadinanza onoraria della sua città a Mussolini. Non perché questo sia anacronistico: lo è sicuramente. Ma perché se avesse guardato alla verità di quel provvedimento amministrativo, avrebbe trovato un consiglio comunale e un podestà che, probabilmente per acclamazione, avevano deciso di conferire la massima onorificenza cittadina a quello che allora era il Presidente del Consiglio e, come si è visto, se la Costituzione ha deciso di condannare il fascismo, irrevocabilmente, ha anche deciso di perdonare i fascisti.

Con un coraggio che, oggi, non è generoso dimenticare.

Il Senato nella ghigliottina

in News / by Gian Luca Conti
23/07/2014

ghigliottina-2

1 – Renzi e Napolitano sembrano avere accennato all’uso della ghigliottina, o tagliola, nel procedimento di revisione costituzionale.

Si tratta di un procedimento previsto per l’approvazione dei decreti legge, in cui il Senato è costretto alla votazione finale del disegno di legge, indipendentemente dal punto in cui è arrivata la discussione.

La giustificazione di questo strumento è, così Violante, nel principio per cui la maggioranza non può essere costretta a non decidere a causa dell’ostruzionismo delle minoranze. Read more →

L’idea commissariale della revisione costituzionale (Nenni, Renzi e Mondo Operaio)

in News / by Gian Luca Conti
08/05/2014

mel brooks movies

1 – Nenni non era favorevole al bicameralismo paritario. Lo considerava un appesantimento: «…l’ordinamento della repubblica così come è previsto in questo progetto, sotto molti aspetti rappresenta una minaccia per la funzione legislativa e sembra abbia obbedito alla preoccupazione di bloccare qualsiasi legge» (in questi termini, il suo intervento in Assemblea Costituente del 10 marzo 1947, sul complesso rapporto fra Nenni e i lavori della Costituente: F. Biondi).

Read more →

La Costituzione veloce

in News / by Gian Luca Conti
14/03/2014

filippo-tommaso-marinetti-in-automobile-1908

1 – Osserva Repubblica di oggi, nella persona del direttore, che Renzi è costretto alla velocità, che il suo stile si distacca da quelli che lo hanno preceduto, perché non solo fa delle promesse, ma è anche in grado di giustificarle sul piano razionale e di trasformarle in slogan convincenti.

La velocità è sempre stato uno degli argomenti forti di Renzi: non contano le promesse, ma anche il tempo in cui le si realizzano.

E’ un argomento molto ragionevole quando si ha a che fare con i bambini, e quindi anche con la politica: i regali di Natale non possono arrivare a Pasqua, di meno quando si discute della Costituzione. Read more →

In teoria e dogmaticamente (le conseguenze del terremoto costituzionale)

in News / by Gian Luca Conti
06/12/2013

d8907_2qwq4d1

1 – Rodotà su Repubblica di oggi argomenta che con il comunicato stampa di annullamento della legge elettorale la Corte costituzionale non ha fatto altro che affermare l’autorità della Costituzione dinanzi a una legge ingiusta e illegittima e che l’unica conseguenza di questo comunicato stampa sarà una nuova legge elettorale.

Non è così.

Read more →

In pratica e schematicamente (Le conseguenze del terremoto costituzionale per Capaccioli)

in News / by Gian Luca Conti
05/12/2013

Esecuzione_monti_tognetti_roma_1868

1 – Gli allievi di Capaccioli ricordano che il loro maestro era solito invitarli ad essere pratici. In pratica, quindi gli effetti dell’annullamento della legge elettorale dovrebbero essere i seguenti.

Read more →

Il terremoto costituzionale

in News / by Gian Luca Conti
05/12/2013

giuseppe_tesauro

1 – Si è scritto nella immediatezza del comunicato stampa che la sentenza con cui la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale 270/2005, il cd. Porcellum, determina almeno due problemi non irrilevanti:

(i) il fatto che siccome della sentenza è possibile individuare gli effetti solo con la lettura della motivazione (nel comunicato stampa si legge: “Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici“) e la motivazione è stata anticipata dalla lettura del dispositivo sotto forma di comunicato stampa, oggi, siamo senza legge elettorale;

(ii) il procedimento di convalida degli eletti, quantomeno con riferimento a coloro che sono stati eletti con lista bloccata ovvero per mezzo di un premio di maggioranza, ovvero di tutti i membri del Parlamento di cui non sia ancora stata convalidata l’elezione non potrebbe proseguire: le sentenze della Corte costituzionale hanno efficacia ex tunc e rendono non più applicabile, da nessun organo dello Stato e perciò neppure dal Parlamento, le norme dichiarate incostituzionali. Di conseguenza, le Giunte delle elezioni di Camera e Senato, che sono chiamate a verificare la correttezza del procedimento elettorale con riferimento a ciascun elettore, dall’apertura del seggio fino alla proclamazione dell’eletto, non potrebbero proseguire le loro operazioni e nessun membro del Parlamento ne farebbe legittimamente parte.

Queste erano le osservazioni a prima lettura, adesso, però, forse, vale la pena farsi qualche domanda in più sul senso di questa sentenza della Corte costituzionale.

Read more →

La convenzione condannata

in News / by Gian Luca Conti
10/05/2013

E’ stato divertente insegnare diritto costituzionale quest’anno.

Per una volta, materia viva e non storia del diritto.

Parla di storia del diritto, invece, la convenzione che nei giorni del preincarico ha agitato i sogni di costituente di molti politici. Read more →

Page 1 of 212
Popular
  • Primarie e democrazia interna dei partiti: per cosa sono...25/11/2012 - 22:26
  • Ilva Hangout – Call to the arms18/12/2012 - 18:19
  • Aborto libero per non morire03/01/2008 - 12:20
Recent
  • Il DL Thor25/02/2026 - 12:23
  • Una riforma costituzionale indifferibile ed urgente03/02/2026 - 12:20
  • Si ma No oppure No ma Si? A proposito di separazione fra...18/01/2026 - 19:01
Comments
  • Marco AntoniottiQueste sono sottigliezze che i più perdono e gli "ordinari...29/09/2017 - 14:24 by Marco Antoniotti
  • glcontiUn maestro è una persona che ha l'autorevolezza per formare...29/09/2017 - 13:49 by glconti
  • Marco Antoniotti"Ha investito tutta la sua energia intellettuale seguendo...29/09/2017 - 13:31 by Marco Antoniotti
Tags
1 2 3 13 17 19 20 21 24 27 32 48 49 55 56 57 58 62 63 64 65 66 67 68 70 72 75 77 81 82 83 85 87 90 92 94 95 96 101 112 117 118 134 138 139

Ultimi argomenti

  • Democracy Crunch20/11/2012 - 12:30
  • Apologo Freddo20/11/2012 - 12:00
  • Six Pack20/11/2012 - 11:30
  • La Prima Volta Del Parla. UE20/11/2012 - 11:00
  • Rafforzare La Ownership…20/11/2012 - 10:30
  • Consolidare 1466 / 199720/11/2012 - 10:00
  • Le Sanzioni20/11/2012 - 09:30
  • A Markers Drived Policy…20/11/2012 - 09:00
  • La Parte Dissuasiva Del PSC20/11/2012 - 08:30

Ultimi Tweets

  • https://t.co/f3p1xGFuox Se Rousseau vota Draghi, M5S si divide e Meloni non è più sola per Copasir etc. 12:09:42 12 Febbraio 2021

SEZIONE

  • Impromptus
  • Il sofà di mezzanotte
  • Request for comments
  • Hangout

Categorie

  • News
  • profstanco
  • Senza categoria

Archivi Impromptus

Per collaborare con Jusbox o per informazioni

Contattaci

On board

Staff
© Copyright - JusBox - Wordpress Theme by Kriesi.at