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la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

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Archive for category: profstanco

In galera

in profstanco / by Gian Luca Conti
22/07/2010

IaconoLa Corte costituzionale con la sentenza 265 del 2010 ha dichiarato incostituzionale il principio per il quale la custodia cautelare delle persone sottoposte a procedimento penale per avere commesso reati contro la libertà sessuale doveva necessariamente avvenire in carcere.
La Carfagna, che di libertà sessuale se ne intende, si scaglia contro il giudice delle leggi.
Che però ha maledettamente ragione.
Sul piano logico, le misure cautelari precedono il giudizio di colpevolezza e quindi riguardano una persona che è ancora costituzionalmente innocente. Sono ammissibili solo se: (i) vi è il pericolo di fuga; (ii) vi è il pericolo di reiterazione del reato; (iii) vi è il pericolo di inquinamento delle prove. Esse, inoltre, devono essere misurate in modo da essere il meno gravose per la libertà dell'indagato possibile.
Il punto è banale: le misure cautelari non si possono sostituire alla pena. La pena segue ad un processo. Le misure cautelari lo precedono e la loro applicazione ha un livello di garanzia giurisdizionale attenuato per la persona che vi è sottoposta.
Sul piano storico, la previsione per cui il giudice è obbligato a disporre come misura cautelare la custodia in carcere è nata per i reati di stampo mafioso e non è nata per la gravità di questi reati ma come una garanzia per il magistrato: se il magistrato dispone l'arresto e può disporre solo l'arresto, non anche gli arresti domiciliari, o il divieto di dimora o una qualsiasi altra misura cautelare meno onerosa, le associazioni mafiose non possono fare pressione su di lui perché disponga una misura alternativa alla detenzione.
Tutto questo non accade per i reati contro la libertà sessuale, dove la misura cautelare in carcere è una reazione della società avverso dei crimini che vengono avvertiti come particolarmente gravi, anche se non è né razionale né giusto che un determinato criminale sia giudicato più grave di un altro prima di essere condannato.
Sotto questo aspetto, la Corte costituzionale ha applicato correttamente la Costituzione perché "la totale vanificazione del principio di adeguatezza, in difetto di una ratio correlata alla struttura delle fattispecie criminose di riferimento, cumulandosi alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, orienta chiaramente lo “statuto custodiale” – in conformità alle evidenziate risultanze dei lavori parlamentari – verso finalità “metacautelari”, che nel disegno costituzionale devono essere riservate esclusivamente alla sanzione penale inflitta all’esito di un giudizio definitivo di responsabilità".
Non ha applicato invece correttamente la Costituzione quando ha ritenuto che comunque il sospetto della commissione di un reato contro la libertà sessuale determini una presunzione relativa di pericolosità tale da orientare verso la custodia cautelare in carcere in tutti i casi in cui questa presunzione non possa essere superata.
E' un gioco tecnico perché serve ad evitare che la lacuna determinata dalla dichiarazione di incostituzionalità porti a rimettere in libertà quanti sono detenuti perché in attesa del processo in cui verranno giudicati per un delitto contro la libertà sessuale.
Ma l'affermazione della esistenza di una presunzione relativa di pericolosità è viziata dallo stesso pregiudizio "metacautelare" che rendeva incostituzionale la presunzione assoluta, perché esattamente nello stesso modo fa dipendere l'erogazione di una misura cautelare in carcere da un giudizio che riguarda esclusivamente la gravità del reato commesso e non le esigenze cautelari che si sono ricordate e che sono costituzionalizzate negli artt. 3, 13 e 17 della Costituzione.

Noterelle intercettabili

in profstanco / by Gian Luca Conti
25/05/2010

Calamandrei
Il disegno di legge sulle intercettazioni pone tre diverse questioni di rango costituzionale: il diritto di ciascun cittadino alla privacy, il diritto dei mass media ad informare l'opinione pubblica, il dovere dello Stato di assicurare una efficace azione di repressione dei reati.
Sul primo di questi diritti, non vi è davvero molto da dire. La privacy è una proiezione della libertà personale: è il diritto di ciascuna persona a potersi esprimere liberamente perché al di fuori di ogni controllo dello Stato o di altre persone. E' quel diritto che ciascuno di noi rivendica da piccolo quando vede un genitore che fruga nel suo diario (ai tempi di chi scrive) o nel computer o fra gli sms (ai tempi di oggi).
Nemmeno c'è da molto da dire sul secondo. Lo Stato funziona nella misura in cui è una macchina trasparente ed ogni opacità sulle sue finestre, anche sulle finestre della azione penale, rischia di essere un pregiudizio per la democrazia.
Ancora di meno da dire sul terzo. Lo Stato ha cominciato ad esistere quando ha imbracciato l'azione penale e l'ha trasformata in processo.
Tutti questi aspetti, però, emergono in una sintesi di valori che è tipicamente politica.
La privacy dei figli è molto diversa vista dai genitori ed anche loro qualche ragione possono averla nel volere sapere chi è che manda un sms alle tre del mattino o con chi era il pargolo quando è tornato con gli occhi di una triglia non particolarmente felice.
La libertà di cronaca può facilmente rovinare una persona solo per vendere qualche copia in più: i giornali escono tutti i giorni e la cricca della Banditella, no.
L'esercizio della azione penale ha bisogno di essere temperato e poteri istruttori particolarmente incisivi possono degenerare in una struttura socialmente inquisitoria, come accade nelle indagini che si muovono "a strascico": le intercettazioni non sono solo uno strumento indispensabile per scoprire i reati ed accertare i colpevoli, sono anche ciliegie che è molto difficile smettere di mangiare e che donano un potere di conoscenza quasi esoterico a chi le compie.
Il bilanciamento di queste esigenze è politico ed il Governo ha il sacrosanto diritto di proporre alle Camere un testo che cerca di trovare un ragionevole punto di equilibrio.
Il punto non è questo.
Il punto è che il Governo cerca di imporre alle Camere il proprio punto di equilibrio, con una presenza assillante nel dibattito parlamentare.
Il ministro Alfano si presenta in Commissione Giustizia.
Può farlo, i regolamenti parlamentari lo permettono e la Commissione Giustizia è naturalmente strutturata come il luogo in cui il Parlamento discute con il Ministro della Giustizia.
Ma perché è il Parlamento che chiede al Ministro della Giustizia di chiarire il suo operato dinanzi ai rappresentanti del corpo elettorale.
Non perché il Ministro della Giustizia chiede al Parlamento di giustificarsi dinanzi al Governo.
In questo modo, il Parlamento diventa un ircocervo: un qualcosa che ha un nome che lo designa ma di cui nessuno oramai conosce più l'essenza.

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