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la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

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Archive for category: profstanco

Che tipo di Stato dobbiamo aspettarci (e da quale governo)

in profstanco / by Andrea Mugnaini
13/03/2018

“Adesso tocca al Presidente della Repubblica”. È questa la frase che da domenica sera chiunque, tra commentatori e politici di ogni schieramento va ripetendo senza sosta. E non si sa se sia una speranza, un timore o un modo per lavarsi la responsabilità di questa situazione. Se è vero che l’art. 92 della costituzione affida al Capo dello Stato il compito di nominare un presidente del consiglio che possa formare il governo, questa volta il compito è troppo complicato perché lo possa risolvere da solo. Lo sa bene lo stesso Mattarella, che ha da subito chiesto ai partiti di collaborare per trovare una maggioranza prima che si arrivi alla fase delle consultazioni (che da consuetudine costituzionale si apre subito dopo l’elezione dei presidenti delle due camere, e quindi in questo caso verso la fine di marzo). Lo spettro di nuove elezioni potrebbe non essere così distante, ma se si tornasse a votare con la stessa legge elettorale, è evidente che il risultato sarebbe sostanzialmente identico.

Resta quindi la domanda:

quale governo traghetterà il Paese alle prossime elezioni?

Il tracollo del Partito Democratico e di Forza Italia fa tramontare anche l’ipotesi di continuare con Gentiloni per i mesi necessari (si spera pochi) per cambiare il cosiddetto Rosatellum. Nella nostra storia repubblicana ci sono stati governi guidati da un partito minoritario (si pensi ai governi Spadolini e Craxi), ma questi avevano comunque dietro una maggioranza più o meno coesa in grado di sostenerli. Stavolta sembra molto difficile (per non dire impossibile) che Lega e Movimento 5 Stelle, che insieme hanno poco più del 50%, diano il proprio sostegno a un governo di fatto a guida PD; meno che mai poi lo darebbero ad un governo tecnico. A ciò va aggiunto che lo statuto del Movimento impone il vincolo di due mandati parlamentari e che alle prossime elezioni Di Maio non potrebbe ricandidarsi, e la sua rincorsa a Palazzo Chigi sarebbe quasi sicuramente conclusa. Ecco perché non è disposto ad appoggiare nessun governo se non il suo. La strategia più plausibile (stando ai media e agli opinionisti) potrebbe essere allora quella di affidare al leader dei pentastellati un mandato esplorativo, non previsto dalla costituzione ma che già in passato è stato sperimentato in situazioni simili.

Quali chance avrebbe questo governo?

In altre parole, qual è la forza politica che alla fine potrebbe correre in aiuto dei cinquestelle? Se si dimenticano i giochi politici e si guarda a quelli che erano i programmi elettorali (ammesso che sia ancora opportuno farlo) si scopre che è proprio la Lega la principale indiziata, non solo per i numeri. Si pensi infatti, per ciò che ci riguarda, alle politiche sociali dei due partiti, che incidono significativamente sulla forma di Stato. I punti di contatto sono moltissimi: il lavoro al centro, la cancellazione della legge Fornero, la riforma delle pensioni, la tutela della salute (il superamento della legge Lorenzin e quindi dell’obbligo vaccinale). Resta sicuramente la grossa differenza del reddito di cittadinanza, punto di forza del Movimento, che proprio non piace alla Lega perché visto come una forma di assistenzialismo. Un ipotetico governo formato da questi due schieramenti si troverebbe prima o poi a dover risolvere questa questione abbastanza spinosa.

Sembra molto simile anche la visione che i due partiti hanno sull’Unione Europea, anche se è oggettivamente difficile capire come la pensino realmente su questo punto, visto che da un atteggiamento di ostilità totale, sono passati a dichiarazioni più moderate, per poi tornare a rilanciare (almeno la Lega) l’uscita dall’euro subito dopo i primi exit poll. Sicuramente però entrambi puntano ad una maggiore autonomia italiana da Bruxelles su temi cruciali, quali quelli dell’immigrazione e la politica economica.

Difficilmente poi questa maggioranza sarebbe abbastanza forte da riuscire a realizzare riforme costituzionali riguardanti le istituzioni.

Eppure anche su questo c’è molta somiglianza tra i programmi. Oltre all’intenzione di ridurre il numero di parlamentari, che ritorna quasi ad ogni campagna elettorale, l’elemento sicuramente più interessante è l’introduzione del vincolo di mandato che sia Salvini sia M5S hanno inserito come uno dei punti cardine del loro programma di riforme. Un dato certamente non nuovo ma profondamente innovativo, che stravolgerebbe la logica dell’art. 67 della costituzione (e forse persino lo stesso concetto di rappresentanza). La norma costituzionale attribuisce infatti a ogni parlamentare il ruolo di rappresentante dell’intera Nazione, vietandogli di curare solo gli interessi del proprio elettorato: sono a nostro avviso abbastanza palesi i rischi di un Parlamento formato da individui che guardano soltanto ai bisogni della loro fazione, ma la Lega e i pentastellati vedono nell’introduzione del vincolo un modo per arginare il fenomeno del trasformismo parlamentare. Tale novità, stando al programma del Movimento 5 Stelle, sarebbe inoltre accompagnata alla modifica dei regolamenti parlamentari “in modo da far sì che i Gruppi parlamentari possano essere costituiti solo da forze politiche che si siano effettivamente presentate alle elezioni e abbiano ottenuto l’elezione di un numero di parlamentari sufficienti a formare un gruppo”. Inoltre intendono, stando al loro programma, penalizzare coloro che nel corso della legislatura lasciano il gruppo parlamentare al quale appartengono e quindi la forza politica con la quale sono stati eletti. Di che genere siano le sanzioni non si può sapere, visto che i centomila euro di multa che prevedono nel loro statuto appaiono difficilmente esigibili. Appare abbastanza curioso che molti degli eletti tra le liste grilline si siederanno fin da subito nel gruppo misto, perché espulsi ancora prima delle elezioni.

Infine una convergenza tra i due programmi si può vedere anche sulla volontà di rafforzare le autonomie locali e le regioni e di ridefinire il rapporto tra quest’ultime e lo Stato, da sempre punto fisso del partito di Salvini. Il modo di raggiungere questo decentramento è diverso: se per i cinquestelle basterebbe (almeno in una prima fase) orientare la legislazione statale in senso più rispettoso delle Regioni, per la coalizione di Berlusconi e gli altri occorre adottare un “modello di federalismo responsabile che armonizzi la maggiore autonomia prevista dal titolo V della Costituzione e già richiesta da alcune regioni in attuazione dell’articolo 116, portando a conclusione le trattative attualmente aperte tra Stato e Regioni”. Differenze che però sembrano facilmente superabili.

Il Partito Democratico, al di là delle parole del suo segretario a tempo, difficilmente potrebbe appoggiare un governo con queste premesse: la linea che li separa da queste posizioni è troppo netta. Completamente opposta a quella di M5S per quanto riguarda le riforme sociali, assolutamente incompatibile con quella leghista per quanto riguarda immigrazione e Europa. Il solo governo che il PD (ma anche Forza Italia) possano sostenere resta un ipotetico governo tecnico (o come viene chiamato, governo di scopo) per arrivare a rivotare tra breve con una nuova legge elettorale.

Insomma quella che il Capo dello Stato si trova davanti è forse la legislatura più anomala della storia della nostra repubblica. Ci uniamo allora anche noi nel dire che ora la parola passa a lui: la nostra è una speranza (e un augurio) che riesca a gestire tutto questo nel migliore dei modi.

Fermo il 119: la bufala del residuo fiscale

in profstanco / by Gian Luca Conti
20/10/2017

Il quesito referendario del Lombardo Veneto

1 – Domenica 22 ottobre, i cittadini della Lombardia e del Veneto saranno chiamati a rispondere su di un quesito referendario sostanzialmente unitario anche se diversamente formulato nelle due regioni.

In entrambi i casi, viene loro chiesto se vogliono che le regioni Lombardia e Veneto godano di maggiore autonomia secondo quanto previsto dall’art. 116, Cost. e nel rispetto dell’art. 119, Cost.

Questo è il testo del referendum proposto per la Lombardia:

Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?

Molto più stringato il quesito della Regione Veneto:

Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?

La Corte costituzionale, con la sentenza 118/2015, ha precisato che il quesito veneto si riferisce alle materie per cui è consentito alle regioni chiedere maggiore autonomia ai sensi dell’art. 116, Cost.:  il quesito referendario ripete testualmente l’espressione usata nell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione cosicché per la Corte deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s)».

Il significato del quesito

2 – Per comprendere il significato del quesito si devono comprendere le materie nelle quali è consentito a queste due regioni chiedere maggiore autonomia.

2.1 – Si tratta delle seguenti materie comprese nell’elenco di cui a 117, secondo comma, Cost. (materie in cui lo Stato è titolare di una funzione legislativa esclusiva):

  • 117, secondo comma, lett. l): giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa, limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace
  • 117, secondo comma, lett. n): norme generali sull’istruzione;
  • 117, secondo comma, lett. s): tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

La giustizia di pace riguarda poco più che i danni derivanti dalla circolazione stradale, le liti in materia di confini e le questioni condominiali.

Questa competenza non vale a modificare l’ordinamento processuale, ma unicamente l’organizzazione della giustizia (di pace) sul territorio del Lombardo Veneto, sicché le regioni potranno magari decidere di mettere un ufficio del giudice di Pace a Desio o a Bassano del Grappa, ma niente di più.

Le norme generali sull’istruzione sono quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (Corte cost. 200/2009).

In questo ambito, non sembra che vi possa essere spazio per una diversa autonomia del Lombardo Veneto rispetto al restante territorio nazionale: l’esame di maturità, le licenze media ed elementare non possono che restare le stesse su tutto il territorio nazionale ed altrettanto vale per i diplomi di laurea, sia triennale che magistrale.

La lett. s) dell’art. 117, secondo comma, individua la materia (valore: Corte cost. 407/2002) della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

In questo caso, l’autonomia regionale può consistere unicamente della possibilità di stabilire misure più restrittive a tutela dell’ambiente, può prevedere che gli scarichi abbiano un contenuto inferiore di sostanze pericolose, ma non misure meno severe per effetto della giurisprudenza europea in materia di tutela dei beni ambientali.

In altre parole, la maggiore autonomia di cui all’art. 116, Cost. con riferimento alle lett. l), n) ed s) dell’art. 117, secondo comma, Cost. non significa praticamente nulla e, soprattutto, non comporta un aumento dei trasferimenti da parte dello Stato che sono collegati alle funzioni amministrative esercitate dalle regioni e non ai titoli astratti di competenza legislativa.

2.2 – Non è diverso se si guarda all’art. 117, terzo comma, Cost. che individua le materie in cui spetta alla legge dello Stato definire i principi generali e alle regioni decidere la normativa di dettaglio.

Si tratta:

  • rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
  • commercio con l’estero;
  • tutela e sicurezza del lavoro;
  • istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
  • ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  • tutela della salute;
  • alimentazione;
  • ordinamento sportivo;
  • protezione civile;
  • governo del territorio;
  • porti e aeroporti civili;
  • grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • ordinamento della comunicazione;
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  • previdenza complementare e integrativa;
  • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  • enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

In tutti questi casi, chiedere maggiore autonomia senza stabilire in che cosa consiste la maggiore autonomia che si chiede non significa nulla.

Ad esempio, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia che cosa può chiedere una regione? Una diversa regolamentazione delle interconnessioni attive o una diversa disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici o una disciplina speciale per le concessioni ad uso idroelettrico? Sono tre cose diverse e se non si sa che cosa si chiede è molto difficile sapere se è opportuno chiederlo.

Differenziare il regionalismo

3 – I margini di differenziazione sono molto diversi fra le materie in cui è ammesso il regionalismo differenziato ai sensi di 116 e 117, secondo comma e quelle in cui questa facoltà è ammessa da 116 e 117, terzo comma.

Nel primo caso, non vi sono sostanzialmente margini per una maggiore autonomia, se non su un piano marginale.

Nel secondo caso, vi è la possibilità di concedere maggiore autonomia ma questa possibilità dipende dalle concrete richieste di una regione che intende adattare alla propria identità sociale e consistenza geografica una determinata competenza.

Non stabilire che cosa si chiede rende il referendum vuoto e, perciò, pericoloso.

Fermo il 119

4 – In nessun caso il regionalismo differenziato può modificare le modalità di ripartizione delle risorse fra Stato e autonomie previsto dall’art. 119, Cost.

Il modello dell’art. 119, Cost. non è generoso con le autonomie regionali perché fissa il principio per cui ciascuna regione è titolare delle risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attribuzioni e non di una parte delle risorse che sono prodotte da quelle regioni.

Questo principio genera inevitabilmente il cd. residuo fiscale, ovvero la differenza fra quanto una regione produce di gettito fiscale e quanto riceve dallo Stato.

Il significato vero del referendum Lombardo si legge nella deliberazione di Consiglio regionale 13 giugno 2017, n. X/1531, che è una mozione che impegna la Giunta regionale e per essa il suo presidente:

  • a istituire un Tavolo tecnico allo scopo di individuare il costo unitario e il costo complessivo dei
    servizi di fronte al pacchetto di materie negoziabili ex artt. 116 e 117 Cost., nell’ambito della
    trattativa con il Governo successiva al referendum;
  • a svolgere la trattativa successiva al referendum possibilmente insieme al Governatore del
    Veneto, Luca Zaia, impegnato in un analogo percorso referendario, con il deliberato obiettivo di
    rafforzare la forza d’impatto nella trattativa interistituzionale con il Governo, che si troverebbe di
    fronte i rappresentanti di oltre 15 milioni di abitanti, circa 80 miliardi di euro di residuo fiscale e
    circa il 35 per cento del PIL del Paese;
  • a convocare un Tavolo, dopo lo svolgimento del referendum, in seno alla Conferenza StatoRegioni
    e in accordo con il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, composto da tutte
    quelle Regioni che vantano un credito annuale nei confronti dello Stato centrale e che guidano la
    graduatoria del residuo fiscale, per costituire un “Fronte del Residuo Fiscale” e favorire il
    percorso ex art. 116, c. 3, Cost. anche per le altre Regioni virtuose;
  • a negoziare, all’indomani dell’esito positivo del referendum, contestualmente alle nuove
    competenze e alle risorse relative, anche l’autonomia fiscale così come riconosciuta alle Regioni a
    Statuto speciale, nel cui ambito sarebbe inserita la Lombardia all’indomani della conclusione
    positiva della trattativa con il Governo, applicando il sacrosanto principio, ormai non più
    trascurabile, che le risorse rimangano sui territori che le hanno generate.”

In altre parole, il referendum lombardo serve ad attivare una trattativa con lo Stato centrale in cui la maggiore autonomia di cui all’art. 116 maschera una richiesta di modifica dell’art. 119, Cost.

Un conflitto di attribuzioni mancato

5 – Si è ricordato che per la Corte costituzionale (118/2015), il referendum lombardo – veneto è ammissibile perché si svolte nell’ambito di quanto non vietato dall’art. 116.

Si è visto che il Consiglio regionale della Lombardia ha chiarito con una propria mozione che il significato del referendum è una richiesta di intervento che riguarda 119, Cost.

Il Governo avrebbe dovuto reagire severamente alla mozione approvata dal Consiglio regionale il 13 giugno 2017, proponendo un conflitto di attribuzioni e facendo valere il precedente della Corte costituzionale.

Non lo ha fatto e il suo silenzio merita di essere considerato colpevole.

Univocità referendaria e voto finale: intorno a un equivoco

in profstanco / by Gian Luca Conti
12/11/2016

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Uno dei maggiori equivoci intorno al voto del 4 dicembre riguarda il suo significato.

Si dice che non è giusto chiamare il popolo ad esprimersi su di una riforma che riguarda un numero importante di articoli della Costituzione perché il cittadino elettore potrebbe essere d’accordo su alcune di queste modifiche e contrario ad altre, con la conseguenza che chi vorrebbe dire Si alla modifica del Senato e No alla clausola di supremazia per le leggi statali è costretto ad accettare un compromesso.

Si dice che questo compromesso non è coerente con la logica referendaria che impone un quesito rispetto al quale sia possibile una risposta univoca: Si o No, senza Se e senza Ma.

Si ricorda la giurisprudenza costituzionale sull’art. 75, Cost. e, in particolare, il suo sviluppo a partire da Corte cost. 16/78.

Sono affermazioni acutamente strumentali.

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Alcibiade vota al referendum costituzionale?

in profstanco / by Gian Luca Conti
07/06/2016

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La democrazia degli ateniesi è finita con Alcibiade, che, forse, non fu propriamente un despota accecato dalla fame di ricchezza. Alcibiade apparteneva a una delle più importanti famiglie ateniesi, quella degli Alcmeonidi, uno dei suoi antenati era il legislatore Clistene, che aveva scritto la Costituzione Ateniese del VI secolo. Read more →

Le ragioni del NI: il gregge referendario

in profstanco / by Gian Luca Conti
17/05/2016

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La democrazia è anche una questione ovina se il problema è – correttamente – fare in modo che un gregge diventi popolo e il gregge resta gregge se le occasioni di partecipare alla dimensione politica non valgono il suo tempo sia nel senso che è necessario troppo tempo per comprendere gli estremi della questione su cui viene interpellato ad referendum sia nel senso che il tempo che impiega per esercitare il proprio diritto politico è sproporzionato rispetto agli effetti che il cittadino ritiene possano derivare dalla sua manifestazione di volontà. Read more →

Maggioranze disproporzionali e aporie marine

in profstanco / by Gian Luca Conti
30/10/2015

1 – Le dimissioni di Marino da Sindaco e il successivo ritiro delle stesse consentono alcuni appunti sul sistema elettorale degli enti locali e sul modo in cui lo stesso concorre a definire la democrazia locale.

Il punto di partenza di questi appunti è che quando il Sindaco si dimette la clausola simul stabunt simul cadent che determina le contemporanee dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio si giustifica per effetto del premio di maggioranza e della disproporzionalità che lo stesso determina.

Il passaggio successivo del ragionamento si concentra sulle ragioni che giustificano a una maggioranza disproporzionale di revocare la propria fiducia al Sindaco e di determinare nuove elezioni. In questo caso, si vedrà che la disproporzionalità è solo apparente.

L’ultimo passaggio del discorso riguarda la legittimazione della maggioranza disproporzionale a determinare una nuova elezione per mezzo delle contemporanee dimissioni della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. In questo caso, si vedrà che la disproporzionalità è effettiva.

Il completamento del discorso consente di interrogarsi sul rispetto nel sistema che regola le elezioni locali dei principi costituzionali in materia di democrazia elettorale, così come gli stessi sono stati fissati da Corte cost. 1/2014. Read more →

Il pallone di Renzi non è rotondo

in profstanco / by Gian Luca Conti
01/04/2014

 AntognoniEsordio72

1 – Oggi, Antognoni compie sessant’anni.

E’ stato un grande calciatore e, soprattutto, non credo di avere mai visto una sua intervista in cui non rispondesse che in fondo il pallone è rotondo, sicché le cose possono andare così, ma anche cosà.

Il pallone di Renzi, invece, non sembra rotondo e Renzi assomiglia in un certo senso a quei bambini che giocano in piazza, magari non meglio di altri, ma che sono proprietari del pallone, sicché se qualche altro bimbo non vuole accettare le loro regole sono pronti a riprendere il pallone e tornare a casa.

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Il “connubio” e le riforme costituzionali nella questione di fiducia

in profstanco / by Gian Luca Conti
27/02/2014

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1 – L’avvento di Renzi al governo può far pensare molto.

Se si avesse ancora voglia di pensare.

Le prime riflessioni sono di carattere politico: non è chiaro se il coraggio “gagliardo” di Renzi (l’espressione è della Michaela Biancofiore), con cui per la prima volta forse dal 1861 il leader dello schieramento opposto a quello al Governo trova una legittimazione nella forza di maggioranza relativa, possa effettivamente superare la grande anomalia italiana, per cui il sistema è bloccato su di una maggioranza sostanzialmente inevitabile perché l’alternativa viene dipinta come antisistema.

Non è chiaro.

Ma è coraggioso e lo si deve riconoscere.

Come pure si deve riconoscere che ve ne era bisogno.

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A quo o de’ che? (Ancora sulla questione di costituzionalità della incandidabilità)

in profstanco / by Gian Luca Conti
29/08/2013

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In una delle sue migliori interpretazioni del commissario Monnezza, Thomas Milian chiede a una signorina che lavoro faccia e alla risposta che lavora come cassiera in un cinema d’essai risponde: De’ che?

Nel caso della incandidabilità, o meglio delle norme poste in materia di incandidabilità dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, forse, giudice a quo suona molto come giudice De’ che, nel senso proposto dall’illustre attore appena richiamato. Read more →

Falchi, colombe e gallinacci

in profstanco / by Gian Luca Conti
27/08/2013

castrazione anatomia gallina

Lo schieramento politico sia di centro destra che di centro sinistra si sta organizzando dividendosi in falchi e colombe.

I falchi di centro destra pretendono una soluzione per l’agibilità politica del loro leader sulla base dell’argomento che se due amici sono in barca e uno dei due butta in mare l’altro, il primo non si può lamentare se la barca sbanda.

I falchi di centro sinistra pretendono che la Giunta delle elezioni si limiti a una presa d’atto della volontà concreta di legge espressa nel senso della incandidabilità del leader della coalizione aggregata ma non alleata.

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