21 Sallusti (quasi 22)
Il Senato della Repubblica ha approvato un emendamento per il quale nel caso in cui la libertà di stampa diffami una persona, il giornalista responsabile del fatto ne risponde penalmente, con una pena dal massimo edittale di un anno, ovvero una pena che è quasi impossibile scontare con la detenzione.
L’emendamento è targato dall’Api di Francesco Rutelli.
La stampa insorge. Ma è davvero costituzionalmente intollerabile una sanzione penale per la diffamazione a mezzo stampa?
La libertà di stampa è nata, nei termini in cui la conosciamo, con la rivoluzione francese. Penna e tribuna erano le armi dei rivoluzionari e le gazzette (possiamo ricordare La bouche de fer, il Sentinel, il Tribuno del popolo di Babef), giornali in cui la cittadinanza si faceva attivo contropotere, raccogliendo il monito di Robespierre: Legislatori patrioti, non calunniate la sfiducia. La sfiducia, checché possiate dirne, è custode dei diritti del popolo. Essa sta al sentimento profondo della libertà come la gelosia sta all’amore.
Legislatori patrioti, non calunniate la sfiducia. La sfiducia, checché possiate dirne, è custode dei diritti del popolo. Essa sta al sentimento profondo della libertà come la gelosia sta all’amore.
Ma erano anche strumenti di proscrizione: le liste dei nemici della patria pubblicate quotidianamente sull’Ami du peuple conducevano non di rado alla ghigliottina.
La penna è strutturalmente nemica del potere, in questo la sua nobilità, ma può anche trasformarsi in uno strumento di oppressione, ricatto, falsità, inganno. L’ortografia della verità non fa sempre parte del patrimonio calligrafico di un giornalista e la silhouette di uno scandalo può uccidere una persona.
Nel linguaggio numerico della Costituzione, il 21 (libertà di manifestazione del pensiero) trova un limite nel 22 (diritto al nome, inteso come reputazione, come diritto ad essere conosciuti per quello che si è e non per quello che una maliziosa capziosità può avere interesse a far apparire).