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la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

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Archive for category: News

21 Sallusti (quasi 22)

in News / by Gian Luca Conti
14/11/2012

Il Senato della Repubblica ha approvato un emendamento per il quale nel caso in cui la libertà di stampa diffami una persona, il giornalista responsabile del fatto ne risponde penalmente, con una pena dal massimo edittale di un anno, ovvero una pena che è quasi impossibile scontare con la detenzione.

L’emendamento è targato dall’Api di Francesco Rutelli.

La stampa insorge. Ma è davvero costituzionalmente intollerabile una sanzione penale per la diffamazione a mezzo stampa?

La libertà di stampa è nata, nei termini in cui la conosciamo, con la rivoluzione francese. Penna e tribuna erano le armi dei rivoluzionari e le gazzette (possiamo ricordare La bouche de fer, il Sentinel, il Tribuno del popolo di Babef), giornali in cui la cittadinanza si faceva attivo contropotere, raccogliendo il monito di Robespierre: Legislatori patrioti, non calunniate la sfiducia. La sfiducia, checché possiate dirne, è custode dei diritti del popolo. Essa sta al sentimento profondo della libertà come la gelosia sta all’amore.

Legislatori patrioti, non calunniate la sfiducia. La sfiducia, checché possiate dirne, è custode dei diritti del popolo. Essa sta al sentimento profondo della libertà come la gelosia sta all’amore.

Ma erano anche strumenti di proscrizione: le liste dei nemici della patria pubblicate quotidianamente sull’Ami du peuple conducevano non di rado alla ghigliottina.

La penna è strutturalmente nemica del potere, in questo la sua nobilità, ma può anche trasformarsi in uno strumento di oppressione, ricatto, falsità, inganno. L’ortografia della verità non fa sempre parte del patrimonio calligrafico di un giornalista e la silhouette di uno scandalo può uccidere una persona.

Nel linguaggio numerico della Costituzione, il 21 (libertà di manifestazione del pensiero) trova un limite nel 22 (diritto al nome, inteso come reputazione, come diritto ad essere conosciuti per quello che si è e non per quello che una maliziosa capziosità può avere interesse a far apparire).

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Lacrime nere

in News / by Gian Luca Conti
06/11/2012

Tristi funerali, quelli di Rauti.

Non tanto per la morte di un anziano che è stato giovane fondando ordine nuovo, con un ruolo nei fatti di Catanzaro ed in quello strano periodo della nostra storia che noi chiamiamo strategia della tensione ed i giornali stranieri definiscono Italian game, come se piazzare delle bombe potesse essere un modo di aprire una partita a scacchi.

Quanto piuttosto per le contestazioni a Fini, dure, serrate, guidate da braccia destre alzate al cielo e da un ritornello Badoglio, Badoglio…

Semplici rigurgiti di fascismo?

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Tira aria di ordine pubblico

in News / by Gian Luca Conti
19/10/2011

battaglioneIl ministro Maroni e l'on. Di Pietro annunciano di voler rispolverare la Legge Reale (legge 22 maggio 1975, n. 152).
E' stata una legge che ha sollevato un dibattito forte su ordine pubblico e Costituzione.
Pacificamente molte delle misure di prevenzione previste dalla Legge Reale erano in attrito con il tessuto costituzionale delle libertà.
Questo attrito fu considerato tollerabile da una dottrina dell'emergenza costituzionale, basata sul brocardo necessitas non habet legem.
Chi scrive ha sempre considerato questa impostazione ipocrita: le libertà ci sono o non ci sono ed affermare che la necessità di difendere la Costituzione può portare al sacrificio di alcuni valori costituzionali è esercizio di ipocrisia reazionaria ed anticostituzionale.
Ma resta la voglia di ordine pubblico, che è voglia di uno Stato autoritario, forte, in grado di offrire sicurezza piuttosto che libertà. Uno Stato paterno, nel senso peggiore della parola.
Il PD è attento a non offendere Di Pietro e tace criticamente.
Ma la questione che sfugge, che questa voglia fa trascurare, è diversa. Il movimento degli indignati chiede democrazia senza capi, che è un obiettivo irrealizzabile sin dai tempi di Rousseau. In questo è velleitario. Non è velleitario, invece, quando pone il problema della scelta dei capi, che è una questione centrale nelle moderne democrazie, come insegnano sia Kelsen che Dahrendorf. E non è per nulla velleitario quando rifiuta la logica di partiti appiattiti su leadership carismatiche, ancora più pericolose per la democrazia di una monarchia ereditaria.
E la sensazione è che Di Pietro e Maroni ci vogliano far dimenticare, con la loro voglia di ordine pubblico, proprio questo.
Ovvero l'unica novità positiva della peggiore legislatura repubblicana.

Il Parlamento boccia il rendiconto finanziario: vuol dire qualcosa?

in News / by Gian Luca Conti
12/10/2011

Ragioneria-Generale-dello-StatoIl Parlamento ha bocciato, o meglio non ha approvato, il rendiconto generale dello Stato.
Cosa significa?
Sul piano istituzionale, il rendiconto generale dello Stato non è un atto politico.
Ma lo è la sua approvazione.
Il rendiconto è un documento predisposto dalla Ragionieria dello Stato e presentato dal Ministro delle Finanze che mostra il modo con cui la manovra finanziaria e la legge di bilancio sono stati attuati nell'anno precedente.
Serve a consentire al parlamento di esercitare la propria funzione di controllo sul governo vedendo analiticamente come sono stati spesi i denari pubblici.
Di conseguenza, in uno schema invariato sin dalla legge 457 del 1978, il governo è chiamato a presentare al parlamento un documento che serve a "rendere conto" della azione governativa ed il parlamento è chiamato ad approvare o meno questo documento.
Il primo atto, il disegno di legge, non è un atto politico, è la presentazione di una contabilità redatta secondo criteri economici che hanno come scopo principale l'esattezza e la verità di quanto rappresentato.
Il secondo atto, l'approvazione, è un atto politico, perché giudica se quanto rappresentato corrispondeva alla volontà direttiva dello Stato impressa nei documenti di programmazione economica e finanziaria e nella legge di bilancio.
Di conseguenza, la mancata approvazione del rendiconto generale dello Stato non è un incidente tecnico.
Dovrebbe essere, nel suo significato istituzionale, la bocciatura della azione di governo.
Non lo è solo a causa della straordinaria legittimazione che deriva al primo ministro dalla elezione diretta.
Eppure questo evento è significativo di un altro fenomeno che sta emergendo in questo scampolo di legislatura.
La maggioranza si è voluta rendere autonoma dalle minoranze. Ha voluto essere l'unica forza che rappresenta l'unità della nazione. La sostanza della dialettica parlamentare si è immiserita in una sequenza di voti dominati dalla disciplina di partito, senza nulla della ricerca di compromessi che costituisce l'essenza del parlamentarismo.
Ma la forza delle minoranze si è trasformata, mentre la maggioranza le schiacciava in un Aventino determinato dalle riforme regolamentari e dalla loro attuazione sempre più spregiudicata, il bisogno di una minoranza che è immanente al principio democratico, si è trasferito all'interno della stessa maggioranza.
Oggi le minoranze non sono più quelli che hanno perso le elezioni, ma quanti nella maggioranza potrebbero scomparire dalle prossime elezioni e questi soggetti si fanno forza di una formidabile capacità di ricatto perché senza il loro voto la maggioranza non è più maggioranza.
Una maggioranza che decide di fare a meno della minoranza diventa schiava delle minoranze interne alla maggioranza.
Difficile capire se questa sia una vendetta del principio democratico o la sua resurrezione.

Irrituale (La testimonianza del Capo del Governo)

in News / by Gian Luca Conti
19/09/2011

work permits_Gend de Justice BWL’ultima del Capo del Governo è il netto rifiuto di prestare la propria testimonianza a Napoli, dinanzi ai giudici che indagano sulle attività di Tarantini.
Non avrebbe torto.
Per l’art. 205, secondo comma, c.p.p.: “Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.”
La disposizione trova il proprio fondamento nell’art. 356 del codice di procedura penale del 1930, che stabiliva questo privilegio per i grandi ufficiali di Stato, i cardinali ed i principi reali.
La Corte costituzionale di Sandulli, Mortati e Branca con sentenza n. 76 del 1968 ebbe a riconoscere la ragionevolezza di questa disposizione, perché la stessa non costituisce un privilegio per determinate categorie di persone, ma ha come scopo quello di assicurare la continuità di una funzione: “la norma impugnata, quale che fosse all’origine l’intenzione del legislatore, si ispira attualmente non a un malinteso prestigio di persone che ricoprano certe cariche, ma, come le altre norme contenute nella stessa disposizione, a innegabili necessità e garanzie dell’ufficio di cui quei soggetti siano titolari: chi occupa certe posizioni al vertice dei poteri dello Stato svolge compiti nei quali, per la loro importanza e per la loro delicatezza, egli é spesso insostituibile; di modo che, se dovesse raggiungere luoghi lontani dalla sua sede od allontanarsi dal suo ufficio per testimoniare in giudizi eventualmente anche di scarso rilievo, ne soffrirebbe o ne potrebbe soffrire la continuità o la regolarità della funzione: altrettanto invece non é a dire né del comune testimonio, né del giudice istruttore, che, del resto, se la testimonianza deve essere raccolta fuori della sua sede, può essere sostituito da un magistrato del luogo”.
Quindi:
(i) la Procura di Napoli ha tutto il diritto di ascoltare come testimone il Capo del Governo;
(ii) il Capo del Governo può solo chiedere di essere ascoltato presso i propri uffici, anziché recarsi presso gli uffici del magistrato inquirente.
Se chiede di essere ascoltato presso i propri uffici si pone il problema dell’accompagnamento coattivo.
L’accompagnamento coattivo del Capo del Governo presso gli uffici del Capo del Governo presuppone che gli stessi siano messi a disposizione dal Capo del Governo e che siano richiesti dalla Procura di Napoli.
Il che sul piano materiale non pare per nulla semplice.
Ma il problema è un altro: perché il Primo Ministro non ha chiesto l’applicazione dell’art. 205, secondo comma, c.p.p.? Perché ha invocato una modalità di ascolto non consentita dal codice di procedura?
Forse per consentire alla Corte costituzionale che dovrà decidere sul conflitto fra Governo e Procura intorno alla testimonianza del Presidente del Consiglio di pronunciarsi in rito, con una sentenza del genere: Il Capo del Governo deve rendere la sua testimonianza, ma la deve rendere nei termini di cui all’art. 205, secondo comma, c.p.p., rimandando nella sostanza il tutto ad un momento più quieto.

Una pregiudiziale di costituzionalità legittima

in News / by Gian Luca Conti
27/07/2011

sodomiaIl Parlamento ha affossato il progetto di legge contro l'omofobia.
La Concia è indignata.
Buttiglione plaude cristianamente soddisfatto.
Il punto – di diritto costituzionale – è interessante: gli omosessuali possono essere titolari di una posizione diversa – e più favorevole – degli eterosessuali con riferimento alle offese alla loro libertà sessuale?
Nella sostanza, una affirmative action, ovvero uno strumento per riequilibrare con una diseguaglianza di segno opposto una condizione di sfavore esistente nella società.
Come è accaduto nel nostro paese dopo le leggi razziali nella prima e seconda legislatura repubblicana.
Come è accaduto negli Stati Uniti con le misure a favore delle persone di colore negli anni sessanta.
Gli Stati Uniti si sono resi progressivamente conto che queste misure erano solo apparentemente uno strumento di eguaglianza, in realtà divenivano degli strumenti di diseguaglianza nei confronti di altri gruppi e perfino dei cittadini comuni.
Il nostro provincialismo non se ne è ancora accorto.
Ma è esattamente questa la sostanza della questione.
Se le persone diversamente orientate sul piano sessuale vogliono essere diverse, come sul piano della dignità umana non meritano certo di essere considerate, dalle persone normalmente orientate, la strada della legge contro l'omofobia è perfetta.
Ma è una strada offensiva.
Della loro dignità e della dignità delle persone normalmente orientate: perché lo stupro di un omosessuale è più grave dello stupro di un eterosessuale?
Non lo è e non lo deve essere.
Si può e si deve sostenere il diritto degli omosessuali alle unioni matrimoniali.
Quella è una strada che porta alla eguale dignità.
La strada delle tutele differenziate è una strada davvero incivile e, forse, incostitutuzionale.
Per una volta, abbiamo avuto un Parlamento saggio.
Inconsapevolmente saggio.
Anche se questo non importa.

Coccodrillo con piorrea (A proposito delle vittime del terrorismo)

in News / by Gian Luca Conti
10/05/2011

timthumbNella quotidiana battaglia fra il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Repubblica fanno ingresso le vittime del terrorismo.
Attraverso la dedica del giorno alla memoria ai magistrati.
Di 168 vittime del terrorismo, censite dalla associazione omonima, dieci erano magistrati o alti magistrati.
Gli altri appartengono alle più diverse categorie.
Una decina di studenti.
Due avvocati.
Una quindicina di politici.
Un notaro.
Professionisti, sindacalisti, bottegai e guardie giurate.
Soprattutto oltre centoventi fra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti di custodia.
Ma ha un senso distinguere fra le vittime del terrorismo a seconda delle professioni?
Dinanzi alla morte per terrorismo, non sarebbe più giusto usare il termine: Cittadino?
Più corretto, anche sul piano costituzionale.
Chi muore di terrorismo, non muore perché svolgeva un determinato compito, ma muore di Diritto di resistenza.
Napolitano lo dimentica.
Come un coccodrillo con la piorrea.

Il processo del mare

in News / by Gian Luca Conti
03/05/2011

carl-schmitt-the-enemy-bigger-cropLa lotta contro il nazifascismo, intesi come forme di terrorismo e come crimini contro l'umanità, è terminata con un processo fortemente ambiguo.
Uno dei criminali processati e condannati è stato Carl Schmitt, che sulla sostanza politica di questo processo, sulla sua intima contraddizione rispetto ai principi dello Stato liberale e della democrazia, ha fondato molta della sua riflessione successiva, fino a definire i valori con l'espressione Punto di aggressione e a teorizzare la tirannia degli stessi.
Eppure è stato un processo.
Le democrazie vincitrici hanno voluto celebrare la sostanza della loro vittoria nella forma dell'attuazione del diritto.
Questo processo, non meno della costituzione delle Nazioni Unite, ha segnato simbolicamente la volontà di entrare in una nuova era.
Nell'età in cui i Costituenti hanno potuto sintetizzare l'essenza del nuovo clima internazionale con la formula di cui all'art. 11, Cost.: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
E' questo il punto di aggressione da cui osservare la morte di Osama Bin Laden.
Un cittadino straniero che altri cittadini stranieri hanno sorpreso nel sonno di una cittadina straniera, aggredito, ucciso, portato a bordo della loro base galleggiante e gettato in mare dopo un funerale militare.
Siamo lontani dal processo di Norimberga.
Molto.
Non c'è stato nessun processo ad Osama Bin Laden.
C'è stata la sua morte, festeggiata ed ostentata.
Ma il punto è quale è la sostanza di un ordine internazionale in cui uno Stato può "legittimamente" colpire ed uccidere coloro che ritiene essere i suoi nemici ovunque si trovino?
Uno Stato, al di fuori di una guerra, può esercitare la sua forza senza ricorrere alle forme della giurisdizione?
La morte di Bin Laden segna non solo la fine dell'età avviata dal Processo di Norimberga, ma anche e soprattutto dei sogni che si erano sviluppati a partire dalla Società delle Nazioni e che l'Organizzazione delle Nazioni Unite sembrava aver reso concreti.

Una repubblica terminale

in News / by Gian Luca Conti
28/04/2011

cipputi02La buona notizia di oggi è che il Manifesto compie 40 anni.
40 anni di buone azioni.
Nel frattempo, il clima politico si fa incandescente.
Bossi cerca pretesti per avviare Berlusconi allo smaltimento.
I frequentatori del sottobosco parlamentare avvisano che dietro Bossi c'è Tremonti e che dietro a Tremonti vi è una minoranza sempre più forte nel temere gli esiti della lunga notte berlusconiana, una minoranza che sente il bisogno di andare oltre l'agonia politica del premier.
Tutto questo è fisiologico.
Banali lotte di potere, democraticamente salutari.
Fa invece paura il coinvolgimento nella competizione politica del testo di legge sul fine vita.
E' un testo pericoloso, che sostiene: "l'alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza
e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento".
Come dire, alla fine della vita, in ogni caso, un malato che non ha più speranze non può rinunciare alla alimentazione ed alla idratazione forzata.
La repubblica si arroga il diritto di stabilire il confine fra vita e morte, di scegliere quale sia il giusto modo di morire.
Una scelta etica.
Una repubblica etica obbliga i suoi cittadini a una visione della vita basata sui propri valori.
Difficile immaginare qualcosa di più incostituzionale.
Qualcosa di più lontano dal nucleo assiologico degli artt. 2 e 13, che il testo della proposta di legge oggi in discussione afferma di perseguire.
Difficile immaginare qualcosa di meno adatto a costituire il terreno di una battaglia per il potere politico.
Difficile da immaginare, ma prassi feroce di questa repubblica terminale nella quale le Idi di maggio ci costringono a vivere.

Il piccolo costituzionalista (Povero Calamandrei, ma soprattutto accidenti a Fanfani)

in News / by Gian Luca Conti
21/04/2011

CalamandreiIl piccolo costituzionalista che scrive è cresciuto fra due cose: le fotografie incorniciate di Calamandrei che occupavano ogni spazio libero dello studio in cui faceva i suoi primi passi legali e gli appunti di Calamandrei a margine degli atti della Assemblea costituente, che vi erano custoditi ed ai quali si è spesso riferito nei suoi studi di diritto costituzionale.
Accanto all'art. 1: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, stava un punto interrogativo.
Eco della posizione di Einaudi, che commentando la formula con cui Fanfani diminuì la capacità eversiva del drafting di Togliatti, ebbe ironicamente a chiedere se significasse che chi non lavorava non poteva votare.
L'on. Ceroni, su cui molti hanno ironizzato, ha proposto di modificarlo aggiungendo che la nostra democrazia è anche fondata sulla centralità del Parlamento.
Un tanto è stato letto, sul piano costituzionale, come una modifica inutile: la nostra democrazia è sicuramente fondata sulla centralità del Parlamento, cui spetta la funzione legislativa e di indirizzo politico ed al quale è collegato il Governo da un rapporto di fiducia tipico della forma di governo parlamentare.
Si è ingiusti con l'on. Ceroni: non sarebbe una modifica inutile. Nella storia delle forme di governo, due organi combattono fra di loro per la supremazia, il Parlamento ed il Governo. La Costituzione ha scelto di privilegiare il primo, la storia degli ultimi anni, dopo le riforme elettorali in senso maggioritario, hanno privilegiato il secondo, sicché oggi abbiamo uno strano governo del Primo ministro, piuttosto complesso da ricostruire sul piano dogmatico.
Ma la proposta di legge costituzionale dell'on. Ceroni non riguarda la battaglia fra Parlamento e Governo per l'allocazione della funzione di indirizzo politico. Non appartiene alla sua cultura politica un governo di assemblea del genere teorizzato a sinistra negli anni dei governi di solidarietà nazionale. Riguarda il ruolo delle magistrature di garanzia: Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale e, forse, anche quello del Popolo.
L'on. Ceroni chiede un ridimensionamento di ciò che costituzionalmente dovrebbe arginare le maggioranze a garanzia del diritto delle minoranze di poter prima o poi diventare maggioranza.
In fondo, il senso della sua richiesta, sulla quale avrebbe chiesto il parere di costituzionalisti di cui non fa il nome, per loro fortuna, sarebbe molto più chiaro se suonasse come L'Italia è una repubblica fondata sulla centralità del Parlamento.
Perché di democratico, in un Parlamento eletto sulla base di liste chiuse decise a Palazzo Grazioli o nei cd. caminetti del Partito democratico e nel quale, secondo i desideri del Primo ministro, i gruppi parlamentari dovrebbero votare secondo le indicazioni vincolanti del partito di appartenenza, resterebbe ben poco.

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