• Follow us on Twitter
  • Join our Facebook Group
  • RSS
la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

JusBox

  • Improptus
  • il sofà di mezzanotte
  • Request for comments
  • Hangout

Impromptus

Much ado about nothing (A proposito di una promulgazione negata)

in News / by Gian Luca Conti
01/04/2010

molto-rumore-per-nulla
Il Capo dello Stato ha esercitato la propria prerogativa di rinvio alle Camere – art. 74, primo comma, Cost.- con riferimento al Ddl 1167 – B, definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 3 marzo 2010 ed intestato Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Il testo del comunicato è assai scarno: "Il Capo dello Stato è stato indotto a tale decisione dalla estrema eterogeneità della legge e in particolare dalla complessità e problematicità di alcune disposizioni – con specifico riguardo agli articoli 31 e 20 – che disciplinano temi, attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale."
L'eterogeneità della legge è tema complesso: il Presidente della Repubblica correttamente richiama il legislatore ad una produzione normativa omogenea perché racchiudere in uno stesso testo disposizioni che esprimono un contenuto normativo unitario significa consentire la conoscenza della legge e costituisce un elemento di democraticità del sistema.
L'art. 20 è una norma di interpretazione autentica in materia di lavoro marittimo di difficile comprensibilità.
L'art. 31, invece, è la disposizione che introduceva l'arbitrato in materia di lavoro dipendente e che ha suscitato molte polemiche.
Forse possono essere considerate polemiche inutili e fuori luogo.
Il ricorso all'arbitrato è condizionato a due presupposti: uno di carattere oggettivo, l'arbitrato deve essere ammesso in sede di contrattazione collettiva e l'altro di carattere soggettivo, entrambe le Parti devono aderire spontaneamente alla convenzione arbitrale.
In questi casi, è possibile rinunciare alla tutela giurisdizionale dei diritti e ottenere una tutela convenzionale.
Con un vantaggio significativo che riguarda il tempo della decisione: non più i tre anni mediamente necessari per la soluzione di una lite in materia di lavoro ma massimi novanta giorni.
Ci si deve chiedere se davvero la possibilità di rinunciare alla tutela giurisdizionale per ottenere una tutela arbitrale non possa essere considerata coperta dalla garanzia costituzionale dell'art. 24, Cost.
In realtà, l'art. 24, Cost. se esprime una norma che sicuramente non consente l'introduzione di arbitrati obbligatori, probabilmente esprime anche una norma che non consente – ove si tratti di diritti disponibili – il monopolio del potere giurisdizionale per la soluzione delle controversie.
I cittadini come possono rinunciare alla tutela di un proprio diritto, così possono scegliere forme di tutela diverse dal processo contenzioso regolato dal codice di rito civile ed affidato all'ordinamento giudiziario.
In altre parole, la posizione del Capo dello Stato non sembra potersi fondare su ragioni di carattere costituzionale ma piuttosto su motivi di opportunità politica.
Una opportunità politica che induce il Presidente della Repubblica ad incontrare il Presidente della Corte costituzionale prima di rinviare la deliberazione legislativa alle Camere ed a fissare un incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri per il giorno successivo.
Una intelligenza politica che sembra avere come senso quello di far presente al Governo l'unità dei custodi della Costituzione (Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale) e la loro forza interdittiva nei confronti di azioni normative che si svolgano al di fuori di una opportuna concertazione.
Tuttavia in assenza di un parametro costituzionale certo, come sarebbe stato nel caso del decreto salva liste, questa intelligenza politica può derapare in un conflitto fra poteri composto di reciproche arroganze e un tanto ha ben compreso l'eufemico Di Pietro con il suo immediato vociare in favore del Papà Capo dello Stato, come ha il coraggio di chiamare Napolitano, senza pensare alle virtù della propria genitrice.

Attentato alla Costituzione

in News / by Gian Luca Conti
26/03/2010

stor_11650478_34090
L'Italia dei valori è dalla parte di chi non si può difendere.
Così l'eufemico Di Pietro in una tranquilla serata di fine marzo.
Una serata che potrebbe essere rammentata per il tentativo di informazione indipendente di Santoro.
Modo interessante di mostrare la possibilità concreta di una disobbedienza civile ad una dittatura strisciante.
Di Pietro, no.
Di Pietro è un tentativo di dittatura nemmeno troppo strisciante.
Di Pietro difende la Costituzione con un italiano da panuozzo molisano.
Ma non è l'italiano che conta.
Contano i concetti: una forma di governo triparitita, con il legislativo, il giudiziario e [pausa da studente che cerca nella memoria un concetto ficcato a forza] l'esecutivo.
La risposta è ben al di sotto della sufficienza: la nostra forma di governo è un insieme di pesi e contrappesi fondato su cinque organi costituzionali che si inquadrano maluccio nella tripartizione di Montescquieu.
Soprattutto fa paura quando chiama il Capo dello Stato Papà.
Spiega che i suoi interventi a margine del decreto legge salva liste non erano un vilipendio del Capo dello Stato.
Erano il grido di un figlio che si sente pretermesso e chiede al padre di intervenire.
In questo modo si giustifica tutto ed il problema della nostra democrazia è che si deve cominciare a non giustificare più nulla.

L’ordinanza invisibile

in News / by Gian Luca Conti
09/03/2010

tar
Il Tar del Lazio ha respinto l'istanza di sospensione cautelare che accompagnava il ricorso del PdL contro il provvedimento di esclusione della lista di Roma dalle competizioni regionali per il Lazio.
E' una ordinanza cautelare: come tutte le ordinanze cautelari, i presupposti per il loro accoglimento sono due. L'apparente fondatezza del ricorso e l'esistenza di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente derivante dalla esecuzione del provvedimento impugnato.
In altre parole, il tempo necessario per ottenere ragione non deve tornare a danno di chi è costretto a percorrere la via giudiziaria per ottenerla.
Il danno grave ed irreparabile per il ricorrente in questo caso è fuori da qualsiasi dubbio: consumate le elezioni, non si può più tornare indietro.
Questo significa che per il Giudice amministrativo di primo grado il ricorso era privo di qualsiasi speranza di fondatezza.
E' possibile affermarlo solo se si ritiene che il decreto legge salva Formigoni non si applichi alle elezioni regionali del Lazio per effetto della diretta applicazione dell'art. 122, primo comma, Cost.
Affermazione discutibile molto discutibile: il decreto legge pone una disciplina di interpretazione autentica dai tratti fortemente innovativi e perciò è possibile sostenere che lo stesso costituisca un nuovo elemento della disciplina elettorale nazionale che, in quanto tale, si impone alle regioni per effetto del principio di completezza ordinamentale che governa la materia elettorale (Corte cost. 19 gennaio 2007, n. 2).
Soprattutto è una affermazione irragionevole: il decreto legge emanato per salvare Formigoni e Polverini è una norma che costituisce una sicura invasione delle competenze regionali come fissate dall'art. 122, primo comma, Cost., sicché il giudice della sua costituzionalità è la Corte costituzionale e non il Tar del Lazio.
Sotto questo aspetto, il Tar del Lazio non ha difeso la Costituzione.
Ha violato il canone di unicità della giurisdizione costituzionale, che è uno dei valori su cui la Costituzione si fonda.

Una democrazia da polmone di acciaio

in News / by Gian Luca Conti
06/03/2010

NapolitanoL'interpretazione autentica è un tema classico da costituzionalisti.
Le leggi di interpretazione autentica segnano una notevole frizione nei rapporti fra potere legislativo e magistratura, perché il potere legislativo sottrae al potere giudiziario l'interpretazione della legge, indicando quale fra le norme che possono essere astrattamente ricavate da una disposizione deve essere scelta.
Il giudice non è più soggetto soltanto alla legge, ma alla legge come interpretata dal Parlamento.
I decreti legge di interpretazione autentica segnano una frizione in più perché la pressione che il potere legislativo intende esercitare sul potere giudiziario è urgente, è caratterizzata dalla straordinaria necessità di intervenire, come accade nel caso di una catastrofe o di un assedio.
In questo caso, il potere legislativo è intervenuto sui Tar del Lazio e della Lombardia indicando come debbono essere interpretate le disposizioni in punto di presentazione delle liste e di autentificazione delle firme che accompagnano una lista.
E' anche intervenuto sulla materia elettorale, violando apertamente l'art. 15, secondo comma, lett. b), legge 400 del 1988, che vieta l'uso del decreto legge per modificare le norme in materia di elezioni: il Governo è espressione della maggioranza e non può cambiare le regole che trasformano i voti in seggi senza confrontarsi con le minoranze.
Il decreto legge di interpretazione autentica, infine, è naturalmente retroattivo, perché si dice come una determinata disposizione deve essere applicata ad un caso che è già accaduto, con un evidente stravolgimento delle regole proprie dello Stato di diritto (così, da ultimo Corte cost. 283 del 2009).
Tutte chiacchiere.
Chiacchiere di costituzionalisti annoiati.
Sul piano della sostanza, il decreto legge firmato da Napolitano equivale ad affidare lo svolgimento delle elezioni a Bertolaso.
Ancora una volta, potrebbe, con qualche acrobazia, intervenire la Corte costituzionale, ma il gioco della democrazia per funzionare può avere bisogno di un intervento fisiologico del Giudice delle leggi?
E' una democrazia nel polmone di acciaio quella che funziona solo grazie al costante intervento del suo medico.
Forse non è questa la democrazia che si meritano gli italiani.
Forse.

Gentiluomini nella polvere

in News / by Gian Luca Conti
05/03/2010

S.C. with Gent-1Non è facile comprendere il thriller delle elezioni in Lazio e Lombardia.
Si fronteggiano due filoni di pensiero: Ci può essere democrazia senza regole? è il primo e Ci può essere democrazia senza che il partito di maggioranza relativa possa partecipare ad una competizione elettorale? è il secondo.
Le regole elettorali sono estremamente complesse e spesse volte ferraginose.
L'idea da cui scaturiscono è che servono ad assicurare l'esatta parità di tutte le forze in campo nelle votazioni.
E' una regola che si fonda su di un assunto: prima delle votazioni, non ha ancora vinto nessuno, sicché tutte le formazioni politiche devono essere poste sullo stesso piano.
Questa regola, ma soprattutto il suo presupposto che è uno dei fondamenti della democrazia, adesso viene posta in discussione e questo è preoccupante.
Altra e diversa questione riguarda il valore delle singole regole poste a pena di esclusione: sono norme che devono essere interpretate in termini tali da impedire che l'esclusione dalla competizione elettorale possa derivare da una semplice omissione burocratica, da un adempimento che non ha nessuno scopo sostanziale, come è nel caso in cui manchi il timbro che certifica l'identità di chi ha autenticato la firma ma questa identità possa essere comunque desunta in termini univoci da altri elementi.
Questo è il compito della magistratura, cui spetta di verificare il corretto operato della amministrazione.
Se ne occupa però un giudice strano: il giudice amministrativo, il Tar del Lazio per la Polverini ed il Tar Lombardia per Formigoni.
Se ne occupa un giudice che in questi giorni sta perdendo molta della sua legittimazione, perché sono uscite sulla stampa le intercettazioni di uno dei massimi magistrati amministrativi, già presidente del Tar Lazio e adesso presidente del Consiglio di Stato, che mostra convivialità con il gentiluomo Balducci al quale anticipa l'esito di un giudizio potenzialmente pregiudizievole per gli interessi della compagine di affari di cui questi sembrerebbe fare parte.
E' difficile non pensare che la polvere di Balducci copra anche il giudizio sulla ammissione del listino della Polverini.
E' difficile non collegare le due notizie osservando una naturale convivialità fra la magistratura amministrativa ed il potere amministrativamente politico, quel potere esercitato da chi ha promesso alla Polverini tutto il suo appoggio.
Parlare di appoggi quando si è dinanzi al giudice fa sempre venire dei sospetti.
Quei sospetti che in questo momento sarebbe molto opportuno che non vi potessero essere.

Same sex marriage (Simpatica come un carciofo nel culo)

in News / by Gian Luca Conti
01/03/2010

Screen shot 2010-03-01 at 10.41.08 AMFerrara, convegno di costituzionalisti.
Di dubbio buon gusto, ma tradizionale: un seminario preventivo di costituzionalità.
Come dire: di solito, si aspettano le decisioni del giudice costituzionale per criticarle. In questo caso, si anticipano in modo da prospettare alla Corte i modelli argomentativi che si ritiene debba seguire.
Tema molto divertente dal punto di vista costituzionale: il divieto di matrimonio omosessuale.
Tema anche molto complicato.
Si può dubitare che esista un divieto di matrimonio omosessuale a legislazione vigente e comunque i parametri costituzionali in materia di eguaglianza, diritti dei diversi, famiglia sono quanto mai scivolosi, soprattutto se interpretati come tessere di un disegno unitario.
L’assise non è di costituzionalisti.
Non si sente il solito odore di commentari alla costituente e di polvere giurisprudenziale.
L’assemblea è coperta di una notevole coltre di omosessuali militanti, transessuali, transgender e quant’altro una liquida costruzione della propria sessualità consente di inventare.
Prende la parola il nonno del prof. Scaccabarozzi, che non è suo nonno, naturalmente, anzi è di una decina di anni più giovane, ma si comporta, si veste e parla come se fosse sull’orlo di quel rogo che è il pensionamento dell’ordinario.
Prende la parola con il solito vestito blu di sartoria e l’aria fra l’Opus Dei e la Rezione Cattolica.
Sostiene una tesi piuttosto discutibile: la formula per cui la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio presente nell’art. 29, Cost. significherebbe che il lemma "famiglia" deve essere interpretato con riferimento al suo contenuto naturale e questo contenuto sarebbero le radici millenarie e cristiane della nostra civiltà.
Bordata di sommesse critiche con il consueto aplomb accademico, sino all’assalto all’arma bianca della lesbica militante.
Brutta come solo una donna che non vuole esserlo sa essere, sale al pulpito spostandosi il cavallo dei pantaloni alla maniera di un terzino maleducato che si sposta il membro in barriera:
–> Io, non sono un’accademica ma vorrei chiedere al prof. Nonno_di_Scaccabarozzi se ha una figlia …
[Risponde di si]
–> Perché se ha una figlia, io gli auguro che questa si innamori di un clochard e vorrei sapere se è meglio il matrimonio con un clochard o con un’altra donna, magari pulita e di buona famiglia
[Ovazioni dal settore omosessuale, dignitoso silenzio del settore accademico]
Certi omosessuali sono il vero argomento contro una maggiore tutela dei loro diritti.
Il prof. Nonno_di_Scaccabarozzi era molto discutibile, ma non meritava la gogna.
Soprattutto la gogna di chi chiede di non essere messo alla gogna.

Un nano nella Costituzione

in News / by Gian Luca Conti
04/01/2010

PornazziIl partito dell’amore viene affossato da Brunetta.
Con una intervista a Libero, nella quale propone di modificare anche la Prima parte della Costituzione.
Qualche riga può essere opportuna.
Il ministro della funzione pubblica, o di ciò che ne resta dopo i suoi interventi, non ha proclamato di voler cambiare l’intera Prima parte della Costituzione, ma di volerne salvaguardare i principi fondamentali, modificando quelle disposizioni che, a suo avviso, avrebbero resistito peggio alla prova dei tempi. Si tratterebbe dell’art. 1 (L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro), di 39 e 49, in punto di libertà sindacali e partiti politici, di 10 e 11, a proposito del valore dell’Unione europea, naturalmente sconosciuto ai costituenti.
In generale, può essere ragionevole sostenere la possibilità di modificare la Prima parte della Costituzione: sicuramente, gli artt. 39 e 49 devono fare i conti con un forte grado di dislessia del processo storico di attuazione dei valori costituzionali e il diritto di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con metodo democratico alla formazione dell’indirizzo politico nazionale dovrebbe essere completato, ad esempio, regolando il tema del conflitto di interessi e del grado di democrazia interna richiesto ai partiti politici.
E così via: l’art. 9 parla di ambiente solo come paesaggio e meriterebbe una rilettura maggiormente attenta ai temi dello sviluppo sostenibile.
Non così, forse, l’art. 1. La chiave del ragionamento di Brunetta potrebbe essere più profonda di quanto appaia dall’intervista. Il riferimento dell’art. 1 al lavoro come fondamento della democrazia, sul piano storico, deve essere letto come contrapposizione netta al capitale e come rifiuto della Costituzione di un sistema sociale ed economico fondato su di una economia di mercato puramente liberista.
E’ la promessa di una rivoluzione che compensa le delusioni del partito social comunista nella ricostruzione di Calamandrei.
Toccare questa disposizione costituzionale significherebbe cercare un altro fondamento assiologico per la nostra democrazia e Brunetta propone il mercato accanto al merito.
Come si potrebbe proporre il gioco o lo sviluppo sostenibile.
La verità, però, è che toccare un fondamento assiologico senza una impostazione ideologica forte, come forti erano le impostazioni dei costituenti, non ha nessun senso.
Significa spostare il peso del dialogo sulla distanza fra una democrazia di valori, come è ancora la nostra, ed una democrazia di procedure, come la nostra sta diventando.
La proposta di Brunetta, secondo questa chiave di lettura, dovrebbe essere ancora dilatata per essere completa ed onesta: L’Italia è una repubblica democratica che si fonda sul rispetto delle procedure stabilite nella presente Costituzione.
Ma una Costituzione senza valori fa davvero paura.

Libertà nella rete (A proposito del Popolo delle Libertà e dei suoi indirizzi sull’internet)

in News / by Gian Luca Conti
22/12/2009

giornali_strilloneIl senatore Raffaele Lauro ha presentato – alla stampa, ma non al Senato – un disegno di legge con cui proporrebbe di punire con una aggravante i reati di apologia ed istigazione commessi per il tramite della rete.
I reati di apologia e di istigazioni rappresentano un terreno costituzionalmente molto delicato: il confine della libertà di manifestazione del pensiero "lecita" e necessaria per l’affermazione dei valori costituzionali con quel pensiero che è talmente vicino all’azione da confondersi con essa.
E’ un tema vecchio: in realtà, probabilmente, dal punto di vista logico distinguere fra diverse categorie di pensiero sulla base della loro contiguità all’azione è un esercizio impossibile.
Una democrazia esige che la libertà di manifestazione del pensiero possa avere anche contenuto eversivo dell’ordine costituzionale: un partito politico può essere antisistema. Tuttavia il confine fra la normale attività di propaganda di un partito politico antisistema e l’apologia del reato di insurrezione armata ovvero l’istigazione all’attentato contro la Costituzione può essere molto labile.
Più interessante la questione del mezzo utilizzato: la rete diventa una aggravante.
Perché?
Perché usare la rete per diffondere le proprie opinioni politiche è più pericoloso di qualsiasi altro media?
La vera differenza fra la rete e gli altri mezzi di comunicazione è l’accessibilità e la costruzione di un modello democratico in cui è possibile la libera associazione fra quanti hanno idee e sentimenti simili fra di loro, senza alcuna barriera sociale o economica.
Il sottoscritto accede molto facilmente al suo blog per postare le sue idee, ha molte più difficoltà a scrivere per il Corsera o ad essere invitato da Vespa nel suo salotto pomeridianamente differito.
Questo rischia di dare molto fastidio e genera disegni di legge come quello annunciato, ma non presentato, più un cadeaux che un progetto di legge, dal senatore Lauro.
Ma non è Lauro che preoccupa di più in questo periodo.
Preoccupa il processo Vivi Down.
In questo processo, che sta arrivando a sentenza, quattro top manager di Google sono accusati di non avere impedito la trasmissione tramite You Tube di un video in cui un ragazzo affetto dalla sindrome di Down veniva vessato.
Un terribilmente banale episodio di cyberbullismo.
Per la pubblica accusa, Google, in persona dei suoi top manager, avrebbe dovuto impedire la diffusione di questo video.
L’accusa è eversiva di una serie di norme giurisprudenziali e di legge: il "service provider" che si limiti a concedere l’accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio "server" per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni, non è responsabile della violazione del diritto d’autore eventualmente compiuta da quest’ultimo (in questi termini, già: Tribunale  Cuneo, 23 giugno 1997, in Giur. piemontese 1997, 493).
Questo indirizzo giurisprudenziale si è consolidato nell’art. 16, primo comma, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, per il quale:
Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: (a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; (b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
E’ una norma che, per la libertà di manifestazione del pensiero, ha un valore materialmente costituzionale, perché consente a qualunque persona di accedere alla rete e rendere accessibili le proprie idee senza subire il controllo preventivo di nessuno.
La sottile censura del processo Vivi Down, dal nome della associazione che lo promuove come parte civile, è pericolosa perché introduce nella rete una nuova tensione: le policies dei Service Provider in materia di privacy, per citare Facebook, ovvero di diritto di autore, per ricordare The Pirate Bay, possono decidere che cosa pensano le persone.
La tenaglia dei due movimenti, la giurisprudenza milanese del caso Vivi Down e l’aggravante Lauro, può rendere molto difficile manifestare il proprio pensiero ed è pericolosamente vicina ad un sentimento autoritario della rete che fa rabbrividire.

Ci può essere giustizia senza condanna?

in News / by Gian Luca Conti
12/12/2009

300px-Milano_-_Piazza_Fontana_-_Lapide_VittimePiazza Fontana pone molte domande.
Le continua a porre malgrado gli anni trascorsi.
Domande inutili, secondo il J’Accuse di Pasolini sul Corsera del 14 novembre 1974.
Che, però, riguardano la stessa costruzione retorica della democrazia in Italia.
La più classica di queste è se possa esistere una giustizia senza la condanna dei colpevoli.
Si aggancia ad una domanda più radicale: può esistere una democrazia senza giustizia?
La giustizia non è la condanna del colpevole.
E’ la seriamente pervicace ricerca del colpevole attraverso un processo giusto e fondato sulla presunzione di innocenza.
La giustizia può esistere senza condanne.
Non può esistere senza un giusto processo.
La democrazia ha bisogno della ricerca della verità, ma non della verità.
Piazza Fontana, secondo questo J’accuse, può entrare nel dibattito sul processo breve.
Il processo breve impone una selezione dei processi: non tutti i fatti che chiedono un processo possono essere oggetto di un processo se il processo deve essere breve.
La giustizia assume un tono aziendale.
Deve selezionare i casi che può affrontare con le proprie forze e accettare che per tutti gli altri casi il perdono della prescrizione cada sul bisogno di giustizia delle vittime.
Il punto del processo breve è questo: Chi decide chi deve avere giustizia?
E’ una decisione politica, perché la giustizia diventa un bene scarso e si deve scegliere chi la può ricevere.
Significa scegliere un nome su una lapide e scartare gli altri.
In questo schema, forse, il processo per Piazza Fontana non sarebbe più possibile perché toglierebbe troppi spazi ad altri processi.
In questo schema, la democrazia sceglie le verità che le interessa ricercare e, forse, smette di essere una democrazia.

Scommettiamo che tra qualche giorno non se ne parla più (Casta Gifuni)?

in News / by Gian Luca Conti
02/12/2009

Gaetano_GifuniGifuni è un gran commis d’etat.
Un vero gran commis d’etat.
A lungo segretario generale del Senato, ministro per i rapporti con il Parlamento in un governo Fanfani, ha terminato la sua carriera come segretario della Presidenza della Repubblica.
Una carriera apparentemente senza ombre, iniziata per concorso e terminata con l’unanime riconoscimento di massimo esperto delle prassi costituzionali.
La Presidenza della Repubblica vive di prassi costituzionali e attraverso le prassi costruisce il suo ruolo e, nelle prassi costituzionali, ad esempio in materia di formazione del governo o di gestione dei disegni di legge di iniziativa governativa, il segretario generale della Presidenza della Repubblica ha un ruolo delicatissimo e spesso decisivo.
Gifuni nella elaborazione di queste prassi è stato un ingegnere dalle qualità eccezionali.
Forse, un genio.
Un genio che è stato beccato con le mani nella marmellata.
Una marmellata che è eversiva delle prassi costituzionali finora in vigore e che Napolitano ha apertamente infranto.
La questione è facile, facile.
La Presidenza della Repubblica ha autonomia contabile.
Il che significa che i controlli con cui lo Stato deve assicurare, attraverso un terzo imparziale, che i denari provenienti dalla generalità dei contribuenti e destinati al soddisfacimento di interessi pubblici siano effettivametne impiegati a questo scopo, nel caso della Presidenza della Repubblica, come degli altri organi costituzionali, sono interni alla Presidenza della Repubblica stessa.
Questo principio è stato affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 129 del 1981, proprio in un caso in cui la Corte dei Conti aveva avuto l’ardire di pretendere di sottoporre alla propria giurisdizione il controllo sulla dotazione della Presidenza della Repubblica e delle Camere.
Tradotto in pratica il principio della autonomia contabile della Presidenza della Repubblica funzionava con i denari della dotazione nella cassaforte del cassiere e gli alti funzionari della Presidenza che prelevavano liberamente sottoscrivendo delle ricevute che definire ironiche è un complimento.
Uno di questi signori era il nipote del Segretario Generale, il quale si era anche fatto una villetta abusiva nella tenuta di Castelporziano, senza i necessari permessi, ma in virtù di un provvedimento del Segretario Generale.
Brutta storia.
Brusca inversione delle prassi costituzionali da parte del Presidente Napolitano, il quale ha – giustamente – considerato che in questo caso il principio della autonomia costituzionale della Presidenza suonava come I panni sporchi si lavano in famiglia ed ha trasmesso il fascicolo sugli ammanchi e le altre irregolarità alla Procura della Repubblica.
Una scelta che suona come rinuncia alle prerogative stabilite da Corte 129 del 1981 e come volontaria sottoposizione alla supremazia della legge da parte della suprema carica dello Stato.
Una scelta che probabilmente Gifuni non avrebbe condiviso e che forse pensava che nessun Capo dello Stato avrebbe avuto il coraggio di compiere: nessun potere rinuncia mai volontariamente alle proprie guarentigie.
Tuttavia è una scelta che può far pensare in chiave di moral suasion.
Può far pensare talmente tanto che si può scommettere che nessuno fra qualche giorno ne parlerà più.
Esattamente come nessuno, nelle cronache che si dilungano sui nepotismo di Gifuni, ha commentato il valore costituzionale della denuncia di Napolitano.

Page 16 of 22«‹1415161718›»
Popular
  • Primarie e democrazia interna dei partiti: per cosa sono...25/11/2012 - 22:26
  • Ilva Hangout – Call to the arms18/12/2012 - 18:19
  • Aborto libero per non morire03/01/2008 - 12:20
Recent
  • Morire in Toscana o in Puglia? (Non si risolve il tribaco...07/02/2025 - 17:57
  • Il pubblico ministero di Calamandrei (A proposito di separazione...26/01/2025 - 11:41
  • Profumo di Sangiuliano04/09/2024 - 18:36
Comments
  • Marco AntoniottiQueste sono sottigliezze che i più perdono e gli "ordinari...29/09/2017 - 14:24 by Marco Antoniotti
  • glcontiUn maestro è una persona che ha l'autorevolezza per formare...29/09/2017 - 13:49 by glconti
  • Marco Antoniotti"Ha investito tutta la sua energia intellettuale seguendo...29/09/2017 - 13:31 by Marco Antoniotti
Tags
1 2 3 8 13 17 19 20 21 24 27 32 48 49 51 55 56 57 58 62 63 64 65 66 67 68 70 72 81 82 83 85 87 88 90 92 94 95 96 97 117 118 134 138 139

Ultimi argomenti

  • Democracy Crunch20/11/2012 - 12:30
  • Apologo Freddo20/11/2012 - 12:00
  • Six Pack20/11/2012 - 11:30
  • La Prima Volta Del Parla. UE20/11/2012 - 11:00
  • Rafforzare La Ownership…20/11/2012 - 10:30
  • Consolidare 1466 / 199720/11/2012 - 10:00
  • Le Sanzioni20/11/2012 - 09:30
  • A Markers Drived Policy…20/11/2012 - 09:00
  • La Parte Dissuasiva Del PSC20/11/2012 - 08:30

Ultimi Tweets

  • https://t.co/f3p1xGFuox Se Rousseau vota Draghi, M5S si divide e Meloni non è più sola per Copasir etc. 13:09:42 12 Febbraio 2021

SEZIONE

  • Impromptus
  • Il sofà di mezzanotte
  • Request for comments
  • Hangout

Categorie

  • News
  • profstanco
  • Senza categoria

Archivi Impromptus

Per collaborare con Jusbox o per informazioni

Contattaci

On board

Staff
© Copyright - JusBox - Wordpress Theme by Kriesi.at