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la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

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Author Archive for: profstanco

Il referendum e le relazioni industriali (Idioti)

in News / by Gian Luca Conti
16/06/2010

cipputi02Fiat e sindacati hanno discusso del futuro di Pomigliano d'Arco.
I sindacati hanno – a maggioranza – accettato il Lodo Marchionne.
Che è un lodo crudele ma non irragionevole: Fiat accetta di investire in questo sito industriale – per il futuro di questo sito industriale – solo se i lavoratori si impegnano al rispetto di un accordo integrativo che rende infrazioni disciplinari le violazioni dello stesso.
Come dire: (i) Fiat si può liberare dai propri impegni di investimento se l'accordo integrativo raggiunto con i lavoratori viene violato; (ii) la violazione da parte di un lavoratore agli impegni assunti con l'accordo integrativo, con particolare riferimento al divieto dello sciopero degli straordinari ed alle misure contro l'assenteismo, può essere valutata come infrazione disciplinare.
La prima disposizione – cd. clausola di responsabiità – non è irragionevole: gli impegni contrattuali di una parte sono naturalmente collegati agli impegni dell'altra parte in un rapporto di mutua implicazione per cui se una parte non adempie, neppure l'altra può essere costretta all'adempimento.
La seconda disposizione rischia di urtare contro i principi costituzionali, ma è un urto che si spiega con la singolare complessità delle politiche del lavoro a Pomigliano, dove l'assenteismo per malattia tocca picchi patologici e gli scioperi si tengono spesso di sabato o comunque negli spazi festivi.
Il messaggio di queste disposizioni è molto forte: si tratta di disposizioni che possono essere considerate in contrasto con i diritti dei lavoratori, ma anche di disposizioni che non possono non essere accettate perché hanno la forza della fame e della mancanza di alternative.
In questa situazione, il referendum è una follia.
Un referendum approvativo di una disposizione incostituzionale cambia la Costituzione.
Perché la disposizione incostituzionale acquista la forza del consenso referendario.
Che è un plusvalore di legittimazione mica da ridere.
Pomigliano, sotto questo aspetto, rischia di essere la vera fine dello Statuto dei lavoratori.
Apre la strada ad una sua riforma, che non sarà una modifica legislativa, sarà – ed è molto peggio – implicitamente abrogato per mezzo di singoli accordi integrativi a livello aziendale.
Il sindacato, a Pomigliano, non ha perso con l'accordo, ha perso quando è arrivato alla situazione di dover negoziare un accordo in condizioni di inferiorità – perché non si può difendere il posto di lavoro di chi non lavora – e quando ha accettato di sottoporre a referendum i diritti dei lavoratori.

Noterelle intercettabili

in profstanco / by Gian Luca Conti
25/05/2010

Calamandrei
Il disegno di legge sulle intercettazioni pone tre diverse questioni di rango costituzionale: il diritto di ciascun cittadino alla privacy, il diritto dei mass media ad informare l'opinione pubblica, il dovere dello Stato di assicurare una efficace azione di repressione dei reati.
Sul primo di questi diritti, non vi è davvero molto da dire. La privacy è una proiezione della libertà personale: è il diritto di ciascuna persona a potersi esprimere liberamente perché al di fuori di ogni controllo dello Stato o di altre persone. E' quel diritto che ciascuno di noi rivendica da piccolo quando vede un genitore che fruga nel suo diario (ai tempi di chi scrive) o nel computer o fra gli sms (ai tempi di oggi).
Nemmeno c'è da molto da dire sul secondo. Lo Stato funziona nella misura in cui è una macchina trasparente ed ogni opacità sulle sue finestre, anche sulle finestre della azione penale, rischia di essere un pregiudizio per la democrazia.
Ancora di meno da dire sul terzo. Lo Stato ha cominciato ad esistere quando ha imbracciato l'azione penale e l'ha trasformata in processo.
Tutti questi aspetti, però, emergono in una sintesi di valori che è tipicamente politica.
La privacy dei figli è molto diversa vista dai genitori ed anche loro qualche ragione possono averla nel volere sapere chi è che manda un sms alle tre del mattino o con chi era il pargolo quando è tornato con gli occhi di una triglia non particolarmente felice.
La libertà di cronaca può facilmente rovinare una persona solo per vendere qualche copia in più: i giornali escono tutti i giorni e la cricca della Banditella, no.
L'esercizio della azione penale ha bisogno di essere temperato e poteri istruttori particolarmente incisivi possono degenerare in una struttura socialmente inquisitoria, come accade nelle indagini che si muovono "a strascico": le intercettazioni non sono solo uno strumento indispensabile per scoprire i reati ed accertare i colpevoli, sono anche ciliegie che è molto difficile smettere di mangiare e che donano un potere di conoscenza quasi esoterico a chi le compie.
Il bilanciamento di queste esigenze è politico ed il Governo ha il sacrosanto diritto di proporre alle Camere un testo che cerca di trovare un ragionevole punto di equilibrio.
Il punto non è questo.
Il punto è che il Governo cerca di imporre alle Camere il proprio punto di equilibrio, con una presenza assillante nel dibattito parlamentare.
Il ministro Alfano si presenta in Commissione Giustizia.
Può farlo, i regolamenti parlamentari lo permettono e la Commissione Giustizia è naturalmente strutturata come il luogo in cui il Parlamento discute con il Ministro della Giustizia.
Ma perché è il Parlamento che chiede al Ministro della Giustizia di chiarire il suo operato dinanzi ai rappresentanti del corpo elettorale.
Non perché il Ministro della Giustizia chiede al Parlamento di giustificarsi dinanzi al Governo.
In questo modo, il Parlamento diventa un ircocervo: un qualcosa che ha un nome che lo designa ma di cui nessuno oramai conosce più l'essenza.

Niente torta per i gay (Corte costituzionale e matrimonio)

in News / by Gian Luca Conti
15/04/2010

torte-nuzialiGli omosessuali hanno perso.
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente infondata e parzialmente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del divieto di nozze omosessuali.
Questo significa che esiste un divieto di nozze omosessuali, del che, forse, è possibile discutere.
Ma soprattutto significa che il divieto di nozze omosessuali non ha alcun fondamento costituzionale, sicché il legislatore potrà – se lo riterrà opportuno – introdurre questo istituto.
La vera domanda è in che misura il legislatore può essere considerato obbligato a introdurre il matrimonio fra persone dello stesso sesso.
Non è una domanda semplice.
Per l'art. 29, Cost., il matrimonio è un istituto che "naturalmente" struttura la famiglia.
In questa naturalità del matrimonio c'è tutta la delicatezza dell'opera del legislatore.
Che non è libero nel regolare i rapporti fra marito e moglie ma li deve modellare sulla natura delle cose.
La natura delle cose, però, non è un dato astratto dalla realtà.
E' ciò che la realtà sociale giudica giusto in un determinato momento storico.
Di conseguenza, il legislatore sembra dover essere vincolato alla lettura della società, sembra dover interpretare la realtà e vestirla di regole adeguate, come un buon sarto d'altri tempi.
Immaginare che il nostro parlamento, il parlamento di Gramazio e Bondi, ma anche della Finocchiaro e di Di Pietro, possa svolgere un compito di questo genere, temo sia davvero troppo.

Much ado about nothing (A proposito di una promulgazione negata)

in News / by Gian Luca Conti
01/04/2010

molto-rumore-per-nulla
Il Capo dello Stato ha esercitato la propria prerogativa di rinvio alle Camere – art. 74, primo comma, Cost.- con riferimento al Ddl 1167 – B, definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 3 marzo 2010 ed intestato Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Il testo del comunicato è assai scarno: "Il Capo dello Stato è stato indotto a tale decisione dalla estrema eterogeneità della legge e in particolare dalla complessità e problematicità di alcune disposizioni – con specifico riguardo agli articoli 31 e 20 – che disciplinano temi, attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale."
L'eterogeneità della legge è tema complesso: il Presidente della Repubblica correttamente richiama il legislatore ad una produzione normativa omogenea perché racchiudere in uno stesso testo disposizioni che esprimono un contenuto normativo unitario significa consentire la conoscenza della legge e costituisce un elemento di democraticità del sistema.
L'art. 20 è una norma di interpretazione autentica in materia di lavoro marittimo di difficile comprensibilità.
L'art. 31, invece, è la disposizione che introduceva l'arbitrato in materia di lavoro dipendente e che ha suscitato molte polemiche.
Forse possono essere considerate polemiche inutili e fuori luogo.
Il ricorso all'arbitrato è condizionato a due presupposti: uno di carattere oggettivo, l'arbitrato deve essere ammesso in sede di contrattazione collettiva e l'altro di carattere soggettivo, entrambe le Parti devono aderire spontaneamente alla convenzione arbitrale.
In questi casi, è possibile rinunciare alla tutela giurisdizionale dei diritti e ottenere una tutela convenzionale.
Con un vantaggio significativo che riguarda il tempo della decisione: non più i tre anni mediamente necessari per la soluzione di una lite in materia di lavoro ma massimi novanta giorni.
Ci si deve chiedere se davvero la possibilità di rinunciare alla tutela giurisdizionale per ottenere una tutela arbitrale non possa essere considerata coperta dalla garanzia costituzionale dell'art. 24, Cost.
In realtà, l'art. 24, Cost. se esprime una norma che sicuramente non consente l'introduzione di arbitrati obbligatori, probabilmente esprime anche una norma che non consente – ove si tratti di diritti disponibili – il monopolio del potere giurisdizionale per la soluzione delle controversie.
I cittadini come possono rinunciare alla tutela di un proprio diritto, così possono scegliere forme di tutela diverse dal processo contenzioso regolato dal codice di rito civile ed affidato all'ordinamento giudiziario.
In altre parole, la posizione del Capo dello Stato non sembra potersi fondare su ragioni di carattere costituzionale ma piuttosto su motivi di opportunità politica.
Una opportunità politica che induce il Presidente della Repubblica ad incontrare il Presidente della Corte costituzionale prima di rinviare la deliberazione legislativa alle Camere ed a fissare un incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri per il giorno successivo.
Una intelligenza politica che sembra avere come senso quello di far presente al Governo l'unità dei custodi della Costituzione (Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale) e la loro forza interdittiva nei confronti di azioni normative che si svolgano al di fuori di una opportuna concertazione.
Tuttavia in assenza di un parametro costituzionale certo, come sarebbe stato nel caso del decreto salva liste, questa intelligenza politica può derapare in un conflitto fra poteri composto di reciproche arroganze e un tanto ha ben compreso l'eufemico Di Pietro con il suo immediato vociare in favore del Papà Capo dello Stato, come ha il coraggio di chiamare Napolitano, senza pensare alle virtù della propria genitrice.

Attentato alla Costituzione

in News / by Gian Luca Conti
26/03/2010

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L'Italia dei valori è dalla parte di chi non si può difendere.
Così l'eufemico Di Pietro in una tranquilla serata di fine marzo.
Una serata che potrebbe essere rammentata per il tentativo di informazione indipendente di Santoro.
Modo interessante di mostrare la possibilità concreta di una disobbedienza civile ad una dittatura strisciante.
Di Pietro, no.
Di Pietro è un tentativo di dittatura nemmeno troppo strisciante.
Di Pietro difende la Costituzione con un italiano da panuozzo molisano.
Ma non è l'italiano che conta.
Contano i concetti: una forma di governo triparitita, con il legislativo, il giudiziario e [pausa da studente che cerca nella memoria un concetto ficcato a forza] l'esecutivo.
La risposta è ben al di sotto della sufficienza: la nostra forma di governo è un insieme di pesi e contrappesi fondato su cinque organi costituzionali che si inquadrano maluccio nella tripartizione di Montescquieu.
Soprattutto fa paura quando chiama il Capo dello Stato Papà.
Spiega che i suoi interventi a margine del decreto legge salva liste non erano un vilipendio del Capo dello Stato.
Erano il grido di un figlio che si sente pretermesso e chiede al padre di intervenire.
In questo modo si giustifica tutto ed il problema della nostra democrazia è che si deve cominciare a non giustificare più nulla.

L’ordinanza invisibile

in News / by Gian Luca Conti
09/03/2010

tar
Il Tar del Lazio ha respinto l'istanza di sospensione cautelare che accompagnava il ricorso del PdL contro il provvedimento di esclusione della lista di Roma dalle competizioni regionali per il Lazio.
E' una ordinanza cautelare: come tutte le ordinanze cautelari, i presupposti per il loro accoglimento sono due. L'apparente fondatezza del ricorso e l'esistenza di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente derivante dalla esecuzione del provvedimento impugnato.
In altre parole, il tempo necessario per ottenere ragione non deve tornare a danno di chi è costretto a percorrere la via giudiziaria per ottenerla.
Il danno grave ed irreparabile per il ricorrente in questo caso è fuori da qualsiasi dubbio: consumate le elezioni, non si può più tornare indietro.
Questo significa che per il Giudice amministrativo di primo grado il ricorso era privo di qualsiasi speranza di fondatezza.
E' possibile affermarlo solo se si ritiene che il decreto legge salva Formigoni non si applichi alle elezioni regionali del Lazio per effetto della diretta applicazione dell'art. 122, primo comma, Cost.
Affermazione discutibile molto discutibile: il decreto legge pone una disciplina di interpretazione autentica dai tratti fortemente innovativi e perciò è possibile sostenere che lo stesso costituisca un nuovo elemento della disciplina elettorale nazionale che, in quanto tale, si impone alle regioni per effetto del principio di completezza ordinamentale che governa la materia elettorale (Corte cost. 19 gennaio 2007, n. 2).
Soprattutto è una affermazione irragionevole: il decreto legge emanato per salvare Formigoni e Polverini è una norma che costituisce una sicura invasione delle competenze regionali come fissate dall'art. 122, primo comma, Cost., sicché il giudice della sua costituzionalità è la Corte costituzionale e non il Tar del Lazio.
Sotto questo aspetto, il Tar del Lazio non ha difeso la Costituzione.
Ha violato il canone di unicità della giurisdizione costituzionale, che è uno dei valori su cui la Costituzione si fonda.

Una democrazia da polmone di acciaio

in News / by Gian Luca Conti
06/03/2010

NapolitanoL'interpretazione autentica è un tema classico da costituzionalisti.
Le leggi di interpretazione autentica segnano una notevole frizione nei rapporti fra potere legislativo e magistratura, perché il potere legislativo sottrae al potere giudiziario l'interpretazione della legge, indicando quale fra le norme che possono essere astrattamente ricavate da una disposizione deve essere scelta.
Il giudice non è più soggetto soltanto alla legge, ma alla legge come interpretata dal Parlamento.
I decreti legge di interpretazione autentica segnano una frizione in più perché la pressione che il potere legislativo intende esercitare sul potere giudiziario è urgente, è caratterizzata dalla straordinaria necessità di intervenire, come accade nel caso di una catastrofe o di un assedio.
In questo caso, il potere legislativo è intervenuto sui Tar del Lazio e della Lombardia indicando come debbono essere interpretate le disposizioni in punto di presentazione delle liste e di autentificazione delle firme che accompagnano una lista.
E' anche intervenuto sulla materia elettorale, violando apertamente l'art. 15, secondo comma, lett. b), legge 400 del 1988, che vieta l'uso del decreto legge per modificare le norme in materia di elezioni: il Governo è espressione della maggioranza e non può cambiare le regole che trasformano i voti in seggi senza confrontarsi con le minoranze.
Il decreto legge di interpretazione autentica, infine, è naturalmente retroattivo, perché si dice come una determinata disposizione deve essere applicata ad un caso che è già accaduto, con un evidente stravolgimento delle regole proprie dello Stato di diritto (così, da ultimo Corte cost. 283 del 2009).
Tutte chiacchiere.
Chiacchiere di costituzionalisti annoiati.
Sul piano della sostanza, il decreto legge firmato da Napolitano equivale ad affidare lo svolgimento delle elezioni a Bertolaso.
Ancora una volta, potrebbe, con qualche acrobazia, intervenire la Corte costituzionale, ma il gioco della democrazia per funzionare può avere bisogno di un intervento fisiologico del Giudice delle leggi?
E' una democrazia nel polmone di acciaio quella che funziona solo grazie al costante intervento del suo medico.
Forse non è questa la democrazia che si meritano gli italiani.
Forse.

Gentiluomini nella polvere

in News / by Gian Luca Conti
05/03/2010

S.C. with Gent-1Non è facile comprendere il thriller delle elezioni in Lazio e Lombardia.
Si fronteggiano due filoni di pensiero: Ci può essere democrazia senza regole? è il primo e Ci può essere democrazia senza che il partito di maggioranza relativa possa partecipare ad una competizione elettorale? è il secondo.
Le regole elettorali sono estremamente complesse e spesse volte ferraginose.
L'idea da cui scaturiscono è che servono ad assicurare l'esatta parità di tutte le forze in campo nelle votazioni.
E' una regola che si fonda su di un assunto: prima delle votazioni, non ha ancora vinto nessuno, sicché tutte le formazioni politiche devono essere poste sullo stesso piano.
Questa regola, ma soprattutto il suo presupposto che è uno dei fondamenti della democrazia, adesso viene posta in discussione e questo è preoccupante.
Altra e diversa questione riguarda il valore delle singole regole poste a pena di esclusione: sono norme che devono essere interpretate in termini tali da impedire che l'esclusione dalla competizione elettorale possa derivare da una semplice omissione burocratica, da un adempimento che non ha nessuno scopo sostanziale, come è nel caso in cui manchi il timbro che certifica l'identità di chi ha autenticato la firma ma questa identità possa essere comunque desunta in termini univoci da altri elementi.
Questo è il compito della magistratura, cui spetta di verificare il corretto operato della amministrazione.
Se ne occupa però un giudice strano: il giudice amministrativo, il Tar del Lazio per la Polverini ed il Tar Lombardia per Formigoni.
Se ne occupa un giudice che in questi giorni sta perdendo molta della sua legittimazione, perché sono uscite sulla stampa le intercettazioni di uno dei massimi magistrati amministrativi, già presidente del Tar Lazio e adesso presidente del Consiglio di Stato, che mostra convivialità con il gentiluomo Balducci al quale anticipa l'esito di un giudizio potenzialmente pregiudizievole per gli interessi della compagine di affari di cui questi sembrerebbe fare parte.
E' difficile non pensare che la polvere di Balducci copra anche il giudizio sulla ammissione del listino della Polverini.
E' difficile non collegare le due notizie osservando una naturale convivialità fra la magistratura amministrativa ed il potere amministrativamente politico, quel potere esercitato da chi ha promesso alla Polverini tutto il suo appoggio.
Parlare di appoggi quando si è dinanzi al giudice fa sempre venire dei sospetti.
Quei sospetti che in questo momento sarebbe molto opportuno che non vi potessero essere.

Same sex marriage (Simpatica come un carciofo nel culo)

in News / by Gian Luca Conti
01/03/2010

Screen shot 2010-03-01 at 10.41.08 AMFerrara, convegno di costituzionalisti.
Di dubbio buon gusto, ma tradizionale: un seminario preventivo di costituzionalità.
Come dire: di solito, si aspettano le decisioni del giudice costituzionale per criticarle. In questo caso, si anticipano in modo da prospettare alla Corte i modelli argomentativi che si ritiene debba seguire.
Tema molto divertente dal punto di vista costituzionale: il divieto di matrimonio omosessuale.
Tema anche molto complicato.
Si può dubitare che esista un divieto di matrimonio omosessuale a legislazione vigente e comunque i parametri costituzionali in materia di eguaglianza, diritti dei diversi, famiglia sono quanto mai scivolosi, soprattutto se interpretati come tessere di un disegno unitario.
L’assise non è di costituzionalisti.
Non si sente il solito odore di commentari alla costituente e di polvere giurisprudenziale.
L’assemblea è coperta di una notevole coltre di omosessuali militanti, transessuali, transgender e quant’altro una liquida costruzione della propria sessualità consente di inventare.
Prende la parola il nonno del prof. Scaccabarozzi, che non è suo nonno, naturalmente, anzi è di una decina di anni più giovane, ma si comporta, si veste e parla come se fosse sull’orlo di quel rogo che è il pensionamento dell’ordinario.
Prende la parola con il solito vestito blu di sartoria e l’aria fra l’Opus Dei e la Rezione Cattolica.
Sostiene una tesi piuttosto discutibile: la formula per cui la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio presente nell’art. 29, Cost. significherebbe che il lemma "famiglia" deve essere interpretato con riferimento al suo contenuto naturale e questo contenuto sarebbero le radici millenarie e cristiane della nostra civiltà.
Bordata di sommesse critiche con il consueto aplomb accademico, sino all’assalto all’arma bianca della lesbica militante.
Brutta come solo una donna che non vuole esserlo sa essere, sale al pulpito spostandosi il cavallo dei pantaloni alla maniera di un terzino maleducato che si sposta il membro in barriera:
–> Io, non sono un’accademica ma vorrei chiedere al prof. Nonno_di_Scaccabarozzi se ha una figlia …
[Risponde di si]
–> Perché se ha una figlia, io gli auguro che questa si innamori di un clochard e vorrei sapere se è meglio il matrimonio con un clochard o con un’altra donna, magari pulita e di buona famiglia
[Ovazioni dal settore omosessuale, dignitoso silenzio del settore accademico]
Certi omosessuali sono il vero argomento contro una maggiore tutela dei loro diritti.
Il prof. Nonno_di_Scaccabarozzi era molto discutibile, ma non meritava la gogna.
Soprattutto la gogna di chi chiede di non essere messo alla gogna.

Un nano nella Costituzione

in News / by Gian Luca Conti
04/01/2010

PornazziIl partito dell’amore viene affossato da Brunetta.
Con una intervista a Libero, nella quale propone di modificare anche la Prima parte della Costituzione.
Qualche riga può essere opportuna.
Il ministro della funzione pubblica, o di ciò che ne resta dopo i suoi interventi, non ha proclamato di voler cambiare l’intera Prima parte della Costituzione, ma di volerne salvaguardare i principi fondamentali, modificando quelle disposizioni che, a suo avviso, avrebbero resistito peggio alla prova dei tempi. Si tratterebbe dell’art. 1 (L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro), di 39 e 49, in punto di libertà sindacali e partiti politici, di 10 e 11, a proposito del valore dell’Unione europea, naturalmente sconosciuto ai costituenti.
In generale, può essere ragionevole sostenere la possibilità di modificare la Prima parte della Costituzione: sicuramente, gli artt. 39 e 49 devono fare i conti con un forte grado di dislessia del processo storico di attuazione dei valori costituzionali e il diritto di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con metodo democratico alla formazione dell’indirizzo politico nazionale dovrebbe essere completato, ad esempio, regolando il tema del conflitto di interessi e del grado di democrazia interna richiesto ai partiti politici.
E così via: l’art. 9 parla di ambiente solo come paesaggio e meriterebbe una rilettura maggiormente attenta ai temi dello sviluppo sostenibile.
Non così, forse, l’art. 1. La chiave del ragionamento di Brunetta potrebbe essere più profonda di quanto appaia dall’intervista. Il riferimento dell’art. 1 al lavoro come fondamento della democrazia, sul piano storico, deve essere letto come contrapposizione netta al capitale e come rifiuto della Costituzione di un sistema sociale ed economico fondato su di una economia di mercato puramente liberista.
E’ la promessa di una rivoluzione che compensa le delusioni del partito social comunista nella ricostruzione di Calamandrei.
Toccare questa disposizione costituzionale significherebbe cercare un altro fondamento assiologico per la nostra democrazia e Brunetta propone il mercato accanto al merito.
Come si potrebbe proporre il gioco o lo sviluppo sostenibile.
La verità, però, è che toccare un fondamento assiologico senza una impostazione ideologica forte, come forti erano le impostazioni dei costituenti, non ha nessun senso.
Significa spostare il peso del dialogo sulla distanza fra una democrazia di valori, come è ancora la nostra, ed una democrazia di procedure, come la nostra sta diventando.
La proposta di Brunetta, secondo questa chiave di lettura, dovrebbe essere ancora dilatata per essere completa ed onesta: L’Italia è una repubblica democratica che si fonda sul rispetto delle procedure stabilite nella presente Costituzione.
Ma una Costituzione senza valori fa davvero paura.

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