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la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

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Napolitano ed i decreti legge (A proposito di Veline e Vajasse)

in News / by Gian Luca Conti
24/11/2010

carfagna-berlusconiNapolitano ha polemizzato con la presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 ha approvato un decreto legge per la soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania.
Ieri, 23 novembre, non era ancora arrivato sul tavolo del Presidente della Repubblica che ha il compito di firmarlo, con il valore di una emanazione.
Perché?
Cinque giorni per spostare un foglio da Palazzo Chigi al Quirinale sono tanti.
Troppi.
Il problema è che il Consiglio dei Ministri non approva i decreti legge.
Approva una carpetta che dovrebbe contenere il testo del decreto legge, ma che spesso è vuota.
In modo da lasciare al Presidente del Consiglio il compito di riempire la carpetta – di scrivere il decreto legge – prima di inviarlo al Capo dello Stato per l'emanazione.
Questa volta, l'accordo sul decreto legge è stato più faticoso del solito, perché l'oggetto del testo normativo era l'attribuzione dei poteri sugli inceneritori campani, ovvero l'oggetto vero della lotta di potere all'interno del PdL campano fra la Mussolini e la Carfagna.
Una guerra di vajasse che diventa impedimento all'attività di governo.
Comico impedimento.
Prontamente segnalato dal Capo dello Stato, con un intervento che suona più o meno Si sa che approvate solo carpette, ma almeno non fatelo vedere troppo.
Inutile osservare che se i decreti legge sono una torsione della centralità del Parlamento imposta dall'emergenza, ciò dovrebbe essere giustificato dalla collegialità dell'azione di governo.
Che invece viene meno.

Il Lodo senza lode

in News / by Gian Luca Conti
21/10/2010

molto-rumore-per-nullaFini ha accettato l'impostazione della maggioranza sul "quarto" Lodo Alfano.
Repubblica reagisce con due editoriali molto forti.
Carlo Galli sottolinea che l'immunità di un capo del Governo che appare designato dal voto popolare equivale a dotare il voto popolare di una forza taumaturgica che è estranea alle democrazie occidentali.
Alessandro Pace, che è il decano dei costituzionalisti e non ha mai fatto mancare le sue critiche al Primo Ministro, osserva che le leggi di revisione costituzionale sono sottoposte alla Costituzione e che la Costituzione non tollera una immunità dalla giustizia stabilita dopo che la giustizia si è messa in moto.
Come dire: è in astratto ipotizzabile una forma di immunità per il Capo del Governo, ma non è ipotizzabile un Parlamento che sottrae il Presidente del Consiglio ad un processo.
Soprattutto Pace osserva che vi è una certa confusione nell'accomunare sotto la stessa forma di immunità Capo dello Stato e Presidente del Consiglio, data la diversità di funzione delle due cariche ed il diverso valore che hanno nel sistema.
Ha ragione.
Ma, forse, per un motivo leggermente diverso. L'attuale forma di governo prevede che il Capo del Governo duri in carica una legislatura e collega la sua designazione al voto popolare che elegge quella legislatura.
Di conseguenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha una immunità che dipende dal voto della stessa maggioranza che ha fiducia in lui e l'immunità diventa una sorta di estensione in campo penale della fiducia parlamentare.
Al contrario, l'attuale forma di governo rende possibile, quasi inevitabile per le logiche dell'alternanza, che il settennato del Presidente della Repubblica inizi in una legislatura e finisca in un'altra dominata da una maggioranza diversa da quella che lo ha eletto.
Sicché mentre per il Capo del Governo l'immunità è il frutto della fiducia, per il Capo dello Stato l'immunità – o meglio la decisione di non concedere l'immunità – può essere facilmente strumentalizzata da una maggioranza parlamentare ostile ad un Presidente della Repubblica eletto in una precedente legislatura da un'altra maggioranza.
Ma queste sono chiacchiere di costituzionalisti possono davvero interessare a qualcuno?
O sono gli estremi riti di Bisanzio mentre fuori dalle mura l'assedio ottomano volge al termine?

Un palazzo avvelenato

in News / by Gian Luca Conti
28/09/2010

Corte costituzionaleIl Corriere della Sera di oggi tace una notizia importante.
Non si parla di Lele Mora e Fabrizio Corona e della loro relazione intima.
Di quella  parla eccome.
Non poteva uscire con un buco del genere.
Si parla della Corte costituzionale a margine del convegno milanese sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura.
Si parla degli inquinamenti generati dalla cd. P3 sul funzionamento del tetto della nostra democrazia.
I fatti sono semplici.
Due giudici della Corte costituzionale hanno partecipato ad una cena assai politica prima di pronunziarsi sulla legittimità costituzionale o meno della legge che concede l'immunità al capo del governo.
Non è stato elegante.
Oggi pare che la Corte costituzionale si sia spaccata sulla possibilità di revocare questi giudici costituzionali.
Non è mai accaduto dal 1956 ad oggi che un giudice della Corte costituzionale sia stato rimosso dal suo incarico.
Può avvenire solo con una decisione della stessa Corte costituzionale "per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni" (art. 3, primo comma, legge cost. 1 del 1948).
Questa decisione deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei giudici presenti all'adunanza (art. 7, legge cost. 1 del 1953).
Ma la Corte costituzionale non è stata convocata per giudicare se Luigi Mazzella e Paolo Maria Napolitano avessero commesso una grave mancanza nell'esercizio delle loro funzioni cenando con Alfano, Letta e Vizzini nell'imminenza della camera di consiglio sul lodo Alfano.
Non è stata convocata perché mancava la maggioranza per deliberare la loro rimozione ed una camera di consiglio da cui questi giudici fossero usciti confermati avrebbe rafforzato assai la loro posizione all'interno del collegio, che invece era indebolita dallo scandalo che li ha travolti.
Forse, però, la maggioranza non mancava.
I giudici della Corte costituzionale sono 15. Sei hanno votato a favore del Lodo Alfano. E' lecito immaginare che siano gli stessi che avrebbero votato contro la rimozione di Napolitano e Mazzella. Di conseguenza, la maggioranza dei due terzi mancava solo se Napolitano e Mazzella potevano partecipare alla camera di consiglio chiamata a giudicare su di loro e di questo è possibile dubitare. Senza loro due, la fronda interna alla Corte avrebbe contato 4 membri che sono meno di un terzo di un collegio composto da 13 membri.
Il vero problema è chi deve decidere quali giudici della Corte costituzionale vengono convocati in camera di consiglio e come si contano i voti espressi.
E' il Presidente della Corte.
Che però non ha avuto la forza necessaria per affermare l'indipendenza dell'organo da lui presieduto.

Lo dico / Non lo dico / Lo dico (Il presidente Aic Sindaco di Milano?)

in News / by Gian Luca Conti
17/09/2010

OnidaValerio Onida è un costituzionalista di vaglia.
Ha anche il dono di essere una persona simpatica.
E' stato un avvocato molto brillante, un avvocato da clienti importanti.
E' stato giudice della Corte costituzionale, dove ha fedelmente incarnato la Costituzione come relatore di alcuni importanti arrét in punto di immunità parlamentari, rapporto fra Costituzione e ordinamento comunitario, etc.
E' il presidente della Associazione Italiana Costituzionalisti.
Eletto nell'ultima assemblea, con una maggioranza abbastanza importante.
Adesso si candida alle primarie del centro sinistra per partecipare alle elezioni del sindaco di Milano.
Sono elezioni importanti e politicamente molto delicate.
Forse la sua candidatura non è opportuna.
Non è opportuno che un giudice della Corte costituzionale terminato il mandato partecipi attivamente alla vita politica del paese. E' come confessare una appartenenza politica che non può non avere influenzato l'interpretazione della Costituzione che come giudice ha portato avanti.
Nemmeno è opportuno che l'Aic sia coinvolta in una competizione elettorale: l'associazione comprende costituzionalisti di diverso orientamento politico e non può diventare l'associazione dei costituzionalisti di sinistra, perché la Costituzione non deve apparire di sinistra e, forse, non lo è neppure particolarmente.
Però fa riflettere.
L'idea di Onida è che la Costituzione abbia un'anima politica, che le norme costituzionali debbano parlare il linguaggio della politica ed inverare una precisa visione della società civile.
In questa visione ideologica, la scelta di partecipare ad una competizione elettorale può essere compresa perché si partecipa con una precisa visione "costituzionale" della politica.
Ma è una visione che non merita affatto di essere condivisa.
La Costituzione serve a costruire una casa comune e nel momento la si coinvolge in un gioco politico, la si estrania dalla casa comune che dovrebbe costruire, non è più una finestra attraverso cui inquadrare i conflitti politici ma una parte del conflitto politico.
Una Costituzione di questo genere è inevitabilmente una Costituzione a metà.

Tifosi della Lazio in Curva Sud

in News / by Gian Luca Conti
16/09/2010

tricolore cisalpinoDue/tre patrioti hanno sventolato la bandiera della Repubblica Italiana durante un raduno della Lega Nord e sono stati allontanati dalla polizia di Stato.
Si grida allo scandalo.
Vi sarebbe un sacro diritto alla bandiera e non si potrebbe sopportare che la polizia incaricata di salvaguardare l'insieme dei valori che la bandiera della Repubblica Italiana simboleggia non intervenga a garanzia di chi la agita.
Insomma, l'intervento della polizia a favore della Lega Nord e contro gli agitatori patriottici non sarebbe molto distante dal ruolo della Guardia di Finanza nel cannoneggiamento libico del peschereccio italiano di qualche giorno fa.
Fin qui, De Amicis.
Ma forse se ne può fare anche a meno.
Il valore costituzionale della bandiera è poco più che un omaggio alla tradizione, un segno di continuità con il passato, un intendersi legati sia alla decisione dei Savoia di usare il tricolore anziché la coccarda azzurra come bandiera dell'esercito durante le guerre di indipendenza, sia all'uso di questo simbolo da parte degli ambienti mazziniani durante il Risorgimento.
A volere osare di più, si potrebbe ricordare che la consegna del tricolore alla Repubblica Cisalpina avvenne ad opera di Napoleone ed aveva un intento chiaramente giacobino e rivoluzionario, sicché la costituzionalizzazione di questo simbolo vale anche ad indicare le nostre radici comunarde ed insurrezionaliste, molto più vicine alla Francia della Rivoluzione che a qualsiasi altro paese europeo.
Ma forse anche di questo si può fare a meno.
La verità è che se uno si mette ad agitare la bandiera italiana durante un raduno leghista mette a repentaglio la propria incolumità e quella di chi lo circonda, sicché la polizia fa bene ad intervenire.
Esattamente nella stessa maniera in cui dovrebbe intervenire se un citrullo si mettesse ad agitare la bandiera della Lazio in mezzo ai tifosi della Roma, in stile Bondi o De Sica in un qualche Vacanze di Natale di anni fa.

A casa

in News / by Gian Luca Conti
08/09/2010

fini_berlusconiSilvio Berlusconi, come Presidente del Consiglio, e Umberto Bossi, come lìder maximo della Lega, sembra fossero intenzionati a chiedere al Presidente della Repubblica di revocare il Presidente della Camera dei Deputati.
Dal punto di vista della Costituzione, è un gesto che merita qualche osservazione.
In ordine sparso e confuso, perché il gesto di ordinato e chiaro non ha proprio nulla.
Primo, il Presidente della Camera non può essere revocato dalla maggioranza che lo ha eletto: il punto è chiaro nelle prassi parlamentari più recenti, dove è accaduto che due presidenti di Commissione (De Gregorio presidente della Commissione Difesa nella sedicesima legislatura e Villari presidente della commissione bicamerale di vigilanza nella diciassettesima legislatura) abbiano fatto vittoriosamente opposizione alla richiesta di dimissioni avanzata dalla maggioranza che li aveva eletti.
Secondo, il Presidente della Camera non può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, perché il Parlamento esercita un potere di indirizzo e controllo sul governo e non è ipotizzabile che colui che è soggetto alla fiducia interferisca sull'organo dal quale dipende e da cui trae la propria legittimazione.
Terzo, il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti che compie nell'esercizio del suo mandato e che devono essere controfirmati dal ministro competente, sicché il Presidente del Consiglio se vuole che Napolitano revochi Fini deve sottoporre alla firma di Napolitano un decreto di questo contenuto e del quale si deve assumere la responsabilità.
Ma il punto non è questo.
Non è ipotizzabile che Berlusconi e Bossi non si rendano conto della assurdità della loro richiesta, che non a caso hanno diffuso presso l'opinione pubblica ma che non hanno portato al Capo dello Stato.
Se ne rendono conto perfettamente perché sanno tutto quello che devono sapere.
Il punto è che la sfiducia del Presidente della Camera è possibile, con un po' di fantasia costituzionale.
E' possibile perché l'art. 23, reg. Camera prevede che la programmazione dei lavori sia approvata in conferenza dei capigruppo con una maggioranza che conti non meno dei tre quarti dei componenti la Camera, dal che si può sostenere che la conferenza dei capigruppo per essere validamente costituita deve vedere la partecipazione di tanti capigruppo quanti rappresentano i tre quarti dei componenti la Camera.
Se non è stato possibile approvare la programmazione dei lavori, è il Presidente della Camera che la fissa, con una autonomia pressoché sovrana.
Ma se non è stato possibile neppure discutere la programmazione dei lavori, il Presidente della Camera è costretto (art. 26, primo comma, reg. Camera) a fissare l'ordine del giorno in chiusura di seduta per le due sedute successive ed accettare che sull'ordine del giorno si discuta e si voti per alzata di mano.
In altre parole, in assenza della conferenza dei capigruppo, la Camera può decidere del proprio ordine del giorno a maggioranza dei votanti e dare così al Governo il dominio dei lavori parlamentari esautorando completamente il suo Presidente.
Perché Berlusconi e Bossi non seguono questa strada e preferiscono lanciarsi in appelli fantacostituzionali?
Perché non hanno più una maggioranza e, in questo modo, lo confessano.
Burlando se stessi.

L’ammorbidente infeltrito

in News / by Gian Luca Conti
02/09/2010

NapolitanoIl mese di agosto è stato un mese strano per i costituzionalisti.
Un mese di coscienze candide.
Perché si deve avere una coscienza candida per sostenere che l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale è irrilevante.
La polemica è quella sul potere di scioglimento delle Camere, ed è una polemica interessante perché forse la Costituzione non chiarisce affatto se questo potere debba essere inteso come un potere presidenziale ovvero come un potere condiviso con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
E' una discussione che ha bisogno di un minimo di onestà intellettuale.
Oggi, non vi è dubbio che il sistema elettorale si basa su coalizioni che indicano il nome del candidato alla carica di premier e che il parlamento sia eletto in virtù di liste bloccate.
Il primo fatto fa sì che il Capo dello Stato sia vincolato dal risultato elettorale nella nomina del premier e che il premier sia dotato di un plusvalore di legittimazione democratica che il sistema precedente non conosceva e neppure era in grado di esprimere.
Il secondo svuota il parlamento di un rapporto diretto con il corpo elettorale perché l'indicazione di voto è incanalata sui candidati scelti dalle segreterie di partito.
Ovvero da parte degli stessi soggetti ai cui accordi è consegnata la scelta del candidato premier.
Tutto questo allontana il governo dal parlamento e lo avvicina al corpo elettorale.
Sicché nel caso di governo uscito dalle urne può parlarsi di Governo del Premier ed il Presidente del Consiglio va ad assomigliare molto a un primo ministro o a un segretario di Stato.
Nel caso di crisi di governo, parlamentari o extraparlamentari, il Presidente della Repubblica ha la facoltà di sciogliere le camere se ritiene che non vi sia spazio per un nuovo governo.
Questo nuovo governo non ha sicuramente la stessa legittimazione del precedente, perché sostituisce chi è stato proclamato premier dalle urne con un soggetto che gode la fiducia di un parlamento il cui rapporto con il corpo elettorale è depotenziato.
Queste sono le coordinate politiche del problema ed un costituzionalista deve essere uno scienziato della politica.
In queste coordinate, dire che il Presidente della Repubblica è titolare del potere di scioglimento delle camere, siginifica affermare che il Capo dello Stato è sostanzialmente arbitro della scelta fra una forma di governo in cui il premier è eletto dal popolo e che si potrebbe chiamare, con una certa imprecisione, Governo del premier ed una forma di governo in cui il premier gode della fiducia del parlamento, e che è una forma di governo parlamentare classica, ma che, nel nostro sistema, è anche debole e si potrebbe chiamare Governo della non sfiducia.
Ovvero significa porre una questione molto grave: la Costituzione nella parte in cui disegna la forma di governo può essere considerata flessibile ed è talmente flessibile da mettere nelle mani del Capo dello Stato la scelta della forma di governo da perseguire.
Questo è molto forte.
E' molto forte perché impone di considerare il Capo dello Stato un qualcosa di diverso da una suprema magitratura costituzionale.
Impone di considerarlo come un attore politico a tutti gli effetti, perché compie una scelta politica e massimamente politica: la scelta del modello di governo di cui la nostra democrazia ha bisogno in un determinato momento storico.
Il che è coerente con la durata in carico del Presidente della Repubblica: sette anni, che comunque lo sganciano dalle maggioranze parlamentari in giuoco nella crisi che è chiamato a gestire o perché non lo hanno eletto o perché non ci saranno al momento della sua eventuale rielezione.
Ovvero impone di considerare la nostra Costituzione flessibile una seconda volta.
Queste notazioni sono ovvie.
Ma sfuggono al dibattito dei costituzionalisti di questi giorni.
Sfuggono perché spesso siamo costretti a strane fedeltà di partito.
Ma non possono sfuggire nel momento in cui Napolitano esterna vaticinando un binario morto per il disegno di legge sul processo breve.
E' la dichiarazione di un attore politico, non della suprema magistratura costituzionale.
Come è evidente dalla prima pagina dell'Unità che la riporta, sotto un'enfasi: "Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare" che fa molto manifesto FGCI dei primi anni settanta.

In galera

in profstanco / by Gian Luca Conti
22/07/2010

IaconoLa Corte costituzionale con la sentenza 265 del 2010 ha dichiarato incostituzionale il principio per il quale la custodia cautelare delle persone sottoposte a procedimento penale per avere commesso reati contro la libertà sessuale doveva necessariamente avvenire in carcere.
La Carfagna, che di libertà sessuale se ne intende, si scaglia contro il giudice delle leggi.
Che però ha maledettamente ragione.
Sul piano logico, le misure cautelari precedono il giudizio di colpevolezza e quindi riguardano una persona che è ancora costituzionalmente innocente. Sono ammissibili solo se: (i) vi è il pericolo di fuga; (ii) vi è il pericolo di reiterazione del reato; (iii) vi è il pericolo di inquinamento delle prove. Esse, inoltre, devono essere misurate in modo da essere il meno gravose per la libertà dell'indagato possibile.
Il punto è banale: le misure cautelari non si possono sostituire alla pena. La pena segue ad un processo. Le misure cautelari lo precedono e la loro applicazione ha un livello di garanzia giurisdizionale attenuato per la persona che vi è sottoposta.
Sul piano storico, la previsione per cui il giudice è obbligato a disporre come misura cautelare la custodia in carcere è nata per i reati di stampo mafioso e non è nata per la gravità di questi reati ma come una garanzia per il magistrato: se il magistrato dispone l'arresto e può disporre solo l'arresto, non anche gli arresti domiciliari, o il divieto di dimora o una qualsiasi altra misura cautelare meno onerosa, le associazioni mafiose non possono fare pressione su di lui perché disponga una misura alternativa alla detenzione.
Tutto questo non accade per i reati contro la libertà sessuale, dove la misura cautelare in carcere è una reazione della società avverso dei crimini che vengono avvertiti come particolarmente gravi, anche se non è né razionale né giusto che un determinato criminale sia giudicato più grave di un altro prima di essere condannato.
Sotto questo aspetto, la Corte costituzionale ha applicato correttamente la Costituzione perché "la totale vanificazione del principio di adeguatezza, in difetto di una ratio correlata alla struttura delle fattispecie criminose di riferimento, cumulandosi alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, orienta chiaramente lo “statuto custodiale” – in conformità alle evidenziate risultanze dei lavori parlamentari – verso finalità “metacautelari”, che nel disegno costituzionale devono essere riservate esclusivamente alla sanzione penale inflitta all’esito di un giudizio definitivo di responsabilità".
Non ha applicato invece correttamente la Costituzione quando ha ritenuto che comunque il sospetto della commissione di un reato contro la libertà sessuale determini una presunzione relativa di pericolosità tale da orientare verso la custodia cautelare in carcere in tutti i casi in cui questa presunzione non possa essere superata.
E' un gioco tecnico perché serve ad evitare che la lacuna determinata dalla dichiarazione di incostituzionalità porti a rimettere in libertà quanti sono detenuti perché in attesa del processo in cui verranno giudicati per un delitto contro la libertà sessuale.
Ma l'affermazione della esistenza di una presunzione relativa di pericolosità è viziata dallo stesso pregiudizio "metacautelare" che rendeva incostituzionale la presunzione assoluta, perché esattamente nello stesso modo fa dipendere l'erogazione di una misura cautelare in carcere da un giudizio che riguarda esclusivamente la gravità del reato commesso e non le esigenze cautelari che si sono ricordate e che sono costituzionalizzate negli artt. 3, 13 e 17 della Costituzione.

Anche oggi, esami (A proposito del potere costituente)

in News / by Gian Luca Conti
12/07/2010

lavagnaLuglio è una sessione rovente.
Di luglio, tornano tutti quelli che non ce l'hanno fatta prima.
O quelli che cercano di sfruttare lo scampolo dopo gli esami di giugno per dare il tuo.
Nessuno dei due generi è particolarmente appetibili.
Anzi, sono entrambi delle straordinarie scocciature.
Tipo, dopo che i precedenti non hanno avuto una bella sorte, pantaloni corti, gambe depilate e tatuaggi tribali a polpaccio giro giro.
Si siede da par suo, accavallando le gambe in modo da mostrare i polpacci all'uditorio femminile ed aspetta la domanda ruminando la gomma da masticare:
=> I caratteri del potere costituente
Domanda dogmatica, apparentemente dettata dalla logica del contrappasso.
Il tipo:
=> E' quel potere che si esercita quando il popolo diventa consapevole di essere sovrano e che non si esercita quando il popolo accetta di essere il cittadino delle istituzioni.
Risposta dogmaticamente perfetta.
Persino, elegante nella sua semplicità.
Il professore abbassa gli occhiali, piacevolmente sorpreso, e va oltre, molto più tranquillo:
=> Mi parli dei decreti legislativi
=> Il Parlamento delibera il Governo a disciplinare una determinata materia legislativa….
Le apparenze non ingannano.
Quasi mai.

L’ammorbidente irrituale di un ministero law cost

in News / by Gian Luca Conti
28/06/2010

NapolitanoNessuna simpatia per il ministro Brancher.
Un senso di grave fastidio.
Per un ministro nominato in assenza di una delega precisa.
Per l'uso del legittimo impedimento che in assenza di una delega precisa non può essere giustificato.
Sul piano costituzionale, è il Presidente della Repubblica che ha la responsabilità politica di nominare il Presidente del Consiglio dei ministri, ma è questo che ha la responsabilità politica di nominare i ministri.
Nel caso dei ministri con portafoglio, ovvero dei ministri la cui esistenza è fissata da norme di legge generali ed astratte che individuano il dicastero e le relative competenze, la responsabilità del Capo del governo riguarda solo la persona scelta a ricoprire una carica.
Nel caso dei ministri senza portafoglio, la responsabilità del Capo del governo riguarda anche la delega che lo stesso conferisce al ministro e che deve essere giustificata da una esigenza politica concreta e ben delineata.
Qui, questa esigenza non risulta con chiarezza.
La delega al ministro Brancher è cambiata molte volte nei giornali e non è mai arrivata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica.
La delega del ministro senza portafogli è la misura delle sue attribuzioni, la quota di potere di governo che gli viene trasferita dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Senza questo atto, non si può parlare di legittimo impedimento perché non si sa che cosa impedisce al ministro di compiere il suo dovere di cittadino e presentarsi in tribunale o lasciare che il tribunale svolga il suo compito senza la sua presenza.
Di qui, il grave fastidio per un pasticcio di bassa politica collegata al dialogo/scontro fra PdL e Lega, nelle immagini più ottimistiche, alla necessità di evitare processi imbarazzanti per l'intera compagine di governo, nelle visioni meno celesti.
Ma il Capo dello Stato non ha alcun potere di pronunciarsi sulla esistenza del legittimo impedimento.
Il legittimo impedimento è stabilito da una legge (n. 51 del 7 aprile 2010) che egli ha promulgato e che promulgano ha consegnato alla magistratura che dovrà farne applicazione.
Sono i giudici che devono giudicare del legittimo impedimento dell'imputato Brancher a presenziare alle udienze in cui è giudicato, senza che il Capo dello Stato possa intervenire.
Ferruccio De Bortoli, sul corsera di oggi, sottolinea che il Capo dello Stato ha molto apprezzato l'intervento di Ainis sulla Stampa di sabato 26 giugno.
Ainis è un costituzionalista molto serio e molto attento.
Ma il suo intervento è particolarmente criticabile: si legge che il Presidente della Repubblica è custode di valori etici e che, siccome presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, può fornire alla magistratura stessa l'avallo per l'interpretazione costituzionalmente preferibile di una disposizione di legge.
E' un modo pericoloso di guardare al ruolo del Capo dello Stato, che in questo modo diventa una magistratura politica in grado di influenzare le magistrature giudiziarie.
Il fatto che il Capo dello Stato veda con favore questa intepretazione del suo ruolo è un messaggio preoccupante, il messaggio di una carica dello Stato in forte avanzamento verso (e contro) altre cariche dello Stato che dovrebbe fronteggiare in una posizione di equilibrio, ma che non dovrebbe accerchiare con il peso della propria irresponsabilità politica.
Tutto questo è molto pericoloso e dovrebbe essere visto con estrema preoccupazione da sinistra, perché i presidenti della repubblica hanno il vizio di non essere giovani e potrebbe essere questa legislatura ad occuparsi della sua sostituzione: un Napolitano forte è un atout delle sinistre, ma il prossimo capo dello Stato potrebbe non essere di sinistra e sicuramente si approprierà dei progressi compiuti da Napolitano nella conquista del potere politico concreto.
L'irritualità del Capo dello Stato rende meno antipatico il povero Brancher, che non si trova in una bella situazione, anche se, con un bel colpo di orgoglio, riesce a agganciare il premio del ministro più law cost della storia repubblicana, dichiarando che è perseguitato a causa di Lippi e della pessima figura della nostra nazionale.
Per fortuna, la destra si sa fare male da sola.
Perché in questo caso, la posizione di Napolitano fa male davvero.
Alla democrazia, complessivamente intesa e non solo a Brancher.

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