Il servo non ha fatto il padrone: la Consulta e la morte (sent. 152/2026)
Il 24 luglio la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 152/2026, decisa in camera di consiglio il 23 giugno, relatori Viganò e Antonini. Vale la pena fermarsi, perché questa sentenza chiude — per ora, e in modo interessante — una porta che molti si aspettavano restasse socchiusa.
Il caso. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 29 settembre 2025 (reg. ord. 223/2025), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., come già ritagliato da Corte cost. 242/2019, “limitatamente alle parole «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale»”. Il procedimento riguarda tre persone imputate per aver aiutato P.R., malata di paralisi sopranucleare progressiva, a morire in Svizzera nel febbraio 2023. Il giudice bolognese non chiedeva un aggiustamento del requisito: la Corte stessa lo nota, parlando di “sola, radicale, ablazione del requisito in parola”, cioè di estendere la non punibilità anche a chi non dipende da trattamenti di sostegno vitale, purché affetto da patologia irreversibile, sofferenze intollerabili e piena capacità di autodeterminarsi.
La Corte ha detto due cose. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di motivazione, la censura basata sull’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU (richiamando peraltro Karsai c. Ungheria, che esclude proprio questo tipo di violazione). E ha dichiarato non fondate, nel merito, le censure fondate sugli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, Cost.
Perché. Il cuore della motivazione sta in una distinzione che la Corte ripete da 242/2019 in avanti e che qui torna a blindare: non è mai stato riconosciuto “un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile”. Quello che la Corte ha ritenuto irragionevole è precludere l’aiuto al suicidio a chi già ha il diritto, riconosciuto dalla legge 219/2017, di rifiutare i trattamenti che lo tengono in vita, e di lasciarsi morire per questa via. Chi non dipende da un sostegno vitale non ha, semplicemente, questa possibilità: non può “lasciarsi morire” rifiutando cure che non riceve. Ecco perché — dice la Corte, richiamando 135/2024 e 66/2025 — la ratio della sentenza del 2019 non si estende a lui.
C’è poi il passaggio, di nuovo mutuato da 135/2024 e in fondo da 50/2022, sulla “pressione sociale indiretta”: ogni ampliamento degli spazi di autonomia individuale nel morire porta con sé il rischio che persone malate, anziane, sole, si convincano “di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società”, decidendo così “di farsi anzitempo da parte”. La Corte lo scrive esplicitamente: tutelare la libertà di scegliere come morire non può mai prevalere incondizionatamente sulla protezione della vita, quando quella protezione riguarda i più fragili. Da qui il richiamo, non nuovo ma sempre un po’ consolatorio, allo sviluppo delle cure palliative come alternativa reale, non come clausola di stile.
E infine il punto che a me interessa di più, perché è quello su cui da tempo insisto scrivendo su questo tema: il compito della Corte “non è quello di sostituirsi al legislatore”, ma “soltanto quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto”. Estendere la non punibilità anche a chi non dipende da sostegno vitale resta una scelta “costituzionalmente non obbligata”: il legislatore può farlo, non deve farlo per ordine della Consulta.
Nel pezzo che avevo scritto per il Forum della Rivista del Gruppo di Pisa mi ero speso a distinguere due cose che vengono continuamente confuse: una cosa è il riconoscimento di un diritto fondamentale — compito che, dicevo, “non avrebbe potuto essere svolto in questi termini dal legislatore ordinario” e che è toccato alla Corte —, un’altra è la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni necessarie a renderlo effettivo, che spetta al circuito della decisione politica. La 152/2026 sta esattamente su questa linea di faglia, ma la disegna in modo più netto di quanto avessi previsto: la Corte non solo non estende il diritto, dice cheil dove fermarsi non è materia sua, perché quel confine ulteriore — includere chi non dipende da sostegno vitale — non è imposto dalla Costituzione, è una possibilità che la Costituzione lascia aperta al legislatore.
In “Dare a Cesare quel che è di Cesare” avevo scritto che la Corte costituzionale rischia sempre di cadere nella tentazione del “suprematismo giudiziario”, di comportarsi come il servo che si fa padrone quando il padrone — il legislatore — ha abbandonato la casa. Ecco: questa sentenza è, letteralmente, il servo che rifiuta di fare il padrone. Lo dice a chiare lettere: fissare il limite minimo sì, riscrivere la disciplina no. Chi si aspettava un altro passo in avanti nella stessa direzione di 242/2019 — pensando che la logica dell’autodeterminazione, una volta aperta, dovesse espandersi per forza propria — deve fare i conti con una Corte che si è fermata apposta, e lo ha motivato.
Il punto debole, o forse no. Resta un nodo che la sentenza non scioglie e che, onestamente, nemmeno io riesco a sciogliere del tutto: la distinzione fra chi dipende da un sostegno vitale e chi no non è una distinzione sulla sofferenza — che può essere identica, anzi peggiore nel secondo caso, se il paziente resta lucido più a lungo proprio perché nessuna macchina lo tiene in vita — ma sulla disponibilità di una via d’uscita alternativa (il rifiuto delle cure). È una distinzione procedurale travestita da distinzione sostanziale, e la Corte lo sa, tanto che non la difende come naturale ma come il punto fin dove è arrivata finora, lasciando esplicitamente aperta la porta a un intervento legislativo diverso. Il che, se si prende sul serio quanto scrivevo a proposito della legge toscana — che il nucleo del diritto è “nessuno può essere privato della libertà di stabilire il valore della sua vita” — lascia un margine di incoerenza che il legislatore, se mai deciderà di occuparsene, dovrà affrontare direttamente, non ereditare per inerzia.
Per ora, il messaggio della Corte è di una chiarezza rara: il limite minimo è fissato, il resto tocca al Parlamento. Il problema, come sempre in questa materia, è che il Parlamento continua a non esserci.










