Il Senato o il Presidente del Senato?
1 – Il Presidente del Senato ha deciso di costituirsi parte civile nel processo in cui si discute della compravendita di alcuni senatori.
Questo il comunicato:
Il Presidente del Senato, Pietro Grasso, dopo aver ascoltato i diversi orientamenti espressi dai componenti del Consiglio di Presidenza, ha dato incarico all’Avvocatura dello Stato di rappresentare il Senato della Repubblica quale parte civile nel processo sulla c.d. “compravendita di senatori” che inizierà il prossimo 11 febbraio presso il Tribunale di Napoli.
Il Presidente ha ritenuto che l’identificazione, prima da parte del Pubblico Ministero poi del Giudice, del Senato della Repubblica italiana quale “persona offesa” di fatti asseritamente avvenuti all’interno del Senato, e comunque relativi alla dignità dell’Istituzione, ponga un ineludibile dovere morale di partecipazione all’accertamento della verità, in base alle regole processuali e seguendo il naturale andamento del dibattimento.
2 – La questione è più complessa di quello che può apparire.
E’ complessa in linea sostanziale: qual’è il significato della costituzione di parte civile per la costruzione del concetto di autonomia parlamentare? Può la magistratura affermare che l’autonomia costituzionale del Senato della Repubblica ha subito una offesa e stabilire il prezzo di questa offesa?
E’ altrettanto complessa dal punto di vista procedimentale: il Presidente del Senato può dilatare la funzione di rappresentanza di cui all’art. 8, reg. S. fino a ricomprendervi la decisione di costituirsi parte civile contro l’opinione del Consiglio di Presidenza e senza una decisione dell’Assemblea?
Probabilmente, il percorso logico che consente di sciogliere il secondo nodo, la seconda questione deve partire dalla soluzione della prima.
3 – In linea generale, nel processo sulla compravendita dei senatori si mira a stabilire se sia accaduto che alcuni senatori abbiano concesso il proprio voto favorevole in cambio di alcune utilità economiche e se ciò possa essere considerato penalmente rilevante.
La questione di fondo è la rilevanza penale di un comportamento accaduto all’interno del Senato.
Ma soprattutto la questione di fondo è che in questo modo il Presidente del Senato ha sostanzialmente accettato l’impostazione del Tribunale di Napoli secondo cui la compravendita di un senatore costituisce un fatto penalmente rilevante, ovvero rilevante per l’ordinamento giuridico generale e non soltanto per l’ordinamento parlamentare.
In altre parole, il vero punto di questa decisione è la rinuncia del Senato a difendere le proprie prerogative in una vicenda in cui non è per nulla scontato che l’art. 68, Cost. consente al potere giurisdizionale di valutare nel prisma della responsabilità penale le ragioni di un voto dato da un parlamentare.
Si può dubitare non tanto che il prestigio del Senato sia stato offeso da una vicenda come quella su cui la magistratura sta indagando, ma che il prestigio del Senato possa essere difeso in un processo penale senza che subisca l’ulteriore offesa della propria inettitudine, della propria incapacità di reagire.
Il vero punto della questione è che se un senatore è stato comprato, è il Senato che dovrebbe esprimersi sul punto, che dovrebbe indagare, costituendo, magari, una commissione di inchiesta e dimostrando al paese la propria capacità di reagire operando sul piano della verità, rendendosi capace di illustrare che cosa è accaduto e perché è accaduto, soprattutto facendo mostra al Paese di essere il più capace e disincantato indagatore di se stesso.
Qui la difesa delle prerogative del Senato avrebbe dovuto essere forte e la decisione del suo Presidente è solo apparentemente coraggiosa.
E’ una resa alla magistratura, dopo anni in cui la pervasiva morbilità dei conflitti sul 68, Cost. ha indebolito il valore assiologico di un’autonomia costituzionale che costituisce uno dei fondamenti della centralità del Parlamento nella forma di governo costituzionale.
4 – Sulla base delle osservazioni che si sono svolte, non è difficile rispondere alla domanda che ci si è posta all’inizio di queste righe.
Il Presidente del Senato non aveva il potere di costituirsi parte civile contro l’avviso del Consiglio di Presidenza e senza una deliberazione dell’Assemblea.
I precedenti, che non riguardano la costituzione di parte civile, non risultano precedenti in cui il Senato sia stato parte offesa in un procedimento penale prima di oggi, almeno a memoria di chi scrive, ma conflitti fra poteri.
E’ noto che il Senato, a differenza della Camera, dove la decisione sulla costituzione in un conflitto fra poteri appartiene all’Assemblea previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, decide sul conflitto dopo un’istruttoria dell’organo collegiale ritenuto competente per materia (la Giunta delle elezioni, il Consiglio di Presidenza, la Giunta del regolamento, la commissione permanente competente per materia).
La decisione tuttavia è sempre assembleare e non potrebbe essere diversamente perché l’art. 8, reg. S. affida al Presidente il compito di rappresentare il Senato e questo compito costituisce il Presidente come una sorta di magistratura indipendente (vedi Corte cost. in sede di verifica dei poteri del dott. Bucciarelli Ducci), ma una magistratura indipendente non può decidere se il prestigio del Senato debba essere discusso nelle forme del processo penale.
Si deve anche osservare che l’Assemblea (vedi le sedute della Camera del 1 febbraio e del 27 giugno 2012) ha deciso anche sulla mancata costituzione in giudizio, ovvero è sempre stata l’Assemblea a intervenire quando, come in questo caso, si è deciso di non tutelare il prestigio dell’istituzione.
6 – Vi è nella decisione del Presidente del Senato l’emergere di un nuovo atteggiarsi dell’art. 68, Cost., ma anche dei valori connessi a 67, 63 e 64 e perfino a 55.
Il principio di autonomia costituzionale su cui si fonda la legittimazione dell’assemblea a difendere le immunità parlamentari dei suoi membri, infatti, si trasfigura.
Non è più l’assemblea che si arroga l’attribuzione di definire il corretto esplicitarsi del mandato parlamentare, ma è la magistratura che lo fa, nell’acquiescenza dell’assemblea.
Allora ci si deve domandare quale sia il significato della partecipazione del Senato all’accertamento di una verità processuale e se questa partecipazione non valga essenzialmente come rinuncia a una attribuzione sin qui – anche troppo – difesa.
Non solo, la costituzione di parte civile ha essenzialmente il valore di una richiesta di risarcimento danni, della richiesta di monetizzare il contenuto di un diritto che si assume leso.
La monetizzazione dell’autonomia parlamentare, però, non è coerente con la costruzione delle immunità a partire da una concezione giacobina – nobilmente giacobina – della rappresentanza.
7 – Sono osservazioni che dispiacciono. Come dispiace il silenzio della dottrina su questi aspetti della costituzione di parte civile decisa in autonomia e contro il parere del Consiglio di Presidenza dal Presidente Grasso.
Dispiacciono pacatamente.
Come a suo tempo, è dispiaciuto vedere un senatore ammettere di essere stato comprato da un uomo politico.
Ma una ferita non cancella un’altra ferita.
Aggrava lo stato della vittima, che qui è davvero moribonda.
Non solo per mano di chi si è venduto e di chi ha comprato, ma anche di Grasso e, forse, della sua poca consuetudine con le tradizioni del nostro Senato.