Dal fumus persecutionis al fumus mutationis (Il bello della pregiudizialità parlamentare)
Le tesi sono, anche, l’inizio di un dialogo in cui si propone un percorso di ricerca, spesso poco più di una intuizione e si lascia una curiosità libera di muoversi, di cercare, divagare, con quella libertà priva di pregiudizi che è di chi comincia uno studio e non appartiene più a chi oramai studia da troppo tempo per non immaginare il colpevole già sullo scaffale della libreria dove un giallo vorrebbe attirare la sua attenzione.
L’intuizione, in questo caso, era che il tema dei conflitti da immunità stia subendo una mutazione, stia abbandonando le imbarazzanti torsioni che hanno caratterizzato e si stia stabilizzando lungo le direttrici della pregiudiziale parlamentare, e, forse, senza gli inconvenienti con cui questa evoluzione era stata accolta dagli studiosi più affamati di giustizia costituzionale.
Questa intuizione si basa su di una evidenza: i conflitti da 68, quasi una nuova attribuzione della Corte disegnata dalla legge 140/2003, si sono drasticamente ridotti e hanno perso progressivamente di mordente, ma non sono affatto diminuiti i casi della vita che cadono nell’ambito di applicazione dell’art. 68, Cost., vuoi sub specie di inviolabilità che di insindacabilità.
Di qui, l’idea che la pregiudizialità parlamentare, alla fine, abbia funzionato bene, che il Parlamento sia riuscito a regolare in maniera efficacemente razionale il proprio terribile privilegio, sia riuscito a trasformare il proprio privilegio in un assieme di valori che ne regolano l’understatement nei confronti della funzione giurisdizionale.
E, forse, una conclusione: se la Corte ha operato come ultima fortezza nell’affermazione di alcuni principi in materia di funzione parlamentare, se storicamente queste sentenze della Corte costituzionale si collocano nel momento in cui le Camere avevano massimamente perso la propria legittimazione nei confronti dell’opinione pubblica, se in quei tormentati tempi il nodo era il tono costituzionale delle prerogative esercitate dai parlamentari nel momento in cui gli stessi si avvalevano di un odioso privilegio, ecco, oggi, tutto questo è cambiato.
Lo sfoglio della giurisprudenza parlamentare sui conflitti racconta un’altra dimensione. Da una parte, si muovono piccole beghe da gruppo parlamentare, la bassa cucina delle offese che passano ai gestacci e che hanno già trovato la sanzione dell’ufficio di presidenza, le solite vicende di diffamazione che nascondono antiche inimicizie e reciproche avversità politiche. Dall’altra parte, la resistenza del parlamentare alle intercettazioni, utilizzate dai pescherecci dell’accusa come reti a strascico.
In tutti e due questi esempi, ma tanti altri varrebbe la pena di farne, quello che pare di vedere è un cambiamento di direzione nel tono del conflitto. Quello che conta non è più il tono costituzionale dell’esercizio del privilegio parlamentare, ma il tono giurisdizionale nell’esercizio del processo penale.
Un fenomeno che ha rappresentato in maniera molto felice un refuso del laureando che ha cercato di indagare questo argomento: dal fumus persecutionis al fumus mutationis.