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la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

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Si ma No oppure No ma Si? A proposito di separazione fra le carriere, Città della Pieve, 17 gennaio 2026

in profstanco / by Gian Luca Conti
18/01/2026

1. Oggetto e premesse metodologiche

L’oggetto di queste riflessioni è il referendum costituzionale concernente la separazione delle carriere e l’introduzione di due Consigli superiori della magistratura, rispettivamente della magistratura giudicante e della magistratura requirente.

Prima di affrontare il merito della riforma, è necessario esplicitare alcune premesse. La prima è condensata nel titolo di questo contributo: non è agevole costruire una posizione nettamente orientata né per il “sì” né per il “no”. Ogni argomento che milita a favore di una delle due opzioni sembra infatti rafforzare, specularmente, le ragioni dell’altra.

Una seconda premessa riguarda il rifiuto di leggere la riforma attraverso cleavage ideologici tradizionali. Quando si discute di magistratura, si discute del potere dello Stato che più intensamente interagisce con la dimensione politica, in termini di vigilanza, controllo e, in certa misura, per come si è evoluta la Costituzione materiale, di indirizzo. Ne discende che è istituzionalmente poco elegante che il soggetto sottoposto a vigilanza intervenga direttamente sull’organizzazione di chi esercita quella vigilanza; ma è altrettanto problematico che il giudice, soggetto soltanto alla legge, pretenda di orientare il legislatore o addirittura partecipi al dibattito intorno al contenuto di una riforma costituzionale.

L’analisi deve dunque restare fedele a una lettura della Costituzione il più possibile imparziale, attenta agli equilibri complessivi della forma di Stato e della forma di governo, lontana tanto dalla pregiudiziale politica quanto da quella corporativa.

2. La giurisdizione nel tessuto costituzionale

La Costituzione considera la giustizia come “giurisdizione” e, al suo interno, distingue ambiti funzionalmente diversi: il civile, il penale e la giustizia amministrativa.

Nel processo civile, la giurisdizione è orientata alla tutela dei diritti soggettivi (art. 24 Cost.), da leggere in connessione con l’art. 2 Cost.: la signoria della volontà non è fine a sé stessa, ma è strumento di realizzazione della persona.

In ambito penalistico, i valori costituzionali rilevanti sono l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), la presunzione di innocenza e la funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.). Essi si pongono in un rapporto talora di endiadi, talora di tensione. L’obbligatorietà, infatti, si colora inevitabilmente di discrezionalità nel confronto con la presunzione di innocenza e con la finalità rieducativa, ma resta strutturalmente connessa al principio di eguaglianza e al divieto di discriminazione.

Ne consegue che l’obbligatorietà può ammettere temperamenti, ma non può mai degenerare in strumentalità o piegarsi a finalità estranee ai valori costituzionali che la sorreggono.

La giustizia amministrativa non ci riguarda ma si può dire che si fonda sulla costruzione dal basso dell’interesse pubblico attraverso la imparzialità dell’azione amministrativa.

3. Unicità del CSM e statuto costituzionale del pubblico ministero

Queste coordinate consentono di considerare l’unicità del Consiglio superiore della magistratura, voluta dall’art. 104 Cost., e l’unicità delle carriere dei magistrati giudicanti e di quelli requirenti come uno degli elementi più innovativi del testo costituzionale.

Non è infatti per niente scontato che il pubblico ministero, il magistrato requirente, se si preferisce, sia intriso della cultura della giurisdizione, debba interconnettere stabilmente nell’esercizio delle sue funzioni il valore dell’eguaglianza che giustifica l’obbligatorietà dell’azione penale con i valori della opportunità evocati dalla presunzione di innocenza e dalla funzione rieducativa della pena.

Si tratta di una rottura netta rispetto all’ordinamento statutario e alla tradizione della legge Casati, che conosceva una magistratura requirente funzionalmente e organizzativamente distinta da quella giudicante e subordinata al potere esecutivo.

Nel periodo statutario, il pubblico ministero è considerato come la cinghia di trasmissione fra la politica criminale del Governo del Re e l’esercizio della giurisdizione. Questo disegno sarà, ovviamente, portato alle estreme conseguenze nel periodo fascista quando la concezione ideale dello Stato, in materia di politica criminale, genera il concetto di ordine pubblico che il pubblico ministero è chiamato ad incarnare.

La scelta del costituente è dunque una scelta “contro”: contro il modello autoritario di giustizia, contro la subordinazione dell’azione penale all’esecutivo, contro una concezione centralizzata e idealizzata dell’ordine pubblico come fine ultimo dello Stato.

4. Obbligatorietà dell’azione penale e rifiuto dell’ordine pubblico in senso ideale

Il costituente non poteva non essere pienamente consapevole dell’irraggiungibilità pratica dell’obbligatorietà dell’azione penale. Era evidente che il pubblico ministero avrebbe comunque dovuto selezionare tra le notizie di reato.

La domanda decisiva è allora perché, nonostante ciò, sia stato affermato un principio così forte come quello della obbligatorietà dell’azione penale e la risposta non può, ovviamente, accontentarsi della retorica delle norme programmatiche.

Una possibile risposta risiede nel rifiuto di fondare l’azione penale su una nozione sostantiva di ordine pubblico. L’obbligatorietà funziona come un “velo di Maya”: impedisce la costruzione di una cornice assiologica unica e predeterminata e affida la inevitabile discrezionalità che caratterizza l’esercizio dell’azione penale a un corpo diffuso, autonomo e indipendente.

In tal modo, l’azione penale resta ancorata a una logica personalistica e di eguaglianza, e non alla tutela di un ordine ideale precostituito.

5. Costituzione materiale e funzioni di supplenza

A partire dal secondo Novecento, dal crepuscolo del secolo breve, tuttavia, la Costituzione materiale ha preso una direzione diversa.

La magistratura giudicante ha progressivamente assunto una funzione di supplenza rispetto al circuito politico-rappresentativo, intercettando bisogni di giustizia sociale che la politica non riusciva a elaborare. Parallelamente, la magistratura requirente ha assunto una funzione di watchdog della democrazia, strutturalmente propria della sfera pubblica.

Questo slittamento produce una tensione con la separazione dei poteri: la magistratura giudicante esonda dai confini della “bocca della legge” e necessita di un collegamento con la società civile che eccede le forme istituzionali tradizionali. Ma lo stesso vale per la magistratura requirente che oltrepassa i limiti che le sarebbero imposti dalla cultura della giurisdizione.

6. Autogoverno e degenerazione correntizia

Queste funzioni di supplenza sono state giustificate attraverso l’autogoverno.

Un altro velo di Maya.

Il CSM, però, si è progressivamente trasformato. Le correnti, nate per organizzare il pluralismo culturale interno (Gardone), si sono mutate in strutture di intermediazione corporativa, analoghe — sul piano funzionale — ai partiti politici.

L’analogia non è giuridica (art. 18 vs art. 49 Cost.), ma funzionale: partiti e correnti organizzano il pluralismo e mediano il potere. Tuttavia, mentre i partiti sono responsabili verso l’esterno (elezioni, opinione pubblica, alternanza), le correnti rispondono solo verso l’interno. Ne deriva un potere senza responsabilità democratica esterna, e questo rappresenta il vero nodo costituzionale.

7. La prospettiva comparata

Il confronto con altri ordinamenti rafforza la problematicità del modello italiano.

Nel Regno Unito e in Francia vige il principio di opportunità (opportunity principle; principe d’opportunité de poursuite), con pubblici ministeri separati dai giudici e collegati, in forme diverse, all’esecutivo. In Germania, il principio di legalità (legalität prinzip) convive con carriere separate e una struttura fortemente gerarchica in cui il pubblico ministero può essere considerato un funzionario dello Stato in senso weberiano (beamte).

In tutti questi sistemi, l’esercizio dell’azione penale è accompagnato da forme chiare di responsabilità. Il modello italiano, invece, combina obbligatorietà, indipendenza diffusa e forte esposizione pubblica del processo, producendo una tensione difficilmente sostenibile.

8. La riforma costituzionale oggetto di referendum

La riforma prevede la separazione delle carriere, la duplicazione dei CSM, l’introduzione del sorteggio nella loro composizione e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare.

Il nodo critico è il sorteggio: efficace solo in corpi omogenei e numericamente ampi, problematico quando opera su elenchi ristretti e politicamente pre-selezionati. Il rischio è una componente non togata coesa e in grado di orientare strutturalmente gli organi di autogoverno.

Ulteriori criticità riguardano la disciplina transitoria, l’efficacia sospensivamente condizionata della riforma e l’incertezza circa l’attuazione dell’ordinamento giudiziario di accompagnamento.

9. Conclusioni

Il problema non è la scelta tra modello accusatorio e inquisitorio, categorie ormai storicamente superate. Il vero nodo è la collocazione della magistratura requirente nella dinamica dei poteri e la sostenibilità dell’obbligatorietà dell’azione penale in un contesto di forte esposizione pubblica e supplenza politica.

La costruzione originaria dell’art. 104 Cost. è coerente con il rifiuto dell’ordine pubblico come fondamento assiologico dell’azione penale. Resta però da chiedersi se essa regga ancora oggi. Un intervento appare necessario per evitare che il conflitto tra poteri degeneri in una contrapposizione distruttiva, come mostrano alcune esperienze comparate fra le quali spicca quella spagnola.

Che la riforma oggetto di referendum sia lo strumento adeguato per raggiungere questo obiettivo resta, tuttavia, una questione aperta. Ed è precisamente in questa incertezza che si colloca, inevitabilmente, il “sì, ma no, no, ma sì”.

Si potrebbe essere molto più favorevoli al Sì se il circuito Parlamento – Governo avesse predisposto, quanto meno in bozza, alla maniera di quanto è accaduto con la legislazione elettorale in occasione del referendum sulla riforma costituzionale cd. Renzi – Boschi, anche la riforma dell’Ordinamento Giudiziario che renderà concretamente applicabile la riforma.

In questa situazione di incertezza, una riforma della magistratura può essere considerata opportuna ma tale giudizio non può non essere accompagnato dal ragionevole timore per una manovra avventurosa e inconsapevole delle conseguenze che tale riforma è destinata a generare.

In Spagna, il circuito politico rappresentativo è arrivato ai ferri corti con la magistratura e il sistema sta tremando.

In Italia, dobbiamo assolutamente evitare che questo accada perché, per quanto si possa dir male della magistratura, essa ha svolto una rilevantissima funzione di salvaguardia e promozione dei valori costituzionali per tutta la storia repubblicana.

183 costituzionalisti

in profstanco / by Gian Luca Conti
24/08/2020

L’appello dei 183

183 costituzionalisti, fra i quali anche chi scrive, hanno firmato un appello agli elettori contro la riduzione del numero dei parlamentari.

Il senso di questo appello per chi scrive è evitare un grande malinteso: tagliare il numero dei parlamentari non risolverà i problemi della democrazia italian style.

Nello stesso tempo, però, occorre anche ammettere che se il numero dei parlamentari dovesse essere effettivamente ridotto la democrazia rappresentativa italiana non soffrirebbe più di tanto.

Il vero problema, la quadratura del circolo, nel linguaggio di uno dei più attenti studiosi del diritto elettorale (Giovanni Schepis), non riguarda il numero dei parlamentari ma il ruolo del Parlamento nel sistema politico e la soluzione di questo problema sta nella legittimazione del Parlamento dinanzi alla società civile che manca e manca per ragioni storiche almeno a far data dal 1992 e da quel terribile commiato delle istituzioni rappresentative che fu il discorso di Craxi alla Camera del 3 luglio 1992:

nella vita democratica di una nazione non c’è nulla di peggio del vuoto politico

La quadratura di questo circolo non sta sicuramente nel numero dei parlamentari: 630 deputati e 315 senatori vivono lo stesso vuoto politico di 400 deputati e 200 senatori. Read more →

La buccia del cocomero (PD, M5S e riforma della Costituzione)

in profstanco / by Gian Luca Conti
23/08/2019

La buccia del cocomero è sul tavolo di Mattarella

Forse la crisi del cocomero sta arrivando alla fine, il cocomero è stato mangiato quasi per intero e la buccia è restata sul tavolo di Mattarella che ha mostrato un certo disagio per la cortesia dei suoi ospiti.

Il fatto è abbastanza semplice: nel corso delle consultazioni, è emersa la concreta possibilità di un accordo fra il M5S e il PD, Zingaretti nelle sue dichiarazioni al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica ha aperto in questo senso, dicendosi pronto all’accordo purché vi fosse il superamento dei d.l. sicurezza, i termini essenziali della manovra economica d’autunno fossero condivisi e la riforma costituzionale non fosse limitata alla diminuzione del numero dei parlamentari, operando una più ampia riforma del modello bicamerale perfetto previsto dalla Costituzione. Read more →

Ilva: laminando (a caldo) Corte cost. 58 del 2018

in profstanco / by Gian Luca Conti
11/04/2018

Ilva, con la sua presenza a Taranto, con l’impatto di un mostro che mangia rocce e vomita un pane che per alcuni sa di acciaio e fumo e per altri è dolce come la musica dei dollari di Paperone, pone un problema “terribile” di diritto costituzionale.

Terribile per la consistenza dei valori in gioco: il diritto alla eguaglianza nella salute e nell’ambiente ed il diritto all’eguaglianza nella libertà di iniziativa economica e nel diritto al lavoro.

Terribile per la necessità di operare un bilanciamento fra questi diritti, ovvero di spiegare attraverso un’applicazione ragionevole del principio maggioritario, perché in grado di convincere una democrazia matura e consapevole, senza essere travolti dalla forza retorica dei valori in gioco.

Terribile per la necessità di distinguere fra le diverse competenze che possono entrare in gioco nell’operazione di bilanciamento:

  • la funzione amministrativa: il punto di equilibrio del risanamento industriale dovrebbe appoggiarsi, ai sensi del d.lgs. 152/2006, sull’autorizzazione integrata ambientale che dovrebbe assicurare il corretto esercizio dell’attività di stabilimento. Un eventuale contenzioso sull’autorizzazione integrata ambientale sarebbe di competenza del giudice amministrativo  e dell’autorevole prudenza con cui maneggia questioni che possono diventare politicamente incandescenti;
  • il giudice penale: il punto di equilibrio del risanamento industriale non può determinare una lesione dei beni primari, la vita e la salute, protetti dall’ordinamento giuridico. In questo caso, non vi è alcun bilanciamento ma solo l’accertamento di una condotta e della sua rilevanza penale;
  • la funzione legislativa: il punto di equilibrio fra i diversi interessi costituzionali coinvolti dal caso Ilva è stato cercato attraverso una decisione politica, basata sulle regole di rappresentanza e nella quale il principio maggioritario trova l’unico limite del rispetto della Costituzione come verificato dalla Corte costituzionale.

Il vero problema, il problema che non si riesce a risolvere, è la logica di un bilanciamento nel quale uno dei valori in gioco è il diritto dei bambini (di tutti i bambini che vivono non solo in Italia ma nell’Unione Europea) a respirare un’aria che non sia meno pulita di quella che respirano gli altri bambini, a bere un’acqua che non sia meno pura di quella che bevono gli altri bambini, perché in fondo il diritto dell’ambiente regola esattamente questo diritto, stabilendo la misura in cui il dovere di solidarietà impone ai cittadini di subire un pericolo per la propria salute per ragioni che possono essere considerate di interesse pubblico.

Su questo conflitto, perché come hanno osservato sia Bin che Onida si tratta di un vero e proprio conflitto costituzionale fra giurisdizione, amministrazione e sfera politica intorno al valore del bene ambiente, la Corte costituzionale si è già pronunciata una volta (Corte cost. 85/2013) e ha espresso l’opinione che il bilanciamento sia possibile purché vi sia un percorso di risanamento ispirato al rispetto di tutti i valori costituzionali in gioco e regolato in forma amministrativa da un’autorizzazione integrata ambientale che può tenere conto delle specificità del caso concreto e di bisogni di risanamento particolari.

Il conflitto è ritornato dinanzi alla Corte costituzionale con ancora maggiore vigore, perché questa volta un decreto legge (il d.l. 92/2015) ha previsto che fosse sufficiente, dopo il sequestro penale, presentare un piano di risanamento per poter proseguire nell’attività industriale, senza alcuna valutazione di questo piano di risanamento da parte dell’amministrazione competente.

La Corte costituzionale, con la sentenza 58/2018, ha stabilito che non può bastare presentare un piano di risanamento per poter proseguire nell’attività industriale perché occorre dimostrare alla pubblica amministrazione che quel piano di risanamento rappresentata un ragionevole strumento di tutela per il bisogno di salute e di sicurezza espresso dai cittadini e dai lavoratori.

Fin qui, il discorso della Corte costituzionale è molto corretto e rappresenta un ragionevole sviluppo dei principi affermati da Corte cost. 85/2013, chiarendo che il conflitto fra giurisdizione e sfera politica generato dalla definizione dei valori ambientali deve necessariamente essere mediato dalla sfera amministrativa.

Ma ci sono almeno due Però:

(i) che cosa dice la Corte quando dichiara rilevante una questione di legittimità costituzionale che non poteva essere considerata rilevante perché riguardava una norma abrogata (il d.l. 92/2015), operando un’operazione di trasferimento della questione di legittimità costituzionale decisamente inedita nella giurisprudenza costituzionale?

(ii) che cosa dice il giudice penale che solleva la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che determinano un danno grave ed irreparabile alla salute dei cittadini che sta cercando di tutelare ma consegna la sua ordinanza alla Corte costituzionale solo nel 2017?

Sotto il primo aspetto, si deve osservare che la Corte costituzionale ha giudicato sul contenuto di una norma espressa dal d.l. 92/2015. Questa norma è stata abrogata dall’art. 1, secondo comma, legge 132/2015 e riprodotta nell’art. 21 octies, legge 132/2015.

Ad avviso della Corte costituzionale, il fatto che la norma abrogata sia stata contestualmente riprodotta consente di applicare la giurisprudenza sul trasferimento della questione di legittimità costituzionale dal decreto legge decaduto al decreto legge reiterato (Corte cost. 83/1996).

E’ una giurisprudenza che si giustifica con la peculiarità del fenomeno della reiterazione dei decreti legge che impedisce al giudice costituzionale di conoscere della questione sollevata perché quando questa questione arriva alla Consulta il decreto legge non esiste più ed è stato sostituito da un altro decreto legge in una sequenza infinita e sfinente.

Ma questa giurisprudenza non era pertinente, perché la legge 132/2015 non era una reiterazione del d.l. 92, è la legge con cui il contenuto del d.l. 92/2015 è stato sostanzialmente convertito in legge, sia pure attraverso un’abrogazione e una novella.

Nello stesso tempo, e si viene al secondo punto di questa vicenda, l’impossibilità della Corte di conoscere della questione di legittimità costituzionale posta dal d.l. 92/2015 non dipende dal legislatore ma dal giudice penale che ha impiegato oltre due anni a far pervenire la sua ordinanza dal Tribunale di Taranto al Palazzo della Consulta.

Sono interrogativi a cui non è difficile dare una risposta.

La legittimazione della Corte costituzionale nel sistema non dipende solo dalla soluzione di concreti bisogni di giustizia costituzionale, dipende anche dal rispetto delle regole processuali. Se la Corte manca nel rispetto delle regole processuali, perde di credibilità. Questa Corte nella sentenza 10/2015 ha piegato le proprie regole processuali per dire alle società petrolifere che avevano ragione a contestare una tassazione dei loro profitti iniqua ma che non potevano riavere indietro i soldi versati perché ci sarebbe stato un danno per le finanze dello Stato. Adesso dice al giudice penale che non importa se le norme che sospetta di incostituzionalità sono state abrogate perché la Corte «giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni».

Sono oscillazioni preoccupanti.

La legittimazione del giudice penale dipende dalla sua capacità di assicurare tutela ai beni che gli sono affidati. Una tutela che deve essere tempestiva per quanto riguarda gli adempimenti di sua competenza. Due anni per spedire un plico che contiene il bisogno di giustizia espresso da chi respira un’aria che non è uguale a quella che respirano gli altri cittadini sono dannatamente troppi.

Che tipo di Stato dobbiamo aspettarci (e da quale governo)

in profstanco / by Andrea Mugnaini
13/03/2018

“Adesso tocca al Presidente della Repubblica”. È questa la frase che da domenica sera chiunque, tra commentatori e politici di ogni schieramento va ripetendo senza sosta. E non si sa se sia una speranza, un timore o un modo per lavarsi la responsabilità di questa situazione. Se è vero che l’art. 92 della costituzione affida al Capo dello Stato il compito di nominare un presidente del consiglio che possa formare il governo, questa volta il compito è troppo complicato perché lo possa risolvere da solo. Lo sa bene lo stesso Mattarella, che ha da subito chiesto ai partiti di collaborare per trovare una maggioranza prima che si arrivi alla fase delle consultazioni (che da consuetudine costituzionale si apre subito dopo l’elezione dei presidenti delle due camere, e quindi in questo caso verso la fine di marzo). Lo spettro di nuove elezioni potrebbe non essere così distante, ma se si tornasse a votare con la stessa legge elettorale, è evidente che il risultato sarebbe sostanzialmente identico.

Resta quindi la domanda:

quale governo traghetterà il Paese alle prossime elezioni?

Il tracollo del Partito Democratico e di Forza Italia fa tramontare anche l’ipotesi di continuare con Gentiloni per i mesi necessari (si spera pochi) per cambiare il cosiddetto Rosatellum. Nella nostra storia repubblicana ci sono stati governi guidati da un partito minoritario (si pensi ai governi Spadolini e Craxi), ma questi avevano comunque dietro una maggioranza più o meno coesa in grado di sostenerli. Stavolta sembra molto difficile (per non dire impossibile) che Lega e Movimento 5 Stelle, che insieme hanno poco più del 50%, diano il proprio sostegno a un governo di fatto a guida PD; meno che mai poi lo darebbero ad un governo tecnico. A ciò va aggiunto che lo statuto del Movimento impone il vincolo di due mandati parlamentari e che alle prossime elezioni Di Maio non potrebbe ricandidarsi, e la sua rincorsa a Palazzo Chigi sarebbe quasi sicuramente conclusa. Ecco perché non è disposto ad appoggiare nessun governo se non il suo. La strategia più plausibile (stando ai media e agli opinionisti) potrebbe essere allora quella di affidare al leader dei pentastellati un mandato esplorativo, non previsto dalla costituzione ma che già in passato è stato sperimentato in situazioni simili.

Quali chance avrebbe questo governo?

In altre parole, qual è la forza politica che alla fine potrebbe correre in aiuto dei cinquestelle? Se si dimenticano i giochi politici e si guarda a quelli che erano i programmi elettorali (ammesso che sia ancora opportuno farlo) si scopre che è proprio la Lega la principale indiziata, non solo per i numeri. Si pensi infatti, per ciò che ci riguarda, alle politiche sociali dei due partiti, che incidono significativamente sulla forma di Stato. I punti di contatto sono moltissimi: il lavoro al centro, la cancellazione della legge Fornero, la riforma delle pensioni, la tutela della salute (il superamento della legge Lorenzin e quindi dell’obbligo vaccinale). Resta sicuramente la grossa differenza del reddito di cittadinanza, punto di forza del Movimento, che proprio non piace alla Lega perché visto come una forma di assistenzialismo. Un ipotetico governo formato da questi due schieramenti si troverebbe prima o poi a dover risolvere questa questione abbastanza spinosa.

Sembra molto simile anche la visione che i due partiti hanno sull’Unione Europea, anche se è oggettivamente difficile capire come la pensino realmente su questo punto, visto che da un atteggiamento di ostilità totale, sono passati a dichiarazioni più moderate, per poi tornare a rilanciare (almeno la Lega) l’uscita dall’euro subito dopo i primi exit poll. Sicuramente però entrambi puntano ad una maggiore autonomia italiana da Bruxelles su temi cruciali, quali quelli dell’immigrazione e la politica economica.

Difficilmente poi questa maggioranza sarebbe abbastanza forte da riuscire a realizzare riforme costituzionali riguardanti le istituzioni.

Eppure anche su questo c’è molta somiglianza tra i programmi. Oltre all’intenzione di ridurre il numero di parlamentari, che ritorna quasi ad ogni campagna elettorale, l’elemento sicuramente più interessante è l’introduzione del vincolo di mandato che sia Salvini sia M5S hanno inserito come uno dei punti cardine del loro programma di riforme. Un dato certamente non nuovo ma profondamente innovativo, che stravolgerebbe la logica dell’art. 67 della costituzione (e forse persino lo stesso concetto di rappresentanza). La norma costituzionale attribuisce infatti a ogni parlamentare il ruolo di rappresentante dell’intera Nazione, vietandogli di curare solo gli interessi del proprio elettorato: sono a nostro avviso abbastanza palesi i rischi di un Parlamento formato da individui che guardano soltanto ai bisogni della loro fazione, ma la Lega e i pentastellati vedono nell’introduzione del vincolo un modo per arginare il fenomeno del trasformismo parlamentare. Tale novità, stando al programma del Movimento 5 Stelle, sarebbe inoltre accompagnata alla modifica dei regolamenti parlamentari “in modo da far sì che i Gruppi parlamentari possano essere costituiti solo da forze politiche che si siano effettivamente presentate alle elezioni e abbiano ottenuto l’elezione di un numero di parlamentari sufficienti a formare un gruppo”. Inoltre intendono, stando al loro programma, penalizzare coloro che nel corso della legislatura lasciano il gruppo parlamentare al quale appartengono e quindi la forza politica con la quale sono stati eletti. Di che genere siano le sanzioni non si può sapere, visto che i centomila euro di multa che prevedono nel loro statuto appaiono difficilmente esigibili. Appare abbastanza curioso che molti degli eletti tra le liste grilline si siederanno fin da subito nel gruppo misto, perché espulsi ancora prima delle elezioni.

Infine una convergenza tra i due programmi si può vedere anche sulla volontà di rafforzare le autonomie locali e le regioni e di ridefinire il rapporto tra quest’ultime e lo Stato, da sempre punto fisso del partito di Salvini. Il modo di raggiungere questo decentramento è diverso: se per i cinquestelle basterebbe (almeno in una prima fase) orientare la legislazione statale in senso più rispettoso delle Regioni, per la coalizione di Berlusconi e gli altri occorre adottare un “modello di federalismo responsabile che armonizzi la maggiore autonomia prevista dal titolo V della Costituzione e già richiesta da alcune regioni in attuazione dell’articolo 116, portando a conclusione le trattative attualmente aperte tra Stato e Regioni”. Differenze che però sembrano facilmente superabili.

Il Partito Democratico, al di là delle parole del suo segretario a tempo, difficilmente potrebbe appoggiare un governo con queste premesse: la linea che li separa da queste posizioni è troppo netta. Completamente opposta a quella di M5S per quanto riguarda le riforme sociali, assolutamente incompatibile con quella leghista per quanto riguarda immigrazione e Europa. Il solo governo che il PD (ma anche Forza Italia) possano sostenere resta un ipotetico governo tecnico (o come viene chiamato, governo di scopo) per arrivare a rivotare tra breve con una nuova legge elettorale.

Insomma quella che il Capo dello Stato si trova davanti è forse la legislatura più anomala della storia della nostra repubblica. Ci uniamo allora anche noi nel dire che ora la parola passa a lui: la nostra è una speranza (e un augurio) che riesca a gestire tutto questo nel migliore dei modi.

Univocità referendaria e voto finale: intorno a un equivoco

in profstanco / by Gian Luca Conti
12/11/2016

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Uno dei maggiori equivoci intorno al voto del 4 dicembre riguarda il suo significato.

Si dice che non è giusto chiamare il popolo ad esprimersi su di una riforma che riguarda un numero importante di articoli della Costituzione perché il cittadino elettore potrebbe essere d’accordo su alcune di queste modifiche e contrario ad altre, con la conseguenza che chi vorrebbe dire Si alla modifica del Senato e No alla clausola di supremazia per le leggi statali è costretto ad accettare un compromesso.

Si dice che questo compromesso non è coerente con la logica referendaria che impone un quesito rispetto al quale sia possibile una risposta univoca: Si o No, senza Se e senza Ma.

Si ricorda la giurisprudenza costituzionale sull’art. 75, Cost. e, in particolare, il suo sviluppo a partire da Corte cost. 16/78.

Sono affermazioni acutamente strumentali.

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Alcibiade vota al referendum costituzionale?

in profstanco / by Gian Luca Conti
07/06/2016

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La democrazia degli ateniesi è finita con Alcibiade, che, forse, non fu propriamente un despota accecato dalla fame di ricchezza. Alcibiade apparteneva a una delle più importanti famiglie ateniesi, quella degli Alcmeonidi, uno dei suoi antenati era il legislatore Clistene, che aveva scritto la Costituzione Ateniese del VI secolo. Read more →

Le ragioni del NI: il gregge referendario

in profstanco / by Gian Luca Conti
17/05/2016

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La democrazia è anche una questione ovina se il problema è – correttamente – fare in modo che un gregge diventi popolo e il gregge resta gregge se le occasioni di partecipare alla dimensione politica non valgono il suo tempo sia nel senso che è necessario troppo tempo per comprendere gli estremi della questione su cui viene interpellato ad referendum sia nel senso che il tempo che impiega per esercitare il proprio diritto politico è sproporzionato rispetto agli effetti che il cittadino ritiene possano derivare dalla sua manifestazione di volontà. Read more →

Il Senato nella ghigliottina

in News / by Gian Luca Conti
23/07/2014

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1 – Renzi e Napolitano sembrano avere accennato all’uso della ghigliottina, o tagliola, nel procedimento di revisione costituzionale.

Si tratta di un procedimento previsto per l’approvazione dei decreti legge, in cui il Senato è costretto alla votazione finale del disegno di legge, indipendentemente dal punto in cui è arrivata la discussione.

La giustificazione di questo strumento è, così Violante, nel principio per cui la maggioranza non può essere costretta a non decidere a causa dell’ostruzionismo delle minoranze. Read more →

L’idea commissariale della revisione costituzionale (Nenni, Renzi e Mondo Operaio)

in News / by Gian Luca Conti
08/05/2014

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1 – Nenni non era favorevole al bicameralismo paritario. Lo considerava un appesantimento: «…l’ordinamento della repubblica così come è previsto in questo progetto, sotto molti aspetti rappresenta una minaccia per la funzione legislativa e sembra abbia obbedito alla preoccupazione di bloccare qualsiasi legge» (in questi termini, il suo intervento in Assemblea Costituente del 10 marzo 1947, sul complesso rapporto fra Nenni e i lavori della Costituente: F. Biondi).

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