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la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

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Il Cermis di Calipari (Post lungo e noioso)

in News / by Gian Luca Conti
20/06/2008

CalipariMario Lozano non sarà processato in Italia per avere ucciso Nicola Calipari.
Così ha deciso la Cassazione con sentenza non più impugnabile.
Lo Stato italiano non ha giurisdizione nei confronti di un militare straniero, si legge sui giornali.
La questione è, molto, più complessa.
Prima di tutto, la giurisdizione italiana non riguarda, naturalmente e per regola generale, fatti commessi all’estero da cittadini stranieri.
La giurisdizione penale segue il territorio.
Le eccezioni sono tassativamente indicate e riguardano i soli delitti che offendono direttamente lo Stato (artt. 7 e 8, c.p.) ovvero il caso in cui il colpevole sia presente in Italia e abbia offeso interessi tutelati dall’ordinamento italiano (art. 10, c.p.).
Il fatto che Mario Lozano abbia visto un processo iniziare e bloccarsi non perché il reato era commesso all’estero e il colpevole non era in Italia (così Cassazione penale  sez. I,  11 luglio 2003,  n. 41333, a proposito dell’omicidio di Maria Grazia Cutuli in Afghanistan) ma in virtù delle norme contenute nel Trattato di Londra significa che il suo reato è stato considerato astrattamente perseguibile dal nostro ordinamento giuridico.
E’ un passo significativo ed importante perché in precedenza questo era avvenuto solo per gli omicidi perpetrati dalla dittatura argentina nei confronti di cittadini italiani, in quanto considerati "delitti politici": La qualificazione di un delitto come politico data dall’art. 8 c.p. va letta alla luce dell’art. 10 Cost., secondo il quale l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, tra le quali si pone in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che obbliga gli Stati al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione. Ne consegue che vanno definiti come politici i delitti di oggettiva gravità, commessi in danno di cittadini italiani residenti in Argentina, in esecuzione di un preciso piano criminoso diretto all’eliminazione fisica degli oppositori al regime senza il rispetto di alcuna garanzia processuale e al solo scopo di contrastare idee e tendenze politiche delle vittime, iscritte a sindacati, o partiti politici o ad associazioni universitarie, in quanto tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto ed il dovere di intervenire per tutelare i propri cittadini, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime (Cassazione penale  sez. I, 28 aprile 2004,  n. 23181).
In altre parole, il reato commesso da Lozano è stato considerato un "delitto politico" e la sua azione il momento di un piano criminoso che aveva come scopo la lesione dei diritti fondamentali di un cittadino italiano.
Ciononostante, il signor Lozano non è stato processato, poiché, secondo la legge della bandiera, che si è formata in età napoleonica ed ha il rango di consuetudine internazionale, anche per i fini di cui all’art. 10, Cost., lo Stato italiano difetta di giurisdizione nei confronti di militari stranieri.
Il Trattato di Londra prevede che i militari devono essere processati dallo Stato cui appartengono per tutti i reati commessi in ragione delle missioni che sono loro affidate.
In occasione del Cermis, quando un aereo in addestramento ha tranciato una funivia, determinando una strage, il giudice per le indagini preliminari di Trento ha affermato: Ai fini della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 sullo statuto dei militari Nato (resa esecutiva con l. 30 novembre 1955 n. 1335) è esclusivamente l’autorità giudiziaria che deve stabilire se l’atto che costituisce reato è stato commesso nell’esecuzione del servizio, con la conseguenza che è attribuita priorità di giurisdizione allo Stato di origine del militare anziché allo Stato di soggiorno (Uff. Indagini preliminari  Trento,  13 luglio 1998, Ashby e altro, in Cass. pen. 1999, 3588).
In questi casi, la giurisdizione italiana si può attivare solo se: (i) vi è una richiesta del ministro della giustizia al paese della bandiera di rinunciare all’esercizio della giurisdizione in favore del nostro Stato e (ii) il paese della bandiera rinuncia all’esercizio della giurisdizione acconsentendo al processo penale italiano.
Tutto questo non si è verificato e la Cassazione non ha potuto che prendere atto del proprio difetto di giurisdizione.
Ma se queste sono le premesse giuridiche della sentenza che rinuncia a perseguire il signor Lozano, questa sentenza assomiglia molto ad una condanna degli Stati Uniti.
Essa, infatti, fa applicazione della Convenzione di Londra e perciò ritiene che le regole del diritto penale comune consentirebbero di processare il signor Lozano, il che è possibile solo se il reato che ha commesso è "politico" nel senso in cui erano "politici" gli omicidi commessi dalla giunta militare argentina ai tempi del mondiale del 1978.
Non solo.
Siccome la Convenzione di Londra si può applicare solo a reati commessi nell’esercizio delle mansioni affidate al militare, questa sentenza riconosce che l’omicidio di Nicola Calipari è avvenuto nell’ambito degli ordini ricevuti dal signor Lozano.
Insomma, se Lozano è stato assolto, non sono stati assolti gli Stati Uniti.
Tutt’altro.

Ordine pubblico militare

in News / by Gian Luca Conti
16/06/2008

MVSNSi parla molto dell’uso dell’esercito per funzioni di sicurezza pubblica (o meglio: ordine pubblico, nel linguaggio della maggioranza di governo).
La maggioranza sostiene che è indispensabile per fare fronte ad una situazione di emergenza.
Le minoranze – al solito variegate e disarmoniche – ritengono che sia una misura di stampo cileno.
In realtà e da un punto di vista strettamente costituzionale, la decisione del governo merita di essere inquadrata lungo due direttrici: da una parte, l’art. 52, Cost. sottopone le forze armate al principio di democraticità e le funzionalizza alla difesa delle istituzioni repubblicane contro ogni attacco esterno.
Dall’altra parte, l’art. 79, Cost. riserva alle Camere la deliberazione dello stato di guerra con l’attribuzione al governo dei poteri necessari.
Sotto il primo aspetto, non pare possano essere condivisi i timori di chi ritiene che l’uso delle forze armate sia in sé un attentato alla democrazia.
L’ordinamento delle forze armate è – o meglio, deve essere – intriso di spirito democratico, sicché le forze armate non possono – o meglio, non dovrebbero potere – essere un pericolo per le istituzioni repubblicane che sono chiamate a difendere e servire con disciplina ed onore, così l’art. 2, legge 11 luglio 1978, n. 382.
Ma è la seconda direttrice costituzionale che soffre di più.
L’esercito non può essere utilizzato al di fuori di una decisione delle Camere che ne giustifichi l’uso con riferimento ad uno stato di guerra.
La Costituzione ha usato volutamente l’espressione "stato di guerra" per escludere la possibilità di usare l’esercito in tempi di pace, per far fronte a sommosse popolari, come accadeva per mezzo della dichiarazione di "stato di assedio" vigente lo Statuto albertino.
Ma l’uso dell’esercito proposto e deliberato dalla maggioranza di governo è occasionato da una situazione di emergenza che ricorda molto gli estremi di uno stato di assedio.
E questo non è costituzionalmente ammissibile.
Il che dovrebbe portare le forze armate a rifiutarsi di obbedire, come prevede l’art. 4, ultimo comma, legge n. 382 del 1978: Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori.

Diventare storici del diritto (A proposito di un decreto legge)

in News / by Gian Luca Conti
24/05/2008

Calamandrei
Il consiglio dei ministri di Napoli del 23 maggio 2008 ha approvato un decreto legge, il cui testo non è disponibile come allegato alla conferenza stampa, ma il cui contenuto è stato ampiamente diffuso dal ministro Maroni.
Uno dei contenuti normativi essenziali del decreto legge è l’introduzione di una aggravante speciale per i reati commessi da un clandestino: se un reato è stato commesso da una persona che si è introdotta illegalmente nello Stato (ovvero la cui permanenza nello Stato è divenuta illegale), la pena prevista per questo reato aumenta automaticamente.
I meccanismi che determinano un aumento automatico della pena sono incostituzionali.
Si fondano su una presunzione di pericolosità sociale che è incostituzionale perché determina "una indebita limitazione del potere-dovere del giudice di adeguamento della pena al caso concreto – adeguamento funzionale alla realizzazione dei principi di eguaglianza , di necessaria offensività del reato, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena – introducendo un «automatismo sanzionatorio», correlato ad una irrazionale presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale" (vedi Corte cost. 30 novembre 2007, n. 409, Id. 192 del 2007).
Sono affermazioni astruse.
Affermazioni che contrastano con l’allarme sociale per i rom che rubano.
I rumeni che lavano i finestrini.
I marocchini che spacciano.
I senegalesi che vendono le borse di Luis Vuitton fatte a Napoli.
Il consiglio dei ministri ha esattamente interpretato questo allarme sociale.
Lo ha trasformato in una pena automatica che cozza con la Costituzione.
Ma è il corpo sociale che cozza con la Costituzione.
Semplicemente.
Trasformando lo studioso della Costituzione in uno storico del diritto.
Non importa.
Se si deve essere storici del diritto, si può ricordare la stele di Calamandrei:

INERMI BORGATE DELL’ALPE
ASILO DI RIFUGIATI
PRESE D’ASSALTO COI LANCIAFIAMME
ARSI VIVI NEL ROGO DEI CASALI
I BAMBINI AVVINGHIATI ALLE MADRI
FOSSE NOTTURNE SCAVATE
DAGLI ASSASSINI IN FUGA
PER NASCONDERVI STRAGI DI TRUCIDATI INNOCENTI
QUESTO VI RIUSCI’
S.TERENZIO BERGIOLA ZERI VINCA
FORNO MOMMIO TRAVERDE S.ANNA S.LEONARDO
SCRIVETE QUESTI NOMI
SON LE VOSTRE VITTORIE
MA ESPUGNARE QUESTE TRINCEE DI MARMO
DI DOVE IL POPOLO APUANO
CAVATORI E PASTORI
E LE LORO DONNE STAFFETTE
TUTTI ARMATI DI FAME E DI LIBERTA’
VI SFIDAVA BEFFARDO DA OGNI CIMA
QUESTO NON VI RIUSCI’
ORA SUL MARE SON TORNATI AL CARICO I VELIERI
E NELLE CAVE I BOATI DELLE MINE
CHIAMAN LAVORO E NON GUERRA
MA QUESTA PACE NON E’ OBLIO
STANNO IN VEDETTA
QUESTE MONTAGNE DECORATE DI MEDAGLIE D’ORO
AL VALORE PARTIGIANO
TAGLIENTI COME LAME
IMMACOLATO BALUARDO SEMPRE ALL’ERTA
CONTRO OGNI RITORNO

Pressing (o pissing?) sul Colle

in News / by Gian Luca Conti
10/04/2008

313380pUwt_wIl candidato del partito delle libertà pare abbia commesso una ennesima gaffe istituzionale.
Avrebbe detto che in caso di vittoria del partito delle libertà, il Quirinale dovrebbe prendere atto del mutato quadro istituzionale (ma le istituzioni cambiano a seconda di chi vince le elezioni?) e rassegnare le dimissioni.
In questo caso, la magnanimità del miliardario ridens avrebbe concesso la presidenza di una camera alla opposizione.
Sono affermazioni agghiaccianti.
Il capo dello Stato svolge una funzione di garanzia che non può dipendere dalle maggioranze.
Le dimissioni del Presidente della Repubblica sono un atto personale dello stesso Presidente, al punto che si dubita che siano sottoposte alla controfirma del capo del governo.
Di conseguenza, l’azionista di riferimento del partito delle libertà ha compiuto due tradimenti del testo costituzionale: ha dubitato del ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica ed ha considerato legittimo e razionale far coincidere il mandato presidenziale con la legislatura parlamentare.
A questo, ha aggiunto, con fare simoniaco, che in tal caso non vi sarebbero stati troppi problemi, perché avrebbe ceduto alle opposizioni la seconda o la terza carica dello Stato e, dicono i sottotitoli, avrebbe tenuto per sé il Quirinale, cedendo ad altri il timone di Palazzo Chigi.
Si può anche aggiungere che nella nostra storia istituzionale le dimissioni del Capo dello Stato sono avvenute solo per gravi motivi di salute (Mario Segni) o per gravi sopravvenienze di carattere giudiziario (Giovanni Leone).
Il che significa che il miliardario ha dato a Napolitano, nella migliore delle ipotesi, dell’arteriosclerotico.
In definitiva, Berlusconi non è solo un signore che se fosse in carrozza con la regina di Inghilterra ed il cavallo mollasse un peto terrificante, reagirebbe alle scuse della anziana signora con un maccheronico It’s nothing, I thought it was the horse.
E’ anche uno che studia da Papa Borgia, senza averne il curiale garbo.

L’art. 28 del generale Del Vecchio (Osservazioni politicamente scorrette ed omofobiche)

in News / by Gian Luca Conti
03/04/2008

DelVecchioIl generale Del Vecchio, candidato del Partito democratico, ha dichiarato che gli omosessuali non sono adatti ad entrare nell’esercito.
Niente di nuovo.
Quando la leva era obbligatoria, esisteva un art. 28 che veniva utilizzato per riformare gli omosessuali.
Nessuno si lamentava.
Ci si lamenta adesso che fare il soldato è diventata una professione e non l’esercizio del dovere di difendere la patria di cui all’art. 52, Cost.
Francamente trovo più grave l’esonero degli omosessuali da un dovere che grava su tutti i cittadini che da una professione volontaria.
Molto più grave.
In ogni caso, se i diversamente orientati vogliono fare i soldati, che lo facciano.
Magari in reggimenti composti unicamente da loro e modellati sulle falangi spartane.
L’idea di essere catturato da un gruppo di checche isteriche sono certo che spaventerebbe anche un agente del Mossad.

Cadono (la Thyssen di Molfetta)

in News / by Gian Luca Conti
04/03/2008

Molfetta

E’ morto anche l’ultimo operaio di Molfetta.
Ad essere cinici, verrebbe da dire: Sfiga, non sarà candidato dal Partito Democratico.
Ad essere realisti, viene da pensare al dibattito sui quotidiani di stamane. Sia Liberazione che Il Secolo d’Italia titolavano sulla inutilità della tragedia della Thyssen: suo malgrado, il governo non ha emanato le nuove norme in materia di sicurezza previste da una recente legge di delegazione.
Ma davvero il problema è un vuoto legislativo?
Forse no.
Le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori hanno un solo principio generale: il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per evitare che i lavoratori possano subire degli infortuni.
Che i suoi dipendenti possano morire di lavoro.
Non è un principio da poco e dovrebbe essere sufficiente.
Come non è un principio da poco quello che vuole il costo della sicurezza escluso dai ribassi d’asta: la sicurezza non può essere oggetto di un computo economico.
E’ al di sopra di qualsiasi calcolo di convenienza.
No.
Il problema non è un vuoto legislativo.
Forse non è nemmeno in un vuoto di apparati.
Il problema sta nell’art. 1 della Costituzione: L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.
Ed il lavoro è il dono di uno spirito maligno, il quale ogni anno chiede un certo numero di vittime.
Proprio come il Minotauro a Creta.
E né Berlusconi, né Veltroni assomigliano a Teseo.

Impuniti

in News / by Gian Luca Conti
21/02/2008

imageNel giorno, in cui il Partito Democratico ha deciso di non candidare il Talleyrand di Nusco, anche il Partito delle Libertà della Michela Vittoria Brambilla ha fatto un importante annuncio.
Eccolo.
Non sarà candidato chi ha processi in corso.
E’ una affermazione importante.
Molto importante.
Se vogliamo un po’ qualunquista e costituzionalmente inopportuna: un processo pendente non vale come colpevolezza. Una persona può essere accusata ingiustamente ed in ogni caso è innocente, esattamente eguale a tutti gli innocenti, finché non è condannata con una sentenza passata in giudicato.
Ma molto più inopportuna e costituzionalmente spiacevole la puntualizzazione di Sandro James Bondi, l’ex sindaco comunista di Porcari, ridente località fra Altopascio e Lucca.
Bondi ha precisato che questa regola non vale per i processi di chiara matrice politica.
Non scandalizza tanto l’esclusione di importanti esponenti del Partito delle Libertà da un principio che nella sua essenza giustizialista si è già criticato.
No.
Non è questo.
Quello che disturba è che in questo modo si trasforma una candidatura in una convocazione dei comizi elettorali con finalità assolutorie.
E’ noto l’argomento di Berlusconi: non mi interessano le condanne dei giudici quando il voto dei cittadini mi assolve.
Questo argomento adesso diventa esplicito già prima del voto: mi candido perché il processo cui sono sottoposto ha natura politica, di talché se vengo eletto il corpo elettorale ha giudicato l’azione penale nei miei confronti come strumentalmente persecutoria.
Cazzo, verrebbe da aggiungere.
Ma non sarebbe elegante.

Il pedofilo da castrare

in News / by Gian Luca Conti
20/02/2008

IaconoIl fatto di cronaca è triste e noto.
Un disgraziato, con la faccia da disgraziato, ha violentato una bambina di quattro anni.
Lo aveva già fatto ed era stato condannato.
Forse lo aveva fatto di nuovo ed era in attesa di un processo di appello.
Era – legittimamente – sottoposto unicamente all’obbligo di firma, che ha assolto insieme alla sua vittima prima di stuprarla.
Forse è questa la cosa che colpisce di più.
Ma non è di questo che si discute.
Si discute, ne discutevano ieri sera in termini elettorali una leghista ed un candidato del partito democratico, della possibilità di castrare chimicamente i pedofili.
Come se fosse diverso il fatto del castrare per via chimica dal castrare per via chirurgica.
Fra la castrazione e la pena di morte vi è una affinità impressionante.
In entrambi i casi, lo Stato interviene sul corpo del condannato.
Fa della condanna una espiazione fisica.
E’ difficile non ricordare Beccaria: che cosa succede se ci si accorge che era innocente?
Ma soprattutto lo Stato può avere il potere di punire un uomo intervenendo sul suo corpo, sulla sua fisicità?
Per l’art. 27, Cost. le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
La stessa norma vieta la pena di morte se non nei casi previsti dal codice penale militare di guerra.
Castrare una persona è un trattamento contrario al senso di umanità.
E’ immaginare che questa persona sia semplicemente il suo organo sessuale.
Castrare una persona significa condannarla a morte.
Significa impedirle definitivamente di avere una vita sessuale.
E’ davvero singolare – singolare ed ipocrita – ritenere che questo signore non avrebbe violentato la sua piccola vittima se fosse stato castrato.
Il problema non è questo.
Il problema è che questo signore è stato scarcerato per decorrenza dei termini, ovvero che lo Stato non è riuscito a processarlo, ad arrivare ad una sentenza definitiva prima che scadessero i termini della custodia cautelare.
Ci sono dei processi che meritano delle corsie preferenziali.
Che devono essere celebrati prima che scadano i termini della custodia cautelare.
Non solo.
Questo signore era già stato condannato e detenuto per un reato simile.
Il problema è che la pena che ha scontato non è servita a nulla.
Che non è servita a rieducarlo.
Se la pena non riesce a rieducare il condannato devono – e possono legittimamente essere – adottate delle misure di sicurezza che gli impediscano di nuocere nuovamente.
Come è per il mafioso che non può tornare nel suo paese dopo avere scontato la pena.
I problemi sono questi, e molti altri, ma non si rimediano con la castrazione.
Castrare un pedofilo perchè lo Stato non sa rieducarlo o non riesce a processarlo nei tempi utili a salvare una bambina dalla sua follia è prendersi in giro.

Il fisco di Valentino: osservazioni qualunquiste

in News / by Gian Luca Conti
08/02/2008

Qualche mese fa, sulla metà di agosto, Valentino Rossi è stato oggetto di un avviso di accertamento per oltre 120 Milioni di Euro.
La questione è stata su tutti i giornali.
Il problema era se effettivamente il centro della sua vita personale fosse Londra, dove aveva fissato la residenza, o la Romagna, dove pare che abiti.
Nel primo caso, avrebbe dovuto pagare le tasse alla Regina di Inghilterra, nel secondo a Napolitano.
All’epoca apparve a rete unificate con un video di gusto piuttosto discutibile ed indimenticato.
Oggi, si sa che Valentino Rossi ha chiuso ogni controversia con il fisco pagando 20 Milioni di Euro.
Una cifra sicuramente molto significativa.
Ma molto meno ingombrante di 120 Milioni di Euro.
Non sembra molto giusto.
Le tasse sono un dovere.
Un dovere spiacevole, ma un dovere.
E non sembrano poter essere oggetto di transazioni.
Prima di tutto, perché le transazioni introducono un elemento di disparità di trattamento fra chi ha pagato tutto quando doveva pagare e chi ha aspettato il contenzioso per chiudere una lite risparmiando cifre importanti.
Ma anche perché dietro alle tasse ci sono dei doveri di solidarietà, che vengono misurati – costituzionalmente ponderati – sul parametro della capacità contributiva e la capacità contributiva non può cambiare in virtù di una transazione.
La transazione poteva essere corretta solo se il fisco avesse sbagliato l’avviso di accertamento.
Però avrebbe dovuto chiamarsi rettifica, non transazione.
E’ un ragionamento qualunquista ma non si può davvero fare a meno di osservare che 20 Milioni sono poco più del 15% di 120 Milioni.
Poco.
Davvero poco.

Marini va da Napolitano – Una buona notizia?

in News / by Gian Luca Conti
04/02/2008

L’attuale crisi è stata interessante.
La formula scelta da Napolitano è interessante.
Napolitano ha proposto a Marini un incarico per un governo di scopo.
Lo scopo del governo era una riforma elettorale che consentisse una maggiore governabilità.
Ci sono due aspetti critici in questa formula.
Entrambi riguardano i poteri ed il ruolo del Capo dello Stato, che dovrebbe incarnare una funzione di garanzia, sostanzialmente e formalmente fuori dal gioco politico.
Il primo è che il Presidente della Repubblica ha preso posizione nel confronto fra democrazia diretta e rappresentativa chiedendo al premier incaricato di far sì che la rifoma elettorale blocchi il referendum.
Forse, il Capo dello Stato non può prendere questa posizione.
Non può contrastare (o chiedere di contrastare) il potere referendario.
Il secondo è molto più delicato.
Finora il Presidente della Repubblica ha sempre gestito le crisi di governo verificando la possibilità di una nuova maggioranza.
Lasciando ai partiti ed ai gruppi parlamentari il compito di individuare la piattaforma politica della nuova maggioranza.
In questo caso, la piattaforma politica è stata individuata dal Capo dello Stato, che ha chiesto di trovare un accordo su un preciso programma.
Ma questo non è il suo compito.
Il nostro ordinamento costituzionale chiede al governo di presentarsi davanti al Parlamento per ricevere la fiducia su un programma di cui si assume la piena responsabilità politica.
Tutto questo è particolarmente grave, perché il fallimento di Marini è diventato anche il fallimento di Napolitano.
E se il Presidente della Repubblica incarna la Costituzione, il suo fallimento è anche il fallimento della carta costituzionale.

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