23/11/2012
Il ministro degli interni, Cancellieri, nel question time di ieri al Senato ha diffuso la notizia che il Governo sarebbe favorevole ad una stretta nelle misure di prevenzione che si possono applicare in occasione di manifestazioni, anche a carattere studentesco, politico o sindacale.
Il tema delle misure di prevenzione è uno dei più dolorosamente sensibili conosciuti dal nostro ordinamento costituzionale e lo è sin da Corte cost. 2 e 11/1956
La stretta riguarderebbe l’applicazione di due istituti tipici del diritto sportivo della violenza: l’arresto in fragranza differita, per cui è possibile arrestare in fragranza anche dopo la commissione del reato, ed il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. Daspo).
Su entrambi i punti il ministro degli interni non ha nascosto di nutrire dei dubbi circa la compatibilità costituzionale dell’applicazione di questi istituti a manifestazioni che hanno carattere politico e che quindi si avvicinano molto al nucleo forte delle libertà intese in senso democratico come strumenti di partecipazione.
Se la democrazia non soffre particolarmente nel momento in cui il capo dei tifosi di una squadra di calcio viene ingiustamente allontanato dalle manifestazioni sportive, potrebbe essere intollerabile che il capo di un movimento politico controdemocratico non possa essere alla guida del suo movimento per ragioni di ordine pubblico non costituzionalmente ragionevoli.
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