L’oblio dei nomadi
Si discute molto della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, prot. 3676.
Le opinioni vagano dal lollismo di chi sostiene la natura razziale e perciò gravemente incostituzionale del provvedimento a chi, sul fronte opposto, ritiene che i nomadi abbiano bisogno di forni piuttosto che di numeri.
Il provvedimento, in realtà, qualche dubbio lo suscita.
Si tratta di una ordinanza contingibile ed urgente fondata sulla legge 225 del 1992, che disciplina i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di calamità.
Questo significa: (i) che i nomadi sono considerati una calamità al pari di un terremoto o di una eruzione; (ii) che i nomadi sono una emergenza solo nella regione Lazio (l’ordinanza fa riferimento ai campi abusivi presenti nelle vicinanze di Roma); (iii) che per superare l’emergenza relativa ai nomadi è necessario disapplicare le norme che vigono normalmente, ovvero sospendere – per un periodo di tempo limitato, che però l’ordinanza non indica – il principio di legalità.
Sono tutti aspetti molto discutibili.
Molto più discutibili della questione relativa alla identificazione ed al censimento dei bambini rom.
I nomadi esistono nel nostro paese da qualche secolo e non pare che siano diventati una calamità negli ultimi mesi: è difficile sostenere che un qualche giorno intorno al 30 maggio si sia verificata una eruzione di Rom nel Comune di Roma.
I nomadi sono sparsi sull’intero territorio nazionale, sicché non si capisce perché si devono adottare delle misure straordinarie solo in relazione ai rom che stanno nell’agro pontino. Ingombrano anche la città di Firenze, non sono sconosciuti a Bologna e pare che in Calabria siano piuttosto attivi.
Soprattutto, però, fa temere la sospensione del principio di legalità: i rom possono o non possono risiedere nel nostro paese. Possono o non possono vivere nelle loro baracche. Possono o non possono mantenere la patria potestà su di un bambino abbandonato su un marciapiede con un piattino in mano.
Bastano le leggi della Repubblica a superare queste emergenze, che, a ben vedere, non sono emergenze.
Sono fatti normalmente patologici, ben presenti al nostro testo unico di pubblica sicurezza, che non ama i mestieri girovaghi.
Una questione, poi, stupisce.
L’elenco delle leggi che possono essere ignorate comprende le norme di contabilità di Stato in materia di contratti della pubblica amministrazione.
Come dire che per i provvedimenti necessari al superamento dell’emergenza, il Prefetto di Roma potrà ignorare la regola della gara per la scelta dei contraenti, ovvero il principio di segretezza delle offerte, ovvero tutte quelle norme che variamente tendono ad assicurare l’imparziale lealtà della Amministrazione nella delicata scelta di coloro che saranno le sue controparti contrattuali.
Tutti questi aspetti disturbano molto più del censimento.
Ognuno di noi è censito alla nascita ed il nostro censimento si chiama anagrafe, dove sono attentamente iscritti tutti i dati rilevanti della nostra vita civile (residenza, nucleo familiare, matrimonio, morte, etc.).
Noi non abbiamo alcun diritto all’oblio nei confronti dello Stato perché abbiamo dei diritti verso lo Stato e lo Stato ci deve conoscere per poterceli garantire come ci deve conoscere per poterci chiedere l’adempimento dei nostri doveri.