Il silenzio dell’art. 74, Cost. (Napolitano alle prese con un difficile rinvio)
In questi giorni, gira un invito.
Si tratta di scrivere a Napolitano chiedendogli di non promulgare la riforma del maestro unico proposta dal Governo.
Pare che l’indirizzo di posta elettronica del Quirinale abbia ricevuto migliaia di messaggi.
Il dubbio è se Napolitano possa o meno rinviare alle Camere la deliberazione legislativa.
Può, ma forse non dovrebbe.
Per più ordini di ragioni.
La promulgazione di una deliberazione legislativa consiste della definitiva imputazione allo Stato della manifestazione di volontà parlamentare.
Il Presidente della Repubblica può chiedere alle Camere una nuova deliberazione.
In questo caso, per l’art. 74, Cost., la deliberazione legislativa cade nel nulla se non viene approvata dalle due camere a maggioranza assoluta.
L’art. 74 non specifica le ragioni per le quali il Presidente della Repubblica può rinviare una legge alle Camere.
La prassi più recente si è attestata in rinvii tecnici, collegati alla incostituzionalità delle deliberazioni legislative, ovvero alla loro imperfetta formulazione, e si è allontanata da rinvii politici, collegati al merito costituzionale trattato dalla proposta di legge.
Ciampi ha rinviato il disegno di legge Gasparri di riforma del sistema radiotelevisivo, con un messaggio molto tecnico, nel 2002; lo stesso ha fatto nel 2000, per una deliberazione legislativa in materia di organizzazione del personale sanitario; nel marzo 2002, in un caso di conversione di un decreto legge non caratterizzato dai requisiti di necessità e urgenza previsti dall’art. 77 e nel novembre 2002 per chiedere l’adozione di una salda dottrina delle fonti nei rapporti fra Stato e regioni.
Non ha rinviato né la legge sulle rogatorie internazionali, né la legge sul legittimo sospetto, né la legge che accordava l’immunità alle più alte cariche dello Stato, successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza 24 del 2004.
Le ragioni della prudenza del Capo dello Stato stanno nella sua irresponsabilità politica.
Il Capo dello Stato non svolge una funzione propriamente politica.
Rappresenta l’unità dello Stato e la fedeltà alla Costituzione.
Un rinvio motivato da ragioni propriamente politiche sarebbe in contrasto con il suo ruolo.
Come è accaduto per Cossiga, quando – nel 1992, il 1 febbraio – ha rinviato alle Camere la riforma della obiezione di coscienza, con un messaggio molto discutibile, perché sovrapponeva il merito politico del Presidente alla sintesi politica operata dal Parlamento.
In realtà, le mail al Capo dello Stato sono pericolose.
Sono pericolose perché cercano di tirargli la giacca per farlo entrare in un agone politico che è pericoloso per la sua legittimazione e, quindi, per la stessa efficacia dei valori costituzionali.
Detto tutto questo, la riforma del maestro unico è, davvero, una porcata, se così si può dire.
Ma è in contrasto con valori e principi costituzionali, non con norme direttamente cogenti in termini tali da poter costituire un parametro saldo di un giudizio di costituzionalità.
E’ in contrasto con il diritto allo studio, con il valore della eguaglianza in senso sostanziale, con l’autonomia regionale in materia scolastica, con il diritto al lavoro dei genitori, etc.
Tutti valori che, purtroppo, sono ancora lontani dall’avere delle coordinate sicure – binding, per usare un lemma del lessico internazionalistico – nel processo costituzionale.