Ravanare 17
Chi comincia bene è già a metà dell’opera.
E’ il proverbio che viene in mente leggendo il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.
La norma che, forse, dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione è quella che è stata messa a punto in vista della trattazione in Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo. Ma probabilmente il marchingegno messo in piedi per superare l’ergastolo ostativo – non si dà seguito al Fine pena mai nel caso in cui il condannato dimostri di non avere più niente a che fare con le ragioni che avevano giustificato la sua condanna, prova che forse non è molto semplice – serve solo a un aggiornamento della udienza pubblica fissata dalla Corte costituzionale all’8 novembre 2022.
La norma che, allora, vale la pena prendere in esame è l’art. 5 intitolato Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali, che introduce l’art. 434 bis, c.p. (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica), fra l’art. 434 (Crollo di costruzione e altri disastri dolosi) e l’art. 435 (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti).
E’ una norma che nasce ad horas e che ha un intento chiaramente muscolare: ci sono stati dei ragazzi che hanno avuto l’ardire di organizzare un rave party per Halloween e il Governo non è restato con le mani in mano.
Questa norma punisce chiunque organizza o partecipa a un raduno di oltre cinquanta persone in un terreno o un fabbricato di proprietà altrui senza il consenso del proprietario se ci può essere un pericolo per la salute, l’incolumità o l’ordine pubblico.
La pena è compresa fra un minimo edittale di 3 anni e un massimo di 6 anni e come misura accessoria si prevede la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Il primo problema è perché una norma speciale rispetto all’art. 633, c.p. che punisce l’invasione di terreni o edifici con la pena da uno a tre anni e da due a quattro anni se il fatto è commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata. Ce n’è bisogno se il fatto che viene commesso determina un pericolo per la salute, l’incolumità o l’ordine pubblico? Forse sì, può essere ragionevole.
Ma non è ragionevole se il fatto che determina il reato è l’organizzazione di un “raduno”, perché un raduno è esercizio della libertà (costituzionale) di riunione e l’esercizio di una libertà costituzionale non può costituire l’aggravante di un reato. Suona proprio male. Terribilmente male.
Il secondo problema è la nozione di ordine pubblico.
E’ facile dire che in Costituzione non c’è. E’ facile dire che è figlia di un testo unico di pubblica sicurezza che i Costituenti aborrivano per averne fatto le spese. E’ triste aggiungere che si tratta di una nozione utilizzata sempre più spesso dal legislatore e che questo accade perché la nostra società ha voglia di ordine pubblico. Più voglia di ordine pubblico che di libertà costituzionali.
Il terzo problema è la forma utilizzata per costruire il reato: un decreto legge. Dei ragazzi organizzano un rave e il Governo lo considera un motivo sufficiente a giustificare un decreto legge. I decreti legge sono atti che hanno la forza di legge per effetto di una situazione di eccezionale urgenza che non tollera ritardi per essere affrontata. Il raduno di Modena, sgomberato la mattina successiva, o quello del Salviatino, poco più di un pubblico schiamazzo, non sembrano raggiungere questa soglia.
Ma soprattutto se succede qualcosa che il Governo considera disdicevole, il Governo può ricorrere al decreto legge per vietarlo? Sembra molto forte e soprattutto molto in contrasto con il divieto di norme penali eccezionali.
Sono tutte considerazioni ovvie per un costituzionalista e sicuramente un penalista ne potrebbe aggiungere altrettante, ancora più forti.
Il punto, però, è che più che essere il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, sembra il 31 ottobre 1922, n. 162…