In teoria e dogmaticamente (le conseguenze del terremoto costituzionale)
1 – Rodotà su Repubblica di oggi argomenta che con il comunicato stampa di annullamento della legge elettorale la Corte costituzionale non ha fatto altro che affermare l’autorità della Costituzione dinanzi a una legge ingiusta e illegittima e che l’unica conseguenza di questo comunicato stampa sarà una nuova legge elettorale.
Non è così.
2 – Si è già illustrato il contenuto del comunicato stampa e le sue conseguenze sul piano pratico per la composizione del Parlamento: nessuna al Senato, potenzialmente devastanti alla Camera, dove si potrebbe dire che il completamento delle operazioni di convalida degli eletti non possa essere completato perché si fondano sull’applicazione di una legge che è stata dichiarata incostituzionale, o meglio che si trova nell’antipatica situazione di essere stata dichiarata materialmente ma non formalmente incostituzionale.
3 – Il vero punto, però, sul piano teorico, è che il comunicato della Corte costituzionale travolge sul piano materiale, anche se non formale, la legittimazione delle ultime tre legislature.
Sul piano formale, infatti, è possibile dire che ai sensi di 66, Cost. la definitiva applicazione della legislazione elettorale è oggetto di una riserva di competenza stabilita a favore di ciascuna Camera, che le Camere esauriscono l’applicazione della legislazione elettorale con la convalida degli eletti, la quale forma oggetto di una sorta di giudicato parlamentare che ha il valore di un rapporto esaurito.
Di conseguenza, sul piano formale, è possibile sostenere che gli effetti della sentenza che dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale si hanno nel momento in cui questa sentenza sarà pubblicata, che questa sentenza incontrerà il limite dei rapporti esauriti, che, di conseguenza, questa sentenza nulla potrà contro le operazioni di convalida degli eletti esauriti, ovvero sia contro la legittimità dell’operato della quindicesima e della sedicesima Legislatura, sia contro la legittimità della diciassettesima Legislatura, nella misura in cui anche la Camera riesca a completare le operazioni di convalida degli eletti.
Sul piano materiale, la situazione è completamente diversa, perché la Corte costituzionale ha affermato che le elezioni del 2006, del 2008 e del 2013 si sono svolte sulla base di una normativa incostituzionale perché in contrasto con un principio (il principio democratico) che ha il valore di principio supremo.
I principi supremi sono sottratti a revisione costituzionale, di talché non tollerano alcuna compressione che non possa essere considerata un colpo di Stato tecnicamente inteso.
Un tanto ha due conseguenze.
La prima è che ci si deve chiedere se il limite dei rapporti esauriti all’efficacia nel tempo delle sentenze della Corte costituzionale possa essere predicato con riferimento alla violazione di un principio supremo: se i principi supremi non possono essere violati se non con un colpo di Stato, affermare che la violazione di un principio supremo può costituire l’oggetto di un rapporto esaurito significa sanare gli effetti di un colpo di Stato.
La seconda è che l’attuale Parlamento, comunque, opera in una situazione di eccezione, perché è stato costituito in violazione del principio democratico, ovvero è legittimo, ma non è legale perché non è materialmente conforme a Costituzione, è legittimo, ma non è legittimato perché non è stato costituito in modo da rispecchiare la volontà dei cittadini elettori.
4 – La conclusione del ragionamento è l’esatto contrario di quanto affermato da Rodotà: la Corte costituzionale non ha affatto affermato la forza e il valore della Costituzione in materia elettorale. Ha affermato l’incostituzionalità materiale delle ultime tre Legislature, ne ha travolto la legittimazione, affermandone la salvezza sulla base dell’applicazione dello stato di eccezione mascherata da efficacia temporale delle sentenze della Corte costituzionale.
Distinguere fra legalità formale e legalità sostanziale, fra Costituzione formale e Costituzione materiale, in materia di principi supremi insuscettibili di revisione costituzionale, non è un buon mestiere.
E’ il mestiere dello stato di eccezione.