Perché, costituzionalmente parlando, #nonsipuòfare
Sostiene Grillo (e che Antonio Tabucchi ci perdoni) che “le leggi per le riforme possono essere discusse e approvate senza la necessità di un governo in carica”, che insomma il Parlamento può lavorare anche senza Governo.
Ora, se è vero – come si legge sul blog del Capo del M5S – che negli anni (ma non solo negli ultimi venti) i Governi hanno abusato dei decreti-legge e dei decreti legislativi, di fatto esercitando la funzione legislativa al posto delle Camere (che peraltro ben poco hanno fatto per riappropriarsene), quel che #nonsipuòfare è esattamente quel che propone Grillo: senza Governo in carica il Parlamento non funziona.
La Costituzione non è un regolamento di condominio, né un libretto d’istruzioni, dove quel che è scritto al punto 1 il più delle volte non serve a capire quel che sta scritto al punto 10. La Costituzione è un testo normativo bellissimo, denso, che va letto (e compreso) nella sua totalità, perché ogni sua parte vive insieme alle altre. Ci sono persone che lo fanno per lavoro (i costituzionalisti) e chi, come noi, lo fa e basta, per passione (i costituzionalistipersfizio).
Ebbene, i Padri costituenti – gli unici Padri che conosciamo – scelsero la forma di governo parlamentare, ove «la titolarità del potere esecutivo [è] concepita come un’emanazione permanente (mediante il rapporto fiduciario) del o dei collegi titolari del potere legislativo». Non sono parole nostre, ma di un insigne Costituzionalista, Leopoldo Elia [voce Governo (forme di), Enc. dir. 1970], che trovano puntuale conferma nell’art. 94 Cost., dove è perentoriamente affermato che «il Governo deve avere la fiducia delle due Camere». Non è pensabile che ci sia un Governo in carica che non goda della fiducia del Parlamento: quando ciò accada si ha una crisi di Governo, che deve essere risolta o con la formazione di un diverso esecutivo o con lo scioglimento delle Camere. In altri termini, il Parlamento ha sì la funzione legislativa ma ha anche il compito di esprimere un Governo: non può fare l’una cosa se non fa contestualmente anche l’altra.
Da tutto ciò deriva che l’indirizzo politico – tra cui debbono ovviamente ricomprendersi innanzitutto le leggi da approvare – non è nelle mani esclusive delle Camere ma è nelle mani di entrambi gli organi. Non a caso, quando si presenta in Parlamento per la fiducia, il Governo non chiede una fiducia in bianco – come pure si è sentito in questi giorni – ma espone il proprio programma politico e su quello i gruppi parlamentari che intendono sostenerlo presentano la mozione di fiducia, che è appunto motivata in relazione alle dichiarazioni programmatiche esposte dal Presidente del Consiglio.
D’altra parte, che quello tra Parlamento e Governo sia un rapporto intimo e stretto è confermato da tutta una serie di regole, poste dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari (cui è la stessa Costituzione, artt. 64 e 72, a demandare il compito di organizzare il funzionamento delle Camere e il procedimento legislativo):
– l’iniziativa legislativa è attribuita anche al Governo (che non a caso è il primo dei soggetti indicati dall’art. 71, c. 1, Cost.);
– il Governo può chiedere in ogni momento che un disegno di legge sia approvato secondo la procedura normale, ovvero in Aula e non in Commissione (art. 72, c. 2, Cost.);
– solo il Governo può, anzi deve predisporre ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo, approvati poi dalle Camere (art. 81 Cost.);
– alle riunioni per la organizzazione dei lavori delle Camere partecipa anche il Governo, che indica le priorità (artt. 23 e ss. Reg. Cam.; 53 ss. Reg. Sen.);
– la distinzione tra gruppi di maggioranza e gruppi di minoranza presuppone un voto di fiducia, all’esito del quale è possibile individuare gli uni e gli altri;
– la composizione di Commissioni di garanzia (su tutte, Copasir e Vigilanza Rai) richiedono necessariamente la distinzione tra gruppi di maggioranza e gruppi di minoranza;
– i rappresentanti del Governo hanno diritto e se richiesti obbligo di partecipare alle sedute di Assemblea e Commissioni (art. 37 Reg. Camera; art. 59 Reg. Senato);
– le Commissioni possono essere convocate anche su richiesta del Governo (art. 29 Reg. Senato; art. 30 Reg. Camera)
La centralità del Parlamento nella nostra forma di governo è fuori discussione. Ma senza Governo neppure il Parlamento, espressione diretta della sovranità che i cittadini esercitano «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, c. 2, Cost.), può funzionare. E nulla abbiamo detto dei compiti che la Costituzione affida al Governo: dalle decisioni di alta amministrazione alla rappresentanza dell’Italia nei contesti europei, ove la legittimazione derivante dalla fiducia parlamentare è essenziale (e non solo per fare bella figura).
No, Grillo, #nonsipuòfare [però, dopo il ventennio della vana retorica del fare, si può provare a pensare prima di parlare, e magari prima ancora pure studiare. Altrimenti si rischiano le stesse pessime figure degli altri].
Costituzionalistipersfizio
Chiara Bergonzini
Daniele Chinni
Marco Croce
Alessandro Di Mario
Sebastiano Dondi
Pietro Faraguna
Donato Messineo
Valentina Petri
Giovanni Piccirilli