Democracy italian style (Ancora su Corte cost. 1/2013)
Corte cost. 1/2013 non merita solo un commento a caldo.
Merita qualcosa di più, un commento a semicaldo, quattro parole in più rispetto a quelle che le si sono dedicate di primo acchito, il giorno dopo la pubblicazione, fra un treno e l’altro, dopo averne letto il testo ed i primi commenti (Ainis sul Corsera, De Siervo sulla stampa, Cordero su repubblica, solo per citare i primi che vengono in mente) sul telefonino.
1. Conoscere dagli atti di causa
Il primo passaggio che vale la pena evidenziare è la circoscritta attenzione con cui la Corte dice di avere notizia di quanto accaduto solo in virtù di quanto le è stato rappresentato negli atti di causa.
Non è una precisazione irrilevante. E’ una puntualizzazione che contiene di per sé tutto il contenuto della sentenza e lo contiene con un ammirevole self restraint. Difatti, la Corte in questo modo sottolinea che delle attività del Capo dello Stato il Giudice costituzionale può sapere solo attraverso quanto è lo stesso Presidente della Repubblica a rivelare. Ovvero che perfino la Corte costituzionale non può avere notizie circa quanto il rappresentante dell’unità nazionale ha compiuto nello svolgimento delle proprie funzioni se non per mezzo delle rivelazioni che il rappresentante in giudizio del Presidente della Repubblica ha ritenuto necessario svolgere per la tutela delle attribuzioni presidenziali.
La riservata segretezza che deve circondare la funzione presidenziale di rappresentanza dell’unità nazionale si impone anche alla Corte come giudice dei conflitti costituzionali e cede unicamente alla Corte come giudice dei reati presidenziali di alto tradimento e attentato alla Costituzione
In altre parole, la riservata segretezza che deve circondare la funzione presidenziale di rappresentanza dell’unità nazionale si impone anche alla Corte come giudice dei conflitti costituzionali e cede unicamente alla Corte come giudice dei reati presidenziali di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
A ben vedere, la Corte avrebbe potuto non aggiungere altro.
2. Un gran chiacchierone
In secondo luogo, la Corte si dilunga su alcuni dati numerici apparentemente non molto rilevanti.
La procura di Palermo ha intercettato Nicola Mancino dal 7 novembre 2011 al 9 maggio 2012, per complessive 9,295 telefonate (i numeri sono scritti secondo l’uso internazionale, sicché la virgola tiene il posto del punto e viceversa). Di queste 9,295, quattro erano fra Nicola Mancino e Giorgio Napolitano, due volte aveva chiamato Nicola Mancino e altrettante Giorgio Napolitano. La durata complessiva delle comunicazioni è stata di diciotto minuti, con una media di quattro minuti e trenta secondi per telefonata.
Perché questi numeri possono essere considerati importanti per la ricostruzione del pensiero della Corte?
Perché consentono di svolgere alcuni giochi, come quello che si incolla qui sotto, e che ricostruisce il tempo complessivamente trascorso a telefono dall’ex ministro (in circa sei mesi, ogni giorno ha fatto almeno cinquanta telefonate, con un tempo complessivo di telefono pari a poco meno di quattro ore, considerando una telefonata media di quattro minuti e mezzo, il che significa che nei mesi in cui è stato posto sotto controllo il senatore Mancino trenta li ha passati parlando a telefono)?
Data inizio intercettazioni | Nov 7, 2011 |
Data termine intercettazioni | May 9, 2012 |
Totale giorni |
184d |
Totale telefonate |
9295 |
Telefonate al giorno |
50.52 |
Telefonate con il Capo dello Stato | |
Numero |
4 |
Durata complessiva |
18 |
Durata media |
4.5 |
Tempo di Mancino al telefono | |
In un giorno |
227.32 |
Complessivamente |
41,827.5 |
Si può essere ragionevolmente certi anche senza avere confidenza con i giudici della Corte costituzionale che non sono questi i numeri che interessano alla Corte e che non ha voluto evidenziare come Mancino nei mesi in cui era sotto indagine per la trattativa Stato / Mafia abbia passato un sacco di tempo al telefono (e non ha l’aria del chiacchierone… ).
La Corte, invece, ha, forse, inteso sottolineare due cose: (i) si parla di un conflitto che ha per oggetto un fatto dalla consistenza materiale minima: diciotto minuti di telefonate di una persona che ne ha visti intercettati complessivamente 41,827.50; (ii) la sfera di riservatezza riguarda solo le telefonate fra il Capo dello Stato inteso come persona fisica, non anche le telefonate con utenze intestate alla Presidenza della Repubblica.Non sono questi i numeri che interessano alla Corte e che non ha voluto evidenziare come Mancino nei mesi in cui era sotto indagine per la trattativa Stato / Mafia abbia passato un sacco di tempo al telefono (e non ha l’aria del chiacchierone… )
In altre parole, sembra importante osservare che la sfera di riservatezza di cui si dirà fra poco riguardi esclusivamente le telefonate del Presidente della Repubblica, non anche le telefonate con la Presidenza della Repubblica necessarie per ottenere un colloquio con il Capo dello Stato.
Sembra difficile ipotizzare che parlare al telefono con il Presidente della Repubblica sia una cosa semplice, sia in entrata che in uscita. Si può ragionevolmente ipotizzare che quando si chiama il Quirinale risponda un centralino, che, se si chiede al centralino di parlare con il Presidente, il centralino passi la segreteria del Presidente e che la segreteria cortesemente chieda che cosa si intende chiedere al Presidente e fissi una appuntamento telefonico. Nello stesso tempo, se Napolitano vuole parlare con qualcuno sarà probabilmente la stessa segreteria a chiamare per fissare un appuntamento ed essere così sicura che la persona con cui il Presidente vuole parlare non lo faccia attendere neppure per un secondo.
Più ragionevolmente si può ipotizzare che il Presidente della Repubblica parli solo quando i suoi collaboratori non sono riusciti a risolvere il problema senza disturbarlo, ovvero solo quando è indispensabile che dell’affare si occupi personalmente il Capo dello Stato.
Le telefonate che precedono e seguono il colloquio personale, sembrano essere fuori dal circuito della riservatezza presidenziale. O meglio sono al di fuori dell’ambito di applicazione della sentenza intesa come formula normativa, perché di esse non si è parlato nel conflitto.
Di qui, una possibile lettura (riduttiva?) dell’efficacia di Corte cost. 1/2013: non riguarda tutte le attività presidenziali ma solo quelle che sono svolte personalmente dal Capo dello Stato. Siccome con il Presidente della Repubblica si può parlare solo quando è inevitabile in ragione della delicatezza dell’affare trattato, non è irragionevole pensare che queste conversazioni possano essere circondate da un alone di ragionevole riserbo.
Però, in questo modo, l’immunità finisce per riguardare la persona per come la stessa si identifica nella funzione, con un percorso che può essere letto anche in senso inverso o con una logica circolare: se funzione e persona si identificano, se la funzione è sacra, non si ha che la sacralità della funzione si trasforma in sacralità della funzione?
Non si va oltre l’ancien régime ? Verso i re taumaturghi per intenderci, o, forse, più propriamente, ci si avvicina a Bisanzio, in cui la sacralità dell’imperatore era prima di tutto espressa dal suo silenzio, dal momento che il complesso cerimoniale elaborato per le sue, rarissime, apparizioni pubbliche ne prevedeva l’assoluto mutismo.
L’imperatore bizantino, naturalmente, agli occhi del popolo, non era affatto muto: era uno il cui potere era rappresentato dal poter tutto ascoltare, ma anche dal parlare solo quando nessuno poteva sentire.
3. L’avvocato generale dello Stato
Il Presidente della Repubblica ha instaurato il conflitto dopo avere chiesto all’avvocato generale dello Stato di chiedere al procuratore della repubblica se era vero quanto riportato da uno dei suoi sostituti in una intervista pubblicata da un quotidiano.
La sostanza del conflitto è mediatica: un sostituto parla al Capo dello Stato rilasciando una intervista su di un giornale.
Il che non appare molto corretto: non sembra carino che un pubblico ministero parli delle proprie indagini in una intervista, come se fosse un uomo politico (o di spettacolo), né pare molto elegante far sapere al Presidente della Repubblica che è stato intercettato con una rassegna stampa.
La reazione è misurata e composta.
Il Capo dello Stato non si muove personalmente, ma chiede all’avvocatura generale di tutelare i suoi interessi.
Appare rilevante sotto due diversi aspetti:
– il primo è di carattere formale: il patrocinio del Presidente della Repubblica non spetta necessariamente all’avvocatura dello Stato ed è stato autorizzato espressamente con il decreto del presidente della repubblica 16 luglio 2012;
– il secondo è di carattere sostanziale: l’avvocatura dello Stato è posta dall’art. 17, r.d. 1611/1933 alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. Tuttavia, la dottrina, da sempre (G. Fiengo, I caratteri originari della difesa dello Stato in giudizio, in Rass. avvocatura Stato, III, 2006, 29 e ss., ma, soprattutto, V. Piergigli, Avvocatura dello Stato e conflitti di attribuzione, Padova, Cedam, 1991) ha sempre sottolineato che la dipendenza dell’avvocatura dal governo non merita di essere considerata in senso gerarchico, ma esclusivamente come dipendenza funzionale.
Sotto questo aspetto, mentre il patrocinio necessario del Governo nei conflitti da parte dell’avvocatura erariale ha il senso di una cautela di tono costituzionale diretta a impedire che la controversia possa scivolare verso gli inferi dell’indirizzo politico, nel caso del Capo dello Stato questa cautela non dipende dalla legge, ma dalla volontà del Presidente della Repubblica e, nel caso di specie, si è spinta fino ad incaricare l’avvocato generale non soltanto della difesa in giudizio ma anche di tutti gli atti propedeutici: l’avvocato generale non si è limitato a spendere il nome del Presidente della Repubblica in giudizio, ma ha seguito in prima persona l’intera fase precontenziosa.
La prudenza del Capo dello Stato, ma anche la sua sensibilità costituzionale, si è quindi svelata nel ricorrere all’amministrazione che ha come ragion d’essere la tutela in giudizio degli interessi dello Stato senza che tale tutela possa essere influenzata dall’indirizzo politico del Governo, per la difesa in giudizio.
Ma se il Capo dello Stato si avvale dell’avvocatura dello Stato, non dipinge politicamente le proprie attribuzioni?
4. L’oggetto del conflitto
Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte con l’ordinanza 218/2012 che, more solito, viene confermata e richiamata.
Sugli aspetti soggettivi, pare ci fosse ben poco da dire: che il Capo dello Stato possa partecipare ad un conflitto interorganico è indubitabile ed altrettanto, con qualche maggiore complessità, si deve dire del procuratore della repubblica con riferimento agli atti che sono espressione del potere di esperire l’azione penale.
Tuttavia, il conflitto era attuale?
Era attuale nei limiti in cui sia possibile sostenere che l’affermazione della procura di Palermo per cui le intercettazioni casuali sarebbero state distrutte a norma di legge sia lesiva delle attribuzioni presidenziali.Il conflitto era attuale?
Evidentemente, in questi termini, non ci può essere materia per un conflitto: perché se la distruzione avviene a norma di legge e vi è una lesione delle attribuzioni presidenziali, la lesione deriva dalla legge e deve quindi essere eccepita in forma incidentale.
Il tono costituzionale del conflitto, perciò, deve avere un diverso oggetto e questo, come ricostruito dalla Corte, in chiave di divieto per il pubblico ministero di esprimere un giudizio di rilevanza sulle parole del Capo dello Stato, in un certo senso, potrebbe assomigliare alla pretesa del Sultano che chiunque posi gli occhi nell’harem senza essere uno degli eunuchi che ne fanno parte sia subito posto a morte, perché ha visto ciò che occhi umani non devono vedere.
Soprattutto si può parlare di un interesse al processo “concreto ad attuale” per un qualcosa che ancora non si è materializzato? Che è semplicemente l’inizio di un procedimento? Forse, l’interesse al processo avrebbe avuto bisogno di una lesione effettiva e la pretesa del Presidente della Repubblica, come enunciata dall’avvocatura dello Stato e ricostruita dalla Corte, finisce per assomigliare ad un giudizio di jattanza nelle forme del conflitto interororganico.
In realtà, è possibile sostenere che nei conflitti interorganici, intesi come il processo animato da una actio duplex (A. Pizzorusso, v. Conflitto, in Noviss. Dig. It., Appendice, vol. II, Torino, 1980), l’interesse al processo abbia di mira essenzialmente la stessa costruzione del framework in cui si inserisce la posizione sostanziale manifestata come bisognosa di tutela, che viene riconosciuta meritevole di tutela attraverso la interpretazione del sistema di checks and balances istituito dalla Costituzione in cui si s’inserisce [e quindi del] sistema di differenziazione e coordinamento che vede il principio della separazione fra i poteri scandire la frammentazione della sovranità (G.L. Conti, L’interesse al processo nella giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2000, part. 218, fuori catalogo, ma l’Autore ne ha uno scatolone pieno e chi lo vuole: basta chiedere… ).
Il fatto che al Capo dello Stato sia consentito ciò che gli altri poteri non possono osare ne cambia, perciò, la posizione nel sistema, ricostruendola in chiave innovativa.
Sotto questo aspetto, in questa sentenza, l’interesse al processo pare essere, molto più che in altri casi, alle basi del pronunciamento della Corte, perché struttura il Capo dello Stato a partire dalla possibilità di esercitare un’azione che gli altri poteri non avrebbero, forse, avuto a disposizione, perché si sostanzia in un mero accertamento: il Capo dello Stato può agire contro una pretesa che non si è ancora neppure manifestata, può muoversi sulla base di un semplice timore ed il suo timore può far arretrare gli altri poteri sino ad una sfera di intangibilità davvero formidabile, perché assiologicamente non distante dall’harem che circonda il sultano perché nella sublime porta la sacralità è prima di tutto nei segreti custoditi dalla Valide (L. P. Peirce, The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, Oxford, Oxford University Press, 1993).
5. L’eccezione di impossibilità giuridica del petitum
Quanto si è appena detto appare in contrasto con il ragionamento svolto dalla Corte per superare l’eccezione di impossibilità giuridica del petitum che, forse, davvero appariva difficile da superare.
Per la difesa della Procura, il Presidente della Repubblica sarebbe finito in un cul de sac perché: (a) con riferimento alla distruzione delle intercettazioni, il procuratore si era limitato ad osservare che si sarebbe proceduto a norma di legge e, obiettivamente, pare che questa eccezione sia in grado di privare il conflitto del necessario tono costituzionale; (b) con riferimento alla valutazione del materiale intercettato, anche solo per capire che il materiale coinvolge il Capo dello Stato, è inevitabile che sia ascoltato e che il suo ascolto sia preliminare alla distruzione.
La Corte, però, respinge la prima eccezione perché il conflitto ha per oggetto anche il potere di valutare se le intercettazioni possono acquistare rilevanza penale e la seconda eccezione perché è gioco forza ammettere che il pubblico ministero abbia il potere di valutare le intercettazioni allo scopo di disporne l’immediata distruzione.
Fra i due passaggi, corre una contraddizione piuttosto evidente: il primo passaggio era obbligato perché altrimenti il conflitto avrebbe avuto per oggetto un problema di legittimità (il problema di legittimità che più volte Cordero ha sviluppato sulle colonne di repubblica, come ricorda Ceccanti, con degli articoli che forse giustificano la sentenza della Corte più di molte delle cose che vi si possono leggere: S. Ceccanti, L’inviolabilità presidenziale in Corte cost. 1/2013, in Forum di quaderni costituzionali), ma la soluzione in senso affermativo della prima eccezione conduce alla seconda che a sua volta non pareva poter essere risolta a favore del Presidente perché l’argomento della impossibilità giuridica del petitum pareva davvero centrato.
Sotto questo aspetto, si può sostenere che la Corte ha alternativamente risolto lo stesso problema in maniera diametralmente opposta nella stessa sentenza e pare essere abbastanza grave in un provvedimento che ha tutta l’aria di essere stato scritto per diventare storia costituzionale.
Ma la storia costituzionale, quando proviene dalla Corte, ha bisogno di un solido rispetto delle forme processuali e questo, forse, si può dire che sia mancato e se un giudice risolve un bisogno di giustizia che avrebbe dovuto dichiarare improcedibile vuol dire che il giudice parla perché si senta la sua voce ed un tanto non appare commendevole.La Corte ha alternativamente risolto lo stesso problema in maniera diametralmente opposta nella stessa sentenza e pare essere abbastanza grave in un provvedimento che ha tutta l’aria di essere stato scritto per diventare storia costituzionale
6. Le premesse di metodo
Ceccanti osserva che tutti i costituzionalisti dovrebbero essere d’accordo sul fatto che le leggi si interpretino alla luce della Costituzione (e non viceversa) e che la Costituzione si interpreti sistematicamente, senza fermarsi alla “rozza” interpretazione letterale.
Sull’interpretazione letterale, si può osservare che interpretazione letterale ed interpretazione logica stanno sullo stesso piano (sono connesse dalla particella “e”) nell’art. 12, disp. prel. c.c. e nell’art. 1362, c.c. l’obbligo di interpretare il contratto alla luce della intenzione dei contraenti è posto non in chiave derogatoria a quanto risulta dalla interpretazione letterale, ma come passaggio di un movimento interpretativo unico, in cui l’una (l’intenzione delle parti come compresa dall’interprete) non può disgiungersi dall’altra (il senso che le parole hanno nel linguaggio comune che le stesse parti hanno deciso di utilizzare per regolare i propri interessi).
Queste osservazioni sono banali.
Altrettanto banale è osservare che nel diritto dell’Unione l’interpretazione letterale ha da tempo preso il sopravvento sull’interpretazione logica e sistematica, fra le tante T. di prima istanza, 3o giugno 2005, Olesen Vs. Commissione (T. 190/03), dove si legge: Il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition de droit communautaire, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. – Afin de procéder à l’interprétation autonome d’une telle disposition, il convient de se référer, en premier lieu, à son libellé, en deuxième lieu, au contexte dans lequel elle s’inscrit, à sa raison d’être et à sa nature, ainsi que, en troisième lieu, aux interprétations que la jurisprudence a dégagées en la matière. Per gli stessi principi, che governano l’altrimenti oscura indennità di dislocamento: Corte di Giustizia delle Comunità europee (Terza Sezione), 21 giugno 2007, accessibile tramite www.giurcost.org.
In altre parole, per il giudice comunitario l’interpretazione letterale si impone quando il diritto è lo strumento di connessione fra ordinamenti diversi, in una logica di prevenzione dei conflitti strettamente derivata dal principio di eguaglianza inteso come egalité.
Ma la Costituzione, quando serve come strumento per la soluzione di un conflitto costituzionale, non dovrebbe essere interpretata primariamente alla luce del criterio letterale esattamente per le stesse ragioni?L’interpretazione letterale si impone quando il diritto è lo strumento di connessione fra ordinamenti diversi, in una logica di prevenzione dei conflitti strettamente derivata dal principio di eguaglianza inteso come egalité
E’ il criterio letterale, infatti, che più di ogni altro riesce a parlare alle parti del conflitto perché sui principi è possibile discutere assai di più che non su il senso che le parole hanno nel linguaggio comune.
Soprattutto, la Corte aveva davvero bisogno di questa precisazione? Era pacifico che l’affare da risolvere non fosse risolto espressamente dal tessuto costituzionale?
Forse no: la disposizione costituzionale che risolve il problema esiste ed esiste indipendentemente dalle osservazioni che la Corte svolge in punto di funzione di rappresentanza dell’unità nazionale, di ricostruzione del ruolo complessivo del Capo dello Stato, etc. ed è una norma piuttosto chiara se si muove da un presupposto altrettanto innegabile sin da Corte cost. 129/1981 ed è l’autonomia del Presidente della Repubblica.
Difatti, se l’art. 68, terzo comma e l’art. 10, legge cost. 1/1989 prevedono espressamente che i membri delle Camere ed i componenti il Governo possano essere intercettati previa autorizzazione della Camera competente e nessuna norma prevede altrettanto per il Presidente della Repubblica, ciò significa semplicemente che il Presidente della Repubblica non può essere intercettato e non vi era nessuna necessità di scomodare contemporaneamente Schmitt, Constant, De Maistre etc.
Eppure la Corte lo ha fatto e ci si deve chiedere perché abbia avuto bisogno di allontanarsi dalle lande consuete di un’interpretazione prudente per lanciarsi nei temibili e ruggenti orizzonti della interpretazione per principi.
Forse, si può immaginare, con tutta la circospezione dovuta quando si fanno affermazioni di questo genere, che la Corte fosse perfettamente consapevole delle fragilità che caratterizzano la premessa metodologica che ha ritenuto di svolgere, che i componenti di questo collegio sappiano meglio di tutti noi che spiegare una cosa come se fosse pacifica significa affermare che quella cosa non è punto pacifica.
Nello stesso tempo, non è irragionevole ritenere che la Corte non abbia voluto fare un regalo a Napolitano, secondo il modello interpretativo di Ainis che si è ricordato più volte: un potere dello Stato non regala mai nulla, tanto meno agli altri poteri, con cui è in inevitabile competizione per la supremazia.
Ed è, forse, questa la vera chiave di lettura della sentenza: la Corte ha voluto ricostruire il ruolo del Capo dello Stato, non tanto per chiarire che cosa è o che cosa non è, quanto piuttosto per rivendicare la propria assoluta supremazia: una supremazia talmente assoluta da potersi esprimere anche verso il Presidente della Repubblica, tanto da poter dire che è il Presidente della Repubblica il vero potere dei poteri.
Insomma, se non si fosse in un luogo di discussione serio, si potrebbe ricordare il bar sport di Benni, dove l’orango picchia tutti porta su una spalla l’uccellino Va che sei forte ed è l’uccellino Va che sei forte che dicendogli che è il più forte diventa il più forte del bar.
Se il Capo dello Stato diventa l’orango picchia tutti e la Corte fa le veci dell’uccellino Va che sei forte, forse, è un problema, ma, in Italia, siamo abituati ad utilizzare le categorie costituzionali trasformando i problemi in opportunità.
7. Il ruolo del Capo dello Stato
Lo studio del Presidente della Repubblica ha sempre dovuto confrontarsi con la difficoltà di ricondurre questa figura nelle categorie classiche della modellistica costituzionale.
E’ noto che il Capo dello Stato può essere letto alternativamente come il potenziale detentore di tutti i poteri dello Stato nel quale si riassume l’autorità dello Stato, secondo la formula di Jellinek riecheggiata da Esposito (C. Esposito, Capo dello Stato – Controfirma ministeriale, Milano, Giuffrè, 1963), ovvero il capo del potere esecutivo, come sarebbe tipicamente in una forma di governo duale, ovvero una magistratura di influenza, che ha il compito di consigliare, ammonire, incoraggiare il Primo ministro, senza mai sostituirsi ad esso, secondo il modello anglosassone dipinto da Bagehot (W. Bagehot, La costituzione inglese, tr. it. Bologna, Il Mulino, 1995), ovvero un potere neutro, spoliticizzato ed imparziale al di fuori del circuito tradizionale dei poteri, ma con uno scopo ben preciso: la moderazione dei conflitti e la risoluzione delle crisi (C. Shmitt, Il custode della Costituzione, tr. it. Milano, Giuffrè, 1980).
E’ altrettanto noto che cercare di ricostruire il ruolo del Capo dello Stato a partire dalle norme costituzionali che ne disegnano le funzioni, per come le stesse sono espresse letteralmente, è un esercizio inutile, perché nulla dicono gli artt. 87, 59 secondo comma, 62 secondo comma, 74 primo comma, 88 primo comma, 92 secondo comma, 104 secondo comma e 135, se non li si considerano alla luce della prassi che limita ed espande le singole attribuzioni attraverso gli istituti della controfirma e la irresponsabilità del Capo dello Stato.
E’ qui il vero significato di Corte cost. 1/2013 e non è un significato particolarmente innovativo.
La Corte costruisce il Capo dello Stato come una magistratura di influenza, che usa della moral suasion costituzionale per indirizzare i diversi poteri dello Stato ad un comportamento consono al contenuto delle norme che li istituiscono ed allo spirito della Costituzione.
Nulla di molto diverso, in apparenza, dal sovrano come rappresentato da un lontano banchiere londinese, peraltro molto continentale per educazione e formazione.
Ma è un magistrato di influenza che può, legittimamente, svolgere il proprio compito di consigliare, dissuadere, indirizzare nel segreto, che usa della riservatezza come di uno strumento essenziale per lo svolgimento del proprio mandato, perché i suoi compiti sarebbero intollerabili se venissero svolti alla luce del sole.
La riservatezza, però, fa del Capo dello Stato non tanto il rappresentante dell’unità nazionale, intesa in senso dinamico, come dice la Corte, o l’ammorbidente di conflitti politici continui che sono turbinosi come il lavaggio energico di un elettrodomestico, come si legge sul manifesto, quanto il titolare del potere di prendere le misure necessarie al ristabilimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, come stabiliva l’art. 48 della Costituzione di Weimar, la cui forza Schmitt tentò di mitigare e non di esasperare, come chi l’ha dipinto un partigiano del Terzo Reich ha giustamente osservato (A. Predieri, C. Schmitt: un nazista senza coraggio, Firenze, Passigli, 1998).
Non sembra un caso che la vera forza normativa, come ha acutamente osservato Ceccanti sul forum di quaderni costituzionali, di Corte cost. 1/2013 non riguarda tanto l’inviolabilità del Capo dello Stato, quanto piuttosto il potere di scioglimento delle Camere che viene attribuito direttamente al Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui le Camere non riescono a garantire l’esercizio di una efficace rappresentazione del corpo elettorale.La vera forza normativa di Corte cost. 1/2013 non riguarda tanto l’inviolabilità del Capo dello Stato, quanto piuttosto il potere di scioglimento delle Camere
Così come il potere di nomina del Capo del Governo, che non viene collegato al risultato elettorale, ma alla necessità di consentire l’operatività del vertice del potere esecutivo.
O il potere di presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura, che viene agganciato ad iniziative volte a garantire le condizioni esterne per un indipendente e coerente esercizio della funzione giurisdizionale.
Tutti poteri che la Corte disegna come circondati da un alone di mistero, la riservatezza delle comunicazioni con cui il Capo dello Stato giustifica il loro esercizio con degli interlocutori che sembrano più gli attori del great game di fin de siècle, piuttosto che i soggetti di una democrazia matura, sottrae esplicitamente al vaglio della controfirma, per nulla pacifico nel caso dello scioglimento delle Camere, soprattutto se lo stesso è collegato ad un giudizio circa la capacità del sistema dei partiti di assicurare la rappresentanza, e, non è inutile ricordare, sono esercitati nella sacra irresponsabilità sancita dall’art. 90, Cost.
8. Conclusioni
Se è vero quanto si è tratteggiato, vi potrebbe essere di che preoccuparsi seriamente.
Il lascito della Corte per il successore di Napolitano è l’art. 48 della Costituzione di Weimar e questo all’indomani di una partita elettorale in cui Jacques Necker si incarna in Monti, proclamando il coraggio della moderazione, mentre Berlusconi si muove con l’ambizione dell’Abbè Sieyes, cercando un triumvirato composto di candidati discutibili selezionati da chi è ancora più discutibile dei curricula che vaglia, Bersani cerca la forza politica che Robespierre ottenne dall’alleanza con i sanculotti di un Vendola travestito da Jacques Roux, non può non far paura.
Fortunatamente, Joseph La Palombara (Democracy Italian Style, Yale University press, New Haven and London, 1987) ci ricorda che la politica italiana assomiglia molto ad un dipinto del Pollaiuolo, la battaglia dei dieci uomini nudi, in cui l’apparente tensione, the suface illusion of centrifugal conflict in effect obscures a much deeper harmony that is revealed to us by the artist only on further contemplation.Il lascito della Corte per il successore di Napolitano è l’art. 48 della Costituzione di Weimar
Si può tornare, insomma, come sempre, a mangiare tranquilli.
La Corte non ha disegnato i poteri del Capo dello Stato in astratto.
Ha sviluppato ulteriormente il principio per cui il Presidente della Repubblica non si presta ad una interpretazione letterale fondata sulla viva vox constitutionis, e ci ha detto qualcosa che si presta solo a leggere il modo con cui un Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il King George, della stampa internazionale ha interpretato le sue attribuzioni.Si può tornare, insomma, come sempre, a mangiare tranquilli. La Corte non ha disegnato i poteri del Capo dello Stato in astratto. Ha sviluppato ulteriormente il principio per cui il Presidente della Repubblica non si presta ad una interpretazione letterale fondata sulla viva vox constitutionis
Ha detto che questo era compatibile con il testo costituzionale.
Ovvero un qualcosa che ha sempre detto l’opinione pubblica, che negli oscuri accadimenti degli ultimi sette anni ha saputo vedere nel Capo dello Stato una figura seria e seriamente al di sopra delle parti in gioco.
Il problema, semmai, è un altro è che se si fa così, se la Corte utilizza un metodo di questo genere per leggere il testo costituzionale aggiornandolo alle contingenze, si potrebbe anche immaginare che la nostra Costituzione, per la parte in cui disegna la forma di governo e le autonomie territoriali, è tutt’altro che rigida.
Ma questo è un discorso che porta lontano…