Valutare la costituzionalità (A proposito di Daspo e arresto in fragranza differito)
Il ministro degli interni, Cancellieri, nel question time di ieri al Senato ha diffuso la notizia che il Governo sarebbe favorevole ad una stretta nelle misure di prevenzione che si possono applicare in occasione di manifestazioni, anche a carattere studentesco, politico o sindacale.
La stretta riguarderebbe l’applicazione di due istituti tipici del diritto sportivo della violenza: l’arresto in fragranza differita, per cui è possibile arrestare in fragranza anche dopo la commissione del reato, ed il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. Daspo).Il tema delle misure di prevenzione è uno dei più dolorosamente sensibili conosciuti dal nostro ordinamento costituzionale e lo è sin da Corte cost. 2 e 11/1956
Su entrambi i punti il ministro degli interni non ha nascosto di nutrire dei dubbi circa la compatibilità costituzionale dell’applicazione di questi istituti a manifestazioni che hanno carattere politico e che quindi si avvicinano molto al nucleo forte delle libertà intese in senso democratico come strumenti di partecipazione.
Se la democrazia non soffre particolarmente nel momento in cui il capo dei tifosi di una squadra di calcio viene ingiustamente allontanato dalle manifestazioni sportive, potrebbe essere intollerabile che il capo di un movimento politico controdemocratico non possa essere alla guida del suo movimento per ragioni di ordine pubblico non costituzionalmente ragionevoli.
Probabilmente, il punto non è questo.
Il tema delle misure di prevenzione è uno dei più dolorosamente sensibili conosciuti dal nostro ordinamento costituzionale e lo è sin da Corte cost. 2 e 11/1956 (vedi Barile, in Referendum, ordine pubblico e Costituzione).
La Corte costituzionale da allora si è arroccata nella affermazione che un sistema democratico può conoscere non soltanto di un efficace sistema di repressione dei reati, ma anche di un forte meccanismo di prevenzione, purché questo sia agganciato alla riserva di legge, intesa in senso tassativo perché in questo caso, grazie al coordinato disposto di 13 e 25, Cost., il principio di legalità si salda ai principi di determinatezza e tassatività della fattispecie, ed alla riserva di giurisdizione, per quanto resista una sorta di doppio binario che allontana il processo di prevenzione dalle garanzie del processo penale tipicamente inteso.
Tuttavia questi principi (su cui vedi anche: Corte cost. 177/1980 e 93/2010, nonché Cass. pen., Sez. II, 23 marzo 2012, n. 16348) non sempre hanno funzionato correttamente.
Si può pensare al complesso sistema delle misure di prevenzione a carattere reale, che tendono ad ampliare il concetto di prevenzione verso finalità di carattere lato sensu economiche nel momento in cui consentono la confisca dei beni rivenienti da attività mafiose in capo agli eredi di chi li aveva acquistati (vedi BALSAMO, Le misure di prevenzione patrimoniali come modello di “processo al patrimonio. Il rapporto con le misure di prevenzione personali, in BALSAMO-CONTRAFATTO-NICASTRO, Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata, Giuffrè, 2010, p. 33; GIALANELLA, La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legittimità e la retroguardia del legislatore, in Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, a cura di Cassano, Neldiritto Editore, 2009, p. 131; MAUGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un’actio in rem?, in MAZZA-VIGANO’, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, Giappichelli, 2008, p. 129; CORTESI-FILIPPI, Il nuovo sistema di prevenzione penale, in Le nuove norme sulla sicurezza pubblica, a cura di Lorusso, Cedam, 2008, p. 207).
Forse, ancora di più, si può pensare al diabolico sistema delle norme antiterrorismo che consentono un confisca a rete nei confronti non solo del sospettato, ma anche di tutti coloro che gli sono in qualche misura collegati per effetto di black list che sono elaborate da servizi di intelligence stranieri (BALSAMO, La prevenzioneante-delictum, in AA.VV., Contrasto al terrorismo interno e internazionale, a cura di Kostoris e Orlandi, Torino, Giappichelli, 2006).
Tuttavia, nel caso delle manifestazioni politiche, forse, l’approccio di costituzionalità può essere diverso.
Se è costituzionalmente legittimo un sistema di misure di prevenzione, e su questo i dubbi che si possono avere si scontrano con una giurisprudenza costituzionale univoca, le manifestazioni a carattere studentesco, politico o sindacale non sono diverse da quelle sportive.
Sono egualmente esercizi della libertà di riunione che possono degenerare in occasioni per la commissione di delitti e quanto si è detto sopra circa la maggiore intollerabilità per la democrazia di un uso strumentale delle misure di prevenzione che riguardi un leader politico rispetto alla stesso abuso riferito ad un leader sportivo è irrilevante, secondo il canone per cui adducere inconveniens non est solvere argumentum, ed irragionevole per contrasto con il principio di eguaglianza.
L’emergenza per la sicurezza pubblica rappresentata dai tifosi dello Spurs che si scontrano contro i tifosi della Lazio (ma forse è accaduto l’inverso) può non essere considerata diversamente dal punto di vista delle misure di prevenzione da una manifestazione studentesca o sindacale in cui si cerca lo scontro con le forze di polizia.Il che, ma questo non riguarda il diritto costituzionale, sembrerebbe molto più serio se il capo della polizia non si chiamasse Manganelli.
Il che, ma questo non riguarda il diritto costituzionale, sembrerebbe molto più serio se il capo della polizia non si chiamasse Manganelli.