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la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

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Archive for month: Aprile, 2010

Niente torta per i gay (Corte costituzionale e matrimonio)

in News / by Gian Luca Conti
15/04/2010

torte-nuzialiGli omosessuali hanno perso.
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente infondata e parzialmente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del divieto di nozze omosessuali.
Questo significa che esiste un divieto di nozze omosessuali, del che, forse, è possibile discutere.
Ma soprattutto significa che il divieto di nozze omosessuali non ha alcun fondamento costituzionale, sicché il legislatore potrà – se lo riterrà opportuno – introdurre questo istituto.
La vera domanda è in che misura il legislatore può essere considerato obbligato a introdurre il matrimonio fra persone dello stesso sesso.
Non è una domanda semplice.
Per l'art. 29, Cost., il matrimonio è un istituto che "naturalmente" struttura la famiglia.
In questa naturalità del matrimonio c'è tutta la delicatezza dell'opera del legislatore.
Che non è libero nel regolare i rapporti fra marito e moglie ma li deve modellare sulla natura delle cose.
La natura delle cose, però, non è un dato astratto dalla realtà.
E' ciò che la realtà sociale giudica giusto in un determinato momento storico.
Di conseguenza, il legislatore sembra dover essere vincolato alla lettura della società, sembra dover interpretare la realtà e vestirla di regole adeguate, come un buon sarto d'altri tempi.
Immaginare che il nostro parlamento, il parlamento di Gramazio e Bondi, ma anche della Finocchiaro e di Di Pietro, possa svolgere un compito di questo genere, temo sia davvero troppo.

Much ado about nothing (A proposito di una promulgazione negata)

in News / by Gian Luca Conti
01/04/2010

molto-rumore-per-nulla
Il Capo dello Stato ha esercitato la propria prerogativa di rinvio alle Camere – art. 74, primo comma, Cost.- con riferimento al Ddl 1167 – B, definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 3 marzo 2010 ed intestato Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Il testo del comunicato è assai scarno: "Il Capo dello Stato è stato indotto a tale decisione dalla estrema eterogeneità della legge e in particolare dalla complessità e problematicità di alcune disposizioni – con specifico riguardo agli articoli 31 e 20 – che disciplinano temi, attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale."
L'eterogeneità della legge è tema complesso: il Presidente della Repubblica correttamente richiama il legislatore ad una produzione normativa omogenea perché racchiudere in uno stesso testo disposizioni che esprimono un contenuto normativo unitario significa consentire la conoscenza della legge e costituisce un elemento di democraticità del sistema.
L'art. 20 è una norma di interpretazione autentica in materia di lavoro marittimo di difficile comprensibilità.
L'art. 31, invece, è la disposizione che introduceva l'arbitrato in materia di lavoro dipendente e che ha suscitato molte polemiche.
Forse possono essere considerate polemiche inutili e fuori luogo.
Il ricorso all'arbitrato è condizionato a due presupposti: uno di carattere oggettivo, l'arbitrato deve essere ammesso in sede di contrattazione collettiva e l'altro di carattere soggettivo, entrambe le Parti devono aderire spontaneamente alla convenzione arbitrale.
In questi casi, è possibile rinunciare alla tutela giurisdizionale dei diritti e ottenere una tutela convenzionale.
Con un vantaggio significativo che riguarda il tempo della decisione: non più i tre anni mediamente necessari per la soluzione di una lite in materia di lavoro ma massimi novanta giorni.
Ci si deve chiedere se davvero la possibilità di rinunciare alla tutela giurisdizionale per ottenere una tutela arbitrale non possa essere considerata coperta dalla garanzia costituzionale dell'art. 24, Cost.
In realtà, l'art. 24, Cost. se esprime una norma che sicuramente non consente l'introduzione di arbitrati obbligatori, probabilmente esprime anche una norma che non consente – ove si tratti di diritti disponibili – il monopolio del potere giurisdizionale per la soluzione delle controversie.
I cittadini come possono rinunciare alla tutela di un proprio diritto, così possono scegliere forme di tutela diverse dal processo contenzioso regolato dal codice di rito civile ed affidato all'ordinamento giudiziario.
In altre parole, la posizione del Capo dello Stato non sembra potersi fondare su ragioni di carattere costituzionale ma piuttosto su motivi di opportunità politica.
Una opportunità politica che induce il Presidente della Repubblica ad incontrare il Presidente della Corte costituzionale prima di rinviare la deliberazione legislativa alle Camere ed a fissare un incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri per il giorno successivo.
Una intelligenza politica che sembra avere come senso quello di far presente al Governo l'unità dei custodi della Costituzione (Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale) e la loro forza interdittiva nei confronti di azioni normative che si svolgano al di fuori di una opportuna concertazione.
Tuttavia in assenza di un parametro costituzionale certo, come sarebbe stato nel caso del decreto salva liste, questa intelligenza politica può derapare in un conflitto fra poteri composto di reciproche arroganze e un tanto ha ben compreso l'eufemico Di Pietro con il suo immediato vociare in favore del Papà Capo dello Stato, come ha il coraggio di chiamare Napolitano, senza pensare alle virtù della propria genitrice.

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