• Follow us on Twitter
  • Join our Facebook Group
  • RSS
la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

JusBox

  • Improptus
  • il sofà di mezzanotte
  • Request for comments
  • Hangout

Archive for month: Ottobre, 2009

68, 90 e 96 sulla ruota di Roma (Parametri a caso in una difesa parlamentare)

in News / by Gian Luca Conti
29/10/2009

lottoC’è un ministro del Parlamento che si chiama Altero Matteoli.
Il nome sa di risorgimento.
Lo scandalo in cui è coinvolto meno.
Questo ministro viene a sapere che un prefetto è sottoposto ad una indagine penale e che le comunicazioni del funzionario sono intercettate dalla Procura.
Avverte il funzionario di entrambe le cose.
Di conseguenza, viene intrapreso un procedimento a suo carico in cui si deve accertare se ha violato il segreto di ufficio o se ha illecitamente favorito il prefetto.
Questo ministro ha un avvocato che si chiama Consolo e che è parlamentare.
La tesi del legale del ministro è che il ministro abbia commesso un reato ministeriale e che: (i) debba essere giudicato dal Tribunale dei Ministri; (ii) la Camera dei Deputati debba pronunciarsi sulla autorizzazione a procedere nei confronti del ministro.
Il punto, che può sfuggire, è che i ministri godono di un regime penale singolare, che subordina l’esercizio della azione penale nei loro confronti alla autorizzazione di una Camera, solo per i reati ministeriali, ovvero per le fattispecie criminose che siano collegate all’esercizio delle loro funzioni di governo.
L’idea è che il ministro, in quanto vertice dell’esecutivo, possa andare oltre alla lettera della legge e commettere anche dei reati, che possono trovare una giustificazione politica e che in questi casi la giustificazione politica possa consentire l’assoluzione del ministro.
Questo accade nei casi in cui la Camera – a maggioranza assoluta dei propri membri – giudichi che il ministro ha agito per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante ovvero per il conseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo (art. 9, terzo comma, legge cost. 1/1989).
Questa valutazione è una valutazione politica e come tale insindacabile.
Di conseguenza, la Camera di appartenenza del ministro può, con un voto a maggioranza assoluta, assolverlo.
La maggioranza del voto è la motivazione dei presupposti di cui all’art. 9, terzo comma, legge cost. 1/1989.
Che perciò potrebbero anche non sussistere, ma essere egualmente dichiarati, con l’unica sanzione della responsabilità politica del voto parlamentare.
In altre parole, una maggioranza forte è arbitra dell’esercizio dell’azione penale nei confronti dei membri del governo purché l’azione penale riguardi dei reati commessi nell’esercizio delle funzioni ministeriali.
Di conseguenza, il nodo è di carattere procedurale e riguarda il soggetto che è chiamato a definire un determinato fatto come commesso nell’esercizio delle funzioni di governo.
Ad oggi, una piana lettura dell’art. 2, legge 219 del 1989, in combinato disposto con gli artt. 6 e 7, legge cost. 1/1989, riserva questa attribuzione al Procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione si è commesso il fatto, che deve trasmettere le denunzie al Collegio previsto dall’art. 7, legge cost. 1/1989 ed al Collegio inquirente che deve compiere tutte le indagini del caso restituendo gli atti al Procuratore della Repubblica che procede a richiedere l’autorizzazione a procedere nel caso in cui ritenga ragionevolmente fondate le accuse ovvero procede alla archiviazione.
In questa attribuzione, non vi è alcuno spazio per gli organismi parlamentari: è la magistratura che decide se quel determinato fatto ipotizzato a carico di un ministro è un reato ministeriale e quindi sottoposto ad un filtro di carattere politico oppure un reato comune per il quale il ministro è responsabile esattamente come ogni altro cittadino.
Il Parlamento, ieri, con una larga maggioranza, ha invertito questa posizione deliberando che spetta alla Camera decidere sulla natura politica o meno del reato ministeriale.
E’ una decisione che si presta a molte critiche.
La prima è di carattere logico: la legge cost. 1/1989 ha introdotto una condizione di procedibilità per l’esercizio della azione penale nei confronti dei reati ministeriali. Il giudice naturale delle condizioni di procedibilità è il giudice penale che come giudica dell’azione penale giudica anche delle condizioni di procedibilità della stessa. Questa osservazione è stressata, nel senso di sottolineata con forza, dal disegno di legge 891 del 2008, a firma Consolo, dove la pregiudizialità della valutazione parlamentare è imposta con una modifica espressa dell’art. 2, legge 219 del 1989 e sul piano intellettuale presentare un disegno di legge che prevede l’esercizio di una attribuzione significa confessare che sino a quel momento quella attribuzione non è riconosciuta a favore del soggetto cui si intende attribuirla.
La seconda è di carattere costituzionale: il dibattito parlamentare ha fatto tesoro della giurisprudenza costituzionale sviluppata sull’art. 68, Cost, che garantisce l’irresponsabilità dei parlamentari per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Secondo questa giurisprudenza spetta alle Camere stabilire se una opinione o un voto sono inerenti all’esercizio delle funzioni parlamentari, perché la prerogativa della insindacabilità si salda alla autonomia del Parlamento. Ma l’art. 96, Cost. non riguarda l’autonomia del Governo, nevvero che il voto sulla autorizzazione a procedere è affidato al Parlamento, che in questo modo esercita la propria funzione di controllo politico sull’operato ministeriale.
La terza è sempre di carattere costituzione e riguarda l’art. 90, Cost, non evocato nel dibattito parlamentare. Il giudizio penale sulla responsabilità del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione è affidato alla Corte costituzionale, sulla base delle indagini svolte dal comitato di cui all’art. 12, legge cost. 1/1953. Questo comitato viene equiparato dall’art. 5, legge 219 del 1989 al collegio di cui all’art. 7, legge cost. 1/1989 ed ha il compito, così l’art. 8, secondo comma, legge 219 del 1989, di stabilire se i fatti per i quali si sta esercitando l’azione penale cadono o meno nell’ambito di applicazione dell’art. 90, Cost. Se è così, per logica sistematica, il collegio di cui all’art. 7, legge 219 del 1989 ha il compito di effettuare la stessa valutazione con riferimento all’art. 96, Cost.
La decisione della Camera dei Deputati, però, pone una questione molto più grave: se una camera può decidere a maggioranza assoluta di considerare come reato ministeriale qualsiasi fatto per il quale siano in corso delle indagini nei confronti di un membro del governo, la definizione di reato ministeriale diventa politica e questo è possibile solo nel caso di cui all’art. 90, Cost, per la particolare posizione del Capo dello Stato nella forma di governo ed il peculiare disegno della responsabilità penale "aperta" disegnata dalla Costituzione nei suoi riguardi come una sorta di spada di Damocle.
Significa affidare il compito, l’attribuzione costituzionale, di decidere se un ministro può essere sottoposto a processo ad una maggioranza politica, con una torsione non indifferente dei principi dello Stato di diritto.
Di Pietro, ieri, è stato molto efficace sul punto: Che ci azzecca un ministro che dice ad un prefetto che è indagato e che deve stare attento quando parla al telefono con il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico connesso all’esercizio delle funzioni di governo?
C’entra 375 "si" contro 199 "no".
Solo questo e non altro.

Lombardi l’infedele senza giustizia

in News / by Gian Luca Conti
21/10/2009

Immagine 1Lombardi Vallauri è un professore di filosofia del diritto.
E’ anche un nonno molto simpatico ed uno dei presidenti di commissione di laurea più divertenti di tutti i tempi.
Si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per avere soddisfazione contro il provvedimento dell’Università Cattolica che non aveva accettato la sua domanda per il corso di filosofia del diritto nell’anno accademico 1998 – 1999.
Tanto il Tar del Lazio che il Consiglio di Stato avevano ritenuto giustificato il provvedimento del Consiglio di Facoltà: la Chiesa cattolica aveva espresso il proprio veto all’insegnamento del prof. Vallauri, perché lo stesso si poneva in contrasto con i principi della religione cattolica e perciò costituiva un attentato al benessere spirituale degli studenti. La Chiesa cattolica ha il potere di esprimere il veto sugli insegnanti nelle scuole cattoliche a norma del Concordato. Il Concordato ha dignità costituzionale e non è consentito alle autorità dello Stato italiano discutere il veto della Chiesa cattolica senza interferire con l’esercizio delle prerogative che le spettano.
Per la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, è stata violata la libertà di espressione dell’uomo Vallauri (Lombardo, nel press release), perché il Consiglio di Facoltà avrebbe potuto negargli l’insegnamento, di cui era titolare da oltre venti anni, solo dopo avere preso in considerazione le ragioni che sorreggevano il pronunciamento della Chiesa cattolica.
In altre parole, la Corte di Strasburgo non ha affermato che Vallauri aveva il diritto di insegnare in una università confessionale anche se le sue opinioni non coincidevano con quelle della confessione che finanzia l’università, o che lo Stato italiano non può accettare che la libertà di insegnamento possa essere limitata per ragioni di carattere confessionale, ma solo che le ragioni di carattere confessionale che militavano contro Vallauri avrebbero dovuto essere oggetto di una motivazione espressa.
Non è un gran passo in avanti per la libertà religiosa.
Il punto era – ed è dal 1972 – che l’Università Cattolica è una persona giuridica di diritto pubblico e come tale fa parte dello Stato apparato. Le norme concordatarie possono essere oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale (e oggi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) per contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, che non possono essere modificati da una fonte subcostituzionale. La libertà di insegnamento è un principio fondamentale della Costituzione e non può essere limitata per ragioni di carattere confessionale.
In nessun caso.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel momento in cui afferma che l’art. 10 della Convenzione consente limitazioni della libertà di espressione che siano previste dalla legge e che abbiano uno scopo ragionevole, perché necessario ad una società democratica, riconosce anche che la limitazione del diritto all’insegnamento in una scuola confessionale può essere legittima in virtù di questo principio, massacra l’essenza della libertà di insegnamento, che è libertà di prescindere da qualsiasi imperativo di carattere religioso, etico o politico nella scelta delle pregiudiziali di carattere ideologico che rendono l’insegnare una attività inevitabilmente politica.
Non è una bella sentenza.
Per nulla.
Peggio, c’è solo l’osservatorio sulla giurisprudenza della Corte Europea della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non ne fa minimamente parola. 

Gli omosessuali e la loro rappresentanza politica

in News / by Gian Luca Conti
14/10/2009

b17fe6cba754de3d2cda6c236d77ea57La Camera dei Deputati ha ritenuto, con una maggioranza non troppo risicata, di non proseguire nell’esame dell’aggravante per i reati commessi a causa dell’orientamento sessuale.
Le motivazioni tecniche della mozione pregiudiziale riguardavano il principio di eguaglianza (secondo Buttiglione: le ossa di un omosessuale devono costare in termini di pena quanto le ossa di un eterosessuale) ed il principio di tassatività delle fattispecie penali (in pratica, dimostrare che un reato è stato commesso in virtù dell’orientamento sessuale sarebbe talmente complesso da risultare discrezionale).
Sono entrambi argomenti che non reggono.
Tutte le aggravanti e tutte le attenuanti ledono il principio di eguaglianza della persona offesa: le ossa di un disgraziato malmenato da un incensurato, che ha diritto alle attenuanti generiche, costano meno delle ossa di un altrettanto disgraziato picchiato da un extracomunitario con precedenti penali.
Tutte le fattispecie penali evocano concetti che hanno bisogno di interpretazione per essere applicati e la interpretazione determina un alto tasso di discrezionalità, come si è già avuto modo di osservare.
Il punto, però, è diverso.
Le aggravanti sono uno strumento di politica criminale, perché stabiliscono quali comportamenti sono più pericolosi per la convivenza in un determinato momento storico.
In questo momento storico, i reati contro gli omosessuali fanno davvero più paura di altri reati?
Bastano i quaranta casi di violenza ai danni di diversamente orientati per giustificare una aggravante?
Forse no.
Sicuramente no.
Come sicuramente, così Grillini, paragonare gli omosessuali in Italia agli ebrei nella Germania di Hitler è grave ed ingiusto.
Il problema è solo politico.
Gli omosessuali sono una lobby molto ricca e molto potente.
Una lobby che tutti vogliono nel proprio cartello elettorale.
Di qui, il progetto di legge.
Di qui, la fronda finiana, sempre molto acuta.
Di qui, la Binetti, che, per una volta, fa una splendida figura, perché ha correttamente interpretato il principio del libero mandato parlamentare. 

Il segreto della camera di consiglio (Un galantuomo)

in News / by Gian Luca Conti
08/10/2009

9788815124234Chi scrive è diventato professore universitario dopo avere conosciuto Paolo Grossi.
Sono state le lezioni di Paolo Grossi, la sua attenta lucidità, che lo hanno convinto.
Sono le lezioni di Paolo Grossi che cerca di rincorrere per i suoi studenti.
Paolo Grossi può avere molti difetti.
Ma è sicuramente un galantuomo.
Un uomo d’altri tempi.
Un uomo che sa coltivare il diritto con quella passione che faceva disegnare le colline ai monaci medioevali, sui cui usi giuridici ha molto studiato e attentamente scritto.
L’intelligenza di Paolo Grossi è nella sua scuola, che, molto laicamente, ha impegnato nello studio delle dottrine giuspubbliciste, piuttosto che appiattirla sui suoi interessi primariamente orientati al diritto privato e alle teorie della proprietà.
E’ lui il giudice costituzionale di cui si parla nelle cronache di oggi.
Il giudice che avrebbe fatto pendere il piatto della bilancia per la incostituzionalità del Lodo Alfano.
E’ lui che Berlusconi citava quando indicava con sapida ignoranza 11 giudici di nomina presidenziale (anziché 5), e quindi comunisti.
Grossi può essere molte cose, ma immaginarlo comunista è davvero impossibile.
Il problema, però, è un altro.
La notizia che Grossi era indeciso è una notizia che appartiene al segreto della camera di consiglio della Corte costituzionale.
Il segreto della camera di consiglio fa sì che le sentenze della Corte costituzionale escano da un Collegio e siano l’immagine della Costituzione: la Costituzione non può tollerare voci discordanti e le sentenze integrano il testo costituzionale perché gli danno voce e forza normativa.
Far emergere i rumors della Corte significa indebolirla spaventosamente.
Questo è intollerabile.
Come è intollerabile immaginare una Corte di destra o di sinistra o citare, così Feltri, la provenienza dei giudici come sintomo della loro coloritura politica: i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti sono nominati a vita proprio per sganciarli da qualsiasi mandato di carattere politico.
La stessa cosa è per i nostri giudici costituzionali, che durano in carica nove anni, ovvero più di una magistratura, ma anche di un mandato presidenziale, e non sono rieleggibili.
E’ un contesto che non accetta, che non dovrebbe accettare, pettegolezzi da camera di consiglio.
L’unica cosa che importa è che cosa la Corte ha deciso e se la sua motivazione può reggere il confronto con l’opinione pubblica da cui deriva la legittimazione delle sentenze.
Il resto sono chiacchiere.
Di pessimo gusto.
Perchè trasformano la Consulta in una salone di bellezza di periferia.

La Corte costituzionale ed il superenalotto

in News / by Gian Luca Conti
07/10/2009

ConsultaOggi, è attesa la sentenza sul cd. Lodo Alfano.
I giornali incorrono pronostici e chiacchierano di incostituzionalità, incostituzionalità parziale, inammissibilità, infondatezza, e quant’altro, costringendo i loro cronisti a ripetere l’esame di diritto costituzionale come se fosse una sessione di superenalotto.
Dal punto di vista costituzionale, dal punto di vista di uno studioso di diritto costituzionale, appare difficile sostenere l’incostituzionalità del Lodo Alfano.
Non perchè questa legge sia conforme alla Costituzione.
Non sembra esserlo.
Ma perchè le ordinanze che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale evocano dei parametri che rendono molto complesso l’accoglimento della questione di illegittimità costituzionale.
Il più ficcante di questi parametri è l’art. 138, Cost., che chiederebbe, secondo le prospettive dei giudici milanesi, una legge costituzionale per introdurre la sospensione dei processi in favore del Primo Ministro.
Tuttavia, è un parametro costituzionale molto scivoloso, che costringerebbe la Corte a introdurre una forma di riserva di legge costituzionale non necessariamente evocata dal testo costituzionale ed è un parametro su cui la Corte si è pronunciata molto raramente: l’ultima volta, salvo errori, con la sentenza 372/2004, a proposito del riconoscimento di altre forme di convivenza more uxorio diverse dal matrimonio operata dallo Statuto della Regione Toscana e la sentenza fu, non a caso, di inammissibilità.
Eppure, politicamente parlando, la sentenza di incostituzionalità appare non improbabile dopo avere ascoltato gli interventi di Gaetano Pecorella, presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e quindi avvocato istituzionalmente scomodo: una carica dello Stato non può difendere un’altra carica dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale senza confondere le ragioni del libero foro con considerazioni politiche, e di Ghidini, che ha reso molto complicato per la Corte respingere la questione di legittimità costituzionale nel momento in cui ha affermato la superiorità del Presidente del Consiglio rispetto alle ragioni della giustizia per effetto della investitura popolare.
Il ragionamento di Ghidini, nella sostanza, ha costretto la Corte costituzionale in un angolo: se la Corte respingesse la questione di legittimità costituzionale riconoscerebbe il valore taumaturgico del voto popolare e questo sarebbe davvero troppo.
In questa situazione pare possibile quotare l’incostituzionalità del Lodo Alfano, almeno a 2,10, tanto per fare un numero.
Ma l’aspetto singolare è che questo non dipende dalle ragioni dei giudici milanesi, che avrebbero meritato un ben diverso fiato, ma dalla difesa del Premier, che lascia immaginare una congiura di palazzo, in cui si gioca un atout apparentemente azzardato: se la Corte accoglie la questione, gli avvocati del Premier acquistano un prestigio inimmaginabile perché ottengono l’avallo costituzionale sul plusvalore di legittimazione democratica del voto popolare. Se non l’accoglie, gli avvocati del premier vincono il premio Bruto perché potranno sostenere di essere i veri artefici della caduta del dittatore.
Da tempo, si parla di congiure e Arlecchino Calderoli ha mostrato più volte di vedere le mani di Letta su questa vicenda, che davvero sembra perfetta per le caratteristiche da gentiluomo del consigliori di Berlusconi.

Popular
  • Primarie e democrazia interna dei partiti: per cosa sono...25/11/2012 - 22:26
  • Ilva Hangout – Call to the arms18/12/2012 - 18:19
  • Aborto libero per non morire03/01/2008 - 12:20
Recent
  • Morire in Toscana o in Puglia? (Non si risolve il tribaco...07/02/2025 - 17:57
  • Il pubblico ministero di Calamandrei (A proposito di separazione...26/01/2025 - 11:41
  • Profumo di Sangiuliano04/09/2024 - 18:36
Comments
  • Marco AntoniottiQueste sono sottigliezze che i più perdono e gli "ordinari...29/09/2017 - 14:24 by Marco Antoniotti
  • glcontiUn maestro è una persona che ha l'autorevolezza per formare...29/09/2017 - 13:49 by glconti
  • Marco Antoniotti"Ha investito tutta la sua energia intellettuale seguendo...29/09/2017 - 13:31 by Marco Antoniotti
Tags
1 2 3 8 13 17 19 20 21 24 27 32 48 49 51 55 56 57 58 62 63 64 65 66 67 68 70 72 81 82 83 85 87 88 90 92 94 95 96 97 117 118 134 138 139

Ultimi argomenti

  • Democracy Crunch20/11/2012 - 12:30
  • Apologo Freddo20/11/2012 - 12:00
  • Six Pack20/11/2012 - 11:30
  • La Prima Volta Del Parla. UE20/11/2012 - 11:00
  • Rafforzare La Ownership…20/11/2012 - 10:30
  • Consolidare 1466 / 199720/11/2012 - 10:00
  • Le Sanzioni20/11/2012 - 09:30
  • A Markers Drived Policy…20/11/2012 - 09:00
  • La Parte Dissuasiva Del PSC20/11/2012 - 08:30

Ultimi Tweets

  • https://t.co/f3p1xGFuox Se Rousseau vota Draghi, M5S si divide e Meloni non è più sola per Copasir etc. 13:09:42 12 Febbraio 2021

SEZIONE

  • Impromptus
  • Il sofà di mezzanotte
  • Request for comments
  • Hangout

Categorie

  • News
  • profstanco
  • Senza categoria

Archivi Impromptus

Per collaborare con Jusbox o per informazioni

Contattaci

On board

Staff
© Copyright - JusBox - Wordpress Theme by Kriesi.at