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Archive for month: Luglio, 2009

Lodo Bernardo

in News / by Gian Luca Conti
27/07/2009

MancaSoloLaPottaIl cd. Lodo Bernardo è un emendamento al dl anticrisi che stabilisce: Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001 numero 97.
Il danno all’immagine è il danno che lo Stato soffre quando un pubblico dipendente viene meno ai propri doveri di lealtà ed imparzialità: ogni volta che un dipendente pubblico non adempie alle proprie funzioni con disciplina ed onore, lo Stato ha diritto ad essere risarcito.
Questo significa che lo Stato, inteso come persona giuridica, è titolare del diritto al nome, ad una identità coerente con i principi costituzionali, alla reputazione che deriva dal rispetto dei principi costituzionali intesi come canoni di carattere etico e perciò norme comportamentali che assumono una consistenza giuridica per effetto del risarcimento del danno.
Sotto questo aspetto, la responsabilità del pubblico dipendente per il danno all’immagine ha un valore caratterizzante dal punto di vista della forma di Stato: lo Stato costituzionale di diritto si proietta come norma comportamentale di tutti coloro che sono chiamati a rappresentarlo per il tramite del rapporto di immedesimazione organica tipico sia del rapporto di pubblico impiego che della rappresentanza politica.
Trascende la classica ipotesi del dipendente della guardia di finanza che intrattiene rapporti di natura patrimoniale con una persona sottoposta alle sue indagini o del carabiniere che si appropria dei buoni carburante.
Il Lodo Bernardo si pone in radicale contrasto rispetto a questa costruzione.
Vede la responsabilità per danno all’immagine solo nell’ipotesi in cui siano stati commessi dei reati contro la pubblica amministrazione (i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale, cui si riferisce l’art. 7, legge 97 del 2001) dimenticando che molti reati possono stare al di fuori del Codice penale, come, ad esempio, le fattispecie fallimentari che possono essere commesse dall’amministratore di una società pubblica, ovvero impedendo il risarcimento del danno all’immagine in ogni caso in cui l’azione penale non sia procedibile, così nel caso dei reati commessi dalle più alte cariche dello Stato.
Soprattutto, però, al di là del collegamento fra il Lodo Bernardo, il Lodo Alfano ed il Noemi_Gate, il Lodo Bernardo si fonda su una scelta etica molto discutibile.
Per questo emendamento, il danno all’immagine risiede solo nella violazione di norme penali, di talché i doveri del pubblico dipendente vengono ad essere impressi solo nel Codice penale.
Ma non è così: adempiere le proprie funzioni con disciplina ed onore significa collaborare alla costruzione di uno stato costituzionale di diritto, osservando in ogni comportamento lo spirito della Costituzione e, a questo fine, non basta certo evitare di commettere i reati di corruzione o concussione.

Irrituale

in News / by Gian Luca Conti
16/07/2009

NapolitanoNapolitano ha promulgato la legge sulla sicurezza.
Lo ha fatto sforzando le prassi presidenziali in punto di applicazione dell’art. 74, Cost.
Per questa disposizione, il Presidente della Repubblica può rinviare alle Camere la deliberazione legislativa sottoposta alla sua firma, chiedendo una nuova deliberazione con un messaggio motivato.
In questo caso, invece, il Capo dello Stato ha promulgato la legge, manifestando le proprie attente perplessità in una lettera al Capo del Governo ed al Ministro della Giustizia, inviata per conoscenza anche ai presidenti dei due rami del Parlamento. Il Primo ministro ha subito risposto con soddisfazione.
Questa lettera mostra due criticità, cui se ne aggiunge una terza.
Prima di tutto, il Capo dello Stato può promulgare una legge della cui costituzionalità dubita?
Forse no.
Forse, in questo modo, il Presidente della Repubblica commette un qualcosa di non lontano dall’alto tradimento.
In secondo luogo, Napolitano ha scritto al Capo del Governo, indirizzando all’esecutivo delle doglianze che riguadano il merito di un testo legislativo, il che significa che, per il Presidente della Repubblica, il motore della attività legislativa del Parlamento non sono le Camere ma è l’esecutivo.
Così, il Capo dello Stato ammette che l’attuale forma di governo ha superato il portato precettivo dell’art. 70, Cost., per il quale la funzione legislativa appartiene alle Camere.
E’ un secondo attentato alla Costituzione.
Soprattutto, però, la lettera del Capo dello Stato al Capo del Governo e la prontamente soddisfatta risposta del Primo ministro evidenziano un mutamento ancora più profonda della forma di governo: la funzione di indirizzo politico viene ad essere oggetto di condivisione fra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio dei Ministri, con una prassi eversiva dell’art. 87, Cost., che prevede un dialogo fra Capo dello Stato e Camere, ma non anche con il Governo.
Ci si avvicina, molto, alla Quinta Repubblica francese, dove primo ministro e presidente della repubblica sono costretti a coabitare e il presidente della repubblica non si può rivolgere al parlamento.
Con una torsione delle forme costituzionali molto evidente.
Anche se la realtà è che se le Camere non sono in grado di esercitare la funzione legislativa al di fuori della direzione impressa alla loro attività dal Consiglio dei Ministri, se il Parlamento è un simulacro poiché non esistono le condizioni politiche per poter esprimere la sfiducia al Governo, se la Corte costituzionale va a cena con i destinatari della lettera del Capo dello Stato, allora il Quirinale diventa l’unico organo costituzionale in grado di influenzare le scelte di Palazzo Chigi e, rapidamente, conquista i vuoti di potere lasciati aperti dal venire meno di ogni altro check and balance costituzionale.

La cena dell’astensione

in News / by Gian Luca Conti
02/07/2009

ConsultaLa notizia era sull’Espresso di venerdì passato.
Un giudice della Corte costituzionale organizza una cena, alla quale invita il Presidente del Consiglio dei Ministri, assieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e al ministro della Giustizia, nonché ad un collega.
L’evento diventa oggetto di una interrogazione parlamentare dell’on. Di Pietro e la risposta del ministro Vito diventa una classica bagarre parlamentare.
Lo sfondo è la discussione della costituzionalità del Lodo Alfano, ovvero della legge che stabilisce la (temporanea) immunità delle più alte cariche dello Stato.
L’oggetto della questione è interessante dal punto di vista del diritto costituzionale.
Prima di tutto, dal punto di vista della giustizia costituzionale.
L’art. 51, primo comma, n. 2, c.p.c. stabilisce che non possono svolgere funzioni giurisdizionali coloro che hanno rapporti di commensalità con una delle parti del giudizio.
Questa disposizione si applica al sistema della giustizia amministrativa (in questi termini, Cons. Stato, Ad. Plen., 25 marzo 2009, n. 2).
Il sistema della giustizia amministrativa è il necessario completamento del sistema della giustizia costituzionale per effetto dell’art. 22, primo comma, legge 87 del 1953.
Tuttavia, la Corte costituzionale può adottare delle norme per disciplinare il proprio funzionamento ai sensi dell’art. 22, secondo comma, legge 87 del 1953.
L’art. 29 delle Norme Integrative adottate dalla Corte costituzionale stabilisce che ai giudizi di competenza della Corte costituzionale non si applicano le cause di astensione e di ricusazione previste per gli altri giudizi.
La logica di questa norma è la necessaria astrattezza del processo costituzionale, conseguenza del tono costituzionale delle sue competenze: le cause di astensione e ricusazione presuppongono un coinvolgimento personale dei magistrati che non è ipotizzabile in un giudizio che ha per oggetto l’attuazione della Costituzione.
Fin qui, un manuale di giustizia costituzionale.
Cui si potrebbe aggiungere che la forza gerarchica delle norme integrative è una naturale conseguenza della posizione della Corte costituzionale nel sistema.
Tutto questo rischia di perdere la sua carica assiologica per una cena.
Non perché lasci immaginare che la questione di legittimità costituzionale possa essere oggetto di una cena alla presenza delle consorti.
Ma perché l’indipendenza della magistratura costituzionale è anche lontananza dalla politica e dalle personalità politiche: estraneità alle logiche conviviali che segnano il passo di altre sintesi.
Vi è anche un secondo aspetto che può essere rimarcato: il punto di vista delle convenzioni costituzionali.
Le elezioni parlamentari di Mazzella, Silvestri, Napolitano e Frigo sono state svolte cercando un accordo su personalità che potessero garantire una seria conduzione del proprio ruolo.
Che avessero un colore politico, inevitabile nelle designazioni da parte del Parlamento, ma che garantissero un alto profilo tecnico.
Per questa ragione, sono state elezioni caratterizzate da un vasto consenso trasversale, ben sottolineato all’epoca sia dai presidenti dei due rami del Parlamento che dal Capo dello Stato.
Questa convenzione costituzionale può essere travolta dalla cena di inizio maggio, che invece mostra una organicità sospetta di due giudici rispetto ad una precisa parte politica.
Infine, la cena – o meglio la notizia della cena – può avere un impatto deflagrante sul funzionamento interno della Corte.
Due giudici hanno dimostrato una commensalità che giustificherebbe la loro astensione o una ricusazione, in un giudizio comune.
I colleghi di questi due giudici – gli altri tredici membri della Corte – non avranno difficoltà ad ottenere il loro silenzio nella camera di consiglio che giudicherà del Lodo Alfano: qualunque sia l’opinione che Mazzella manifesterà sarà un’opinione sospetta, targata politicamente dalla convivialità con l’oggetto del processo.
Una Corte nella quale è possibile togliere la parola ad un giudice perché sospetto di parzialità è un giudice pericoloso.

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