Ordine pubblico militare
Si parla molto dell’uso dell’esercito per funzioni di sicurezza pubblica (o meglio: ordine pubblico, nel linguaggio della maggioranza di governo).
La maggioranza sostiene che è indispensabile per fare fronte ad una situazione di emergenza.
Le minoranze – al solito variegate e disarmoniche – ritengono che sia una misura di stampo cileno.
In realtà e da un punto di vista strettamente costituzionale, la decisione del governo merita di essere inquadrata lungo due direttrici: da una parte, l’art. 52, Cost. sottopone le forze armate al principio di democraticità e le funzionalizza alla difesa delle istituzioni repubblicane contro ogni attacco esterno.
Dall’altra parte, l’art. 79, Cost. riserva alle Camere la deliberazione dello stato di guerra con l’attribuzione al governo dei poteri necessari.
Sotto il primo aspetto, non pare possano essere condivisi i timori di chi ritiene che l’uso delle forze armate sia in sé un attentato alla democrazia.
L’ordinamento delle forze armate è – o meglio, deve essere – intriso di spirito democratico, sicché le forze armate non possono – o meglio, non dovrebbero potere – essere un pericolo per le istituzioni repubblicane che sono chiamate a difendere e servire con disciplina ed onore, così l’art. 2, legge 11 luglio 1978, n. 382.
Ma è la seconda direttrice costituzionale che soffre di più.
L’esercito non può essere utilizzato al di fuori di una decisione delle Camere che ne giustifichi l’uso con riferimento ad uno stato di guerra.
La Costituzione ha usato volutamente l’espressione "stato di guerra" per escludere la possibilità di usare l’esercito in tempi di pace, per far fronte a sommosse popolari, come accadeva per mezzo della dichiarazione di "stato di assedio" vigente lo Statuto albertino.
Ma l’uso dell’esercito proposto e deliberato dalla maggioranza di governo è occasionato da una situazione di emergenza che ricorda molto gli estremi di uno stato di assedio.
E questo non è costituzionalmente ammissibile.
Il che dovrebbe portare le forze armate a rifiutarsi di obbedire, come prevede l’art. 4, ultimo comma, legge n. 382 del 1978: Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori.