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la Costituzione ride, ma è una cosa seria close

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Archive for month: Giugno, 2008

Chi li ha sciolti? (Un benemerito generale)

in News / by Gian Luca Conti
24/06/2008

Logo smallSi legge su Libero di oggi una lettera al direttore Feltri del generale Pappalardo.
La tesi di fondo è che i magistrati non possono condizionare la politica per effetto del principio di separazione fra i poteri.
E’ una tesi difficilmente discutibile.
Il principio di separazione fra i poteri governa la nostra democrazia e ne salvaguarda la continuità istituzionale.
I toni del generale sono però davvero singolari.
Il generale, che è uomo politico e che fonda il suo programma sulla difesa dell’onore e del prestigio dell’Arma dei carabinieri, vede con rammarico l’assenza nella carta costituzionale di una disposizione che similmente a quanto accade in Turchia consenta all’Arma di intervenire  a difesa lì della laicità dello Stato qui dell’indipendenza delle istituzioni dalla magistratura.
La costituzione turca è sicuramente interessante, come interessanti sono le pronuncie con cui la corte suprema turca ha progressivamente vincolato i poteri kemalisti dell’esercito fondati sulla retorica del piccolo Mahmet.
Ma non è la costituzione italiana.
Invocare l’intervento dell’esercito in un conflitto politico fa venire i bordoni.
Leggerlo su un giornale, in un commento scritto da un generale dell’esercito, con vivace orgoglio, è preoccupante.
I conflitti politici sono materia parlamentare e – nella loro degenerazione patologica – vengono conosciuti dalla giustizia costituzionale.
L’esercito ha semplicemente un compito di difesa esterna.
L’Arma dei carabinieri ha funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.
Nessuno dei due può intervenire in un conflitto fra il potere politico ed il potere giurisdizionale.
Pena il colpo di Stato, che nel linguaggio costituente si chiama attentato alla Costituzione.
In realtà, le forze armate ed i loro organismi di vertice dovrebbero stare lontane dalla politica esattamente negli stessi termini in cui vi devono stare lontani i giudici.
Con una differenza non da poco: mentre i giudici hanno a loro disposizione solo gli uscieri, che in una logica rivoluzionaria non costituiscono un grosso pericolo, i generali comandano i soldati e questi possono essere piuttosto efficaci in un attentato alla Costituzione.

Il Cermis di Calipari (Post lungo e noioso)

in News / by Gian Luca Conti
20/06/2008

CalipariMario Lozano non sarà processato in Italia per avere ucciso Nicola Calipari.
Così ha deciso la Cassazione con sentenza non più impugnabile.
Lo Stato italiano non ha giurisdizione nei confronti di un militare straniero, si legge sui giornali.
La questione è, molto, più complessa.
Prima di tutto, la giurisdizione italiana non riguarda, naturalmente e per regola generale, fatti commessi all’estero da cittadini stranieri.
La giurisdizione penale segue il territorio.
Le eccezioni sono tassativamente indicate e riguardano i soli delitti che offendono direttamente lo Stato (artt. 7 e 8, c.p.) ovvero il caso in cui il colpevole sia presente in Italia e abbia offeso interessi tutelati dall’ordinamento italiano (art. 10, c.p.).
Il fatto che Mario Lozano abbia visto un processo iniziare e bloccarsi non perché il reato era commesso all’estero e il colpevole non era in Italia (così Cassazione penale  sez. I,  11 luglio 2003,  n. 41333, a proposito dell’omicidio di Maria Grazia Cutuli in Afghanistan) ma in virtù delle norme contenute nel Trattato di Londra significa che il suo reato è stato considerato astrattamente perseguibile dal nostro ordinamento giuridico.
E’ un passo significativo ed importante perché in precedenza questo era avvenuto solo per gli omicidi perpetrati dalla dittatura argentina nei confronti di cittadini italiani, in quanto considerati "delitti politici": La qualificazione di un delitto come politico data dall’art. 8 c.p. va letta alla luce dell’art. 10 Cost., secondo il quale l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, tra le quali si pone in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che obbliga gli Stati al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione. Ne consegue che vanno definiti come politici i delitti di oggettiva gravità, commessi in danno di cittadini italiani residenti in Argentina, in esecuzione di un preciso piano criminoso diretto all’eliminazione fisica degli oppositori al regime senza il rispetto di alcuna garanzia processuale e al solo scopo di contrastare idee e tendenze politiche delle vittime, iscritte a sindacati, o partiti politici o ad associazioni universitarie, in quanto tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto ed il dovere di intervenire per tutelare i propri cittadini, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime (Cassazione penale  sez. I, 28 aprile 2004,  n. 23181).
In altre parole, il reato commesso da Lozano è stato considerato un "delitto politico" e la sua azione il momento di un piano criminoso che aveva come scopo la lesione dei diritti fondamentali di un cittadino italiano.
Ciononostante, il signor Lozano non è stato processato, poiché, secondo la legge della bandiera, che si è formata in età napoleonica ed ha il rango di consuetudine internazionale, anche per i fini di cui all’art. 10, Cost., lo Stato italiano difetta di giurisdizione nei confronti di militari stranieri.
Il Trattato di Londra prevede che i militari devono essere processati dallo Stato cui appartengono per tutti i reati commessi in ragione delle missioni che sono loro affidate.
In occasione del Cermis, quando un aereo in addestramento ha tranciato una funivia, determinando una strage, il giudice per le indagini preliminari di Trento ha affermato: Ai fini della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 sullo statuto dei militari Nato (resa esecutiva con l. 30 novembre 1955 n. 1335) è esclusivamente l’autorità giudiziaria che deve stabilire se l’atto che costituisce reato è stato commesso nell’esecuzione del servizio, con la conseguenza che è attribuita priorità di giurisdizione allo Stato di origine del militare anziché allo Stato di soggiorno (Uff. Indagini preliminari  Trento,  13 luglio 1998, Ashby e altro, in Cass. pen. 1999, 3588).
In questi casi, la giurisdizione italiana si può attivare solo se: (i) vi è una richiesta del ministro della giustizia al paese della bandiera di rinunciare all’esercizio della giurisdizione in favore del nostro Stato e (ii) il paese della bandiera rinuncia all’esercizio della giurisdizione acconsentendo al processo penale italiano.
Tutto questo non si è verificato e la Cassazione non ha potuto che prendere atto del proprio difetto di giurisdizione.
Ma se queste sono le premesse giuridiche della sentenza che rinuncia a perseguire il signor Lozano, questa sentenza assomiglia molto ad una condanna degli Stati Uniti.
Essa, infatti, fa applicazione della Convenzione di Londra e perciò ritiene che le regole del diritto penale comune consentirebbero di processare il signor Lozano, il che è possibile solo se il reato che ha commesso è "politico" nel senso in cui erano "politici" gli omicidi commessi dalla giunta militare argentina ai tempi del mondiale del 1978.
Non solo.
Siccome la Convenzione di Londra si può applicare solo a reati commessi nell’esercizio delle mansioni affidate al militare, questa sentenza riconosce che l’omicidio di Nicola Calipari è avvenuto nell’ambito degli ordini ricevuti dal signor Lozano.
Insomma, se Lozano è stato assolto, non sono stati assolti gli Stati Uniti.
Tutt’altro.

Ordine pubblico militare

in News / by Gian Luca Conti
16/06/2008

MVSNSi parla molto dell’uso dell’esercito per funzioni di sicurezza pubblica (o meglio: ordine pubblico, nel linguaggio della maggioranza di governo).
La maggioranza sostiene che è indispensabile per fare fronte ad una situazione di emergenza.
Le minoranze – al solito variegate e disarmoniche – ritengono che sia una misura di stampo cileno.
In realtà e da un punto di vista strettamente costituzionale, la decisione del governo merita di essere inquadrata lungo due direttrici: da una parte, l’art. 52, Cost. sottopone le forze armate al principio di democraticità e le funzionalizza alla difesa delle istituzioni repubblicane contro ogni attacco esterno.
Dall’altra parte, l’art. 79, Cost. riserva alle Camere la deliberazione dello stato di guerra con l’attribuzione al governo dei poteri necessari.
Sotto il primo aspetto, non pare possano essere condivisi i timori di chi ritiene che l’uso delle forze armate sia in sé un attentato alla democrazia.
L’ordinamento delle forze armate è – o meglio, deve essere – intriso di spirito democratico, sicché le forze armate non possono – o meglio, non dovrebbero potere – essere un pericolo per le istituzioni repubblicane che sono chiamate a difendere e servire con disciplina ed onore, così l’art. 2, legge 11 luglio 1978, n. 382.
Ma è la seconda direttrice costituzionale che soffre di più.
L’esercito non può essere utilizzato al di fuori di una decisione delle Camere che ne giustifichi l’uso con riferimento ad uno stato di guerra.
La Costituzione ha usato volutamente l’espressione "stato di guerra" per escludere la possibilità di usare l’esercito in tempi di pace, per far fronte a sommosse popolari, come accadeva per mezzo della dichiarazione di "stato di assedio" vigente lo Statuto albertino.
Ma l’uso dell’esercito proposto e deliberato dalla maggioranza di governo è occasionato da una situazione di emergenza che ricorda molto gli estremi di uno stato di assedio.
E questo non è costituzionalmente ammissibile.
Il che dovrebbe portare le forze armate a rifiutarsi di obbedire, come prevede l’art. 4, ultimo comma, legge n. 382 del 1978: Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori.

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